Le incompatibilità
Si legge nel provvedimento (art. 1) che non possono assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, né quello di coadiutore, coloro i quali siano legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ex Legge n. 76/2016, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, con i magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico. Stessa incompatibilità si verifica se i predetti soggetti abbiano con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione; laddove per “assidua frequentazione” si intende ad esempio quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da particolare confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.
Dichiarazione di incompatibilità
Al momento dell’accettazione dell’incarico, e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, l’amministratore giudiziario deposita presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario conferente, una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità. In caso di violazione delle precedenti disposizioni, il tribunale provvede d’urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Oltretutto, nel caso emerga la dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero, da parte di un soggetto iscritto ad un Albo professionale, il tribunale lo segnala all’organo competente dell’Ordine o del Collegio professionale ai fini dell’eventuale azione disciplinare, nonché al Presidente della Corte d’appello affinchè ne dia notizia a tutti i magistrati del distretto.
Potere di vigilanza del Presidente di Corte d’appello
I sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, permettono al Presidente della Corte d’appello di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate dai soggetti nominati. Ciò affinché egli posta esercitare il suo potere di sorveglianza su tutti gli incarichi conferiti.
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