L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell’art. 38 della Costituzione, dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta.
Il caso
Il socio accomandatario di una ditta rimaneva coinvolto in un incidente stradale mentre si recava presso un capannone, preso in affitto dalla società, al fine di controllare l’esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica; da qui la conseguente domanda di indennizzo per i danni riportati a seguito del suddetto infortunio in itinere.
L’istanza in parola veniva respinta sia in primo che in secondo grado.
In particolare, il Giudice del gravame, nel confermare la decisione di prime cure, specificava che nell’attività degli artigiani occorreva distinguere tra l’attività manuale o professionale, direttamente produttiva del bene (e, come tale, soggetta a tutela Inail), da quella inerente la produzione ed amministrazione dell’impresa (sottratta a tale copertura).
Partendo da tale premessa, la Corte di appello giungeva, pertanto, ad escludere la riconducibilità dell’evento ad un’attività complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale con conseguente negazione della tutela assicurativa come sopra invocata.
La decisione della Corte
Nell’accogliere il ricorso dell’infortunato i Giudici di legittimità richiamano il principio espresso dalle varie pronunce intervenute in parte qua ed in base al quale l’occasione di lavoro di cui all’art. 2 T.U. n. 1124/65 non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall’apparato produttivo ed insito in un’attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore, purché connesse, con il solo limite, in quest’ultima ipotesi, del c.d. “rischio elettivo” (Cass. n. 5419/99; Cass. n. 10298/00; Cass. 9556/01; Cass. n. 1944/02; Cass. n. 16417/05; Cass. n. 2136/15; Cass. Ord. n. 24765/17).
E’ dunque consolidato il principio – proseguono gli Ermellini – secondo cui l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell’art. 38 della Costituzione, non può essere limitato al solo rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma deve essere esteso a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta.
La sentenza impugnata, secondo la Corte, ha immotivatamente ritenuto estranea all’attività artigianale del ricorrente quella posta in essere per predisporre quanto necessario al suo svolgimento per il funzionamento degli strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opificio affittato; indi, la cassazione della sentenza e la rimessione della causa al Giudice d’appello.
Ricordiamo che la pronuncia in commento si pone in linea con quanto già espresso dalla Cassazione nel precedente del 17.02.2017, n. 4277 (vedasi, in tal senso, l’ articolo “Infortunio occorso all’agricoltore mentre va a pagare una fattura : sì all’indennizzo da parte dell’Inail”, pubblicato su questa rivista, a cui ci sia consentito rinviare), laddove, attraverso il recupero della finalità della normativa antinfortunistica, ritiene indennizzabili quegli eventi che si pongono in uno stretto rapporto di connessione e di complementarietà con l’attività protetta (come già a suo tempo evidenziato da Cass. n. 5416/98).
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