Rientrano, altresì, nell’oggetto del contratto le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi la cui omissione, agevolando la produzione dell’evento oggetto della garanzia (furto, danneggiamento, incendio etc.), inciderebbero sulle probabilità di verificazione del rischio.
Pertanto, è stata ritenuta legittima la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto legittima e non vessatoria la clausola inserita in un contratto di assicurazione di una clausola che prevedeva, in caso di incidente in cui fosse rimasto coinvolto il veicolo assicurato, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate e indicate in contratto.
Il principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 15 maggio 2018, n. 11757, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dal Tribunale di Torino in funzione di giudice d’appello.
La vicenda
La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale di Torino con sentenza n. 23XX/2016, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Carrozzeria S.r.l. avverso la decisione del Giudice di pace di Torino con la quale era stata rigettata la domanda formulata dalla predetta carrozzeria nei confronti della Compagnia di Assicurazioni S.p.a. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 966,24 (quale residuo indennizzo spettante quale cessionaria del credito inerente un veicolo assicurato con la stessa compagnia di assicurazione), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con condanna alle spese.
La vertenza dinanzi al Giudice di pace era sorta in virtù della previsione, nel contratto di assicurazioni riferito al veicolo poi danneggiato, di una clausola che prevedeva, in caso di incidente in cui fosse rimasto coinvolto il veicolo assicurato, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate e indicate in contratto.
Il Giudice di pace aveva rilevato che la clausola non rientrava tra quelle per le quali l’art. 1342 c.c. comma 2, richiede a pena di inefficacia, la specifica approvazione per iscritto in quanto non stabiliva “limitazioni di responsabilità” a favore dell’assicurazione ma, prevedeva un risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. richiamando in proposito un precedente orientamento del Tribunale piemontese.
Non è era vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 34 d. Igs n. 206/2005 in quanto meramente riproduttiva di una disposizione di legge (riproducendo in sostanza il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. in tema di risarcimento in forma specifica).
Era facilmente conoscibile dall’assicurato in quanto riportata per l’intero nel frontespizio della polizza ed evidenziata addirittura in grassetto, la cui previsione stabiliva l’obbligo per l’assicurato di rivolgersi esclusivamente ai soggetti facenti parte del servizio “Presto & bene” per la riparazione del veicolo incidentato e, dunque, individuava e delimitava soltanto l’oggetto del contratto.
Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Torino nel rigettare l’appello ha condiviso la motivazione del giudice di pace, sottolineando come questi avesse, in primo luogo, correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 1342 c.c. alla clausola «liberamente (a quanto consta!) sottoscritta dalla parte assicurata» e, in secondo luogo, correttamente rilevato che il risarcimento in forma specifica è la forma di ristoro del pregiudizio patrimoniale che viene in considerazione «”in prima battuta”», e che può essere escluso solo se risultante «”eccessivamente oneroso per il debitore”».
Il Tribunale ha inoltre condiviso la conclusione del giudice di pace secondo la quale la clausola che lega il ristoro del pregiudizio da parte dell’assicuratore alla reintegrazione in forma specifica non può considerarsi come vessatoria; peraltro, ha dato conto come «la parte assicurata (anche qui liberamente, a quanto consta!)» avesse deciso di non rispettare le condizioni del contratto di assicurazione, che pure si era impegnata a rispettare e che a quest’ultima parte dovesse imputarsi «la mancata insorgenza del credito verso l’odierna parte appellata.
All’appellante cessionario non rimarrà (sempre ovviamente a condizione che la cessione sia avvenuta pro so/vendo) che far valere le sue ragioni contro la cedente».
Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi la Carrozzeria S.r.l.
I motivi di ricorso
Per quanto è qui di interesse, la ricorrente con il primo motivo ha dedotto “Violazione ed errata applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del consumo in relazione all’art. 360 c. I n. III c.p.c.; errato inquadramento e falsa applicazione alla fattispecie de qua circa il contratto di assicurazione e le clausole vessatorie”.
Con il secondo motivo ha dedotto “Violazione ed errata applicazione dell’art. 2058 c.c. e dell’art. 147 bis del Codice delle assicurazioni in relazione all’art. 360 c. I n. III c.p.c.; errato inquadramento e falsa applicazione alla fattispecie de qua delle norme di diritto che regolano il contratto di assicurazione e il risarcimento in forma specifica”.
Con il terzo motivo ha dedotto “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione. Violazione dell’art. 360 c. I, n. V, c.p.c. nella parte in cui il Giudice ha omesso di valutare la specifica sottoscrizione della clausola contenuta nella polizza”.
Deduce, in sostanza, come la clausola in esame, prevedendo che “il contraente assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall’impresa tra le quali tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & bene”, interpretata alla luce delle norme richiamate, abbia natura vessatoria a fronte della limitazione posta in ragione dell’obbligo di rivolgersi ad un riparatore scelto e stabilito unilateralmente dall’assicuratore a scapito della libera scelta dell’assicurato di recarsi presso un riparatore di fiducia.
La decisione
La Corte di Cassazione, mediante la menzionata sentenza n. 11757/2918, ha ritenuto i motivi non fondati ed ha rigettato il ricorso.
Sui punti controversi, ai fini della decisione sulla legittimità della clausola, la Suprema Corte ha osservato che occorre al riguardo il suo orientamento consolidato in tema di contratto di assicurazione secondo cui “sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. Al contrario, attengono all’oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito”.
Va pure richiamato, a corollario di tale consolidato orientamento, quanto pure affermato a proposito delle clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi la cui omissione, agevolando la produzione dell’evento oggetto della garanzia (furto, danneggiamento, incendio etc.), inciderebbero sulle probabilità di verificazione del rischio.
In proposito, la Corte ha sottolineato che “anche tali misure non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso, da cui consegue fra l’altro la non necessità della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.” (v. Corte di Cassazione, 10 febbraio 2015, n. 2469, ove in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l’obbligo di indennizzo in relazione ad un furto avvenuto mediante l’uso fraudolento delle chiavi autentiche di una cassaforte, in presenza di una clausola contrattuale che escludeva il rischio garantito nell’ipotesi di impiego sia pur fraudolento di chiavi vere; di recente, nello stesso senso, v. Corte di Cassazione, 8/06/2017, n. 14280).
Tanto richiamato, con la clausola in esame si pattuisce in quali limiti l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro e, siccome intesa a precisare l’oggetto del contratto medesimo, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell’assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell’art. 1341 c.c..
Non si tratta, dunque, dell’imposizione di un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato, bensì dell’ordinario onere del contraente di produrre il titolo negoziale in base al quale chiede alla controparte l’adempimento della sua obbligazione. Né, per le stesse ragioni, può ritenersi che in siffatti casi la soddisfazione dell’assicurato sia soggetta all’arbitrio dell’assicuratore ed ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta (Corte di Cassazione, 29/11/2004 n. 22386).
Pertanto, non sussistono le violazioni e false applicazioni delle norme invocate, anche del tutto inammissibilmente quanto ai profili della insufficienza e della contraddittorietà e neppure sussiste l’omesso esame di un fatto decisivo.
Volume consigliato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento