Il lemma << quantità >> nell’art. 80 TU 309/19901
Ex comma 2 Art. 80 TU 309/1990, il commercio di stupefacenti è << aggravato >> se il narcotraffico riguarda << quantità ingenti >> di sostanze stupefacenti o psicotrope e le pene sono aumentate anche nel caso in cui le sostanze siano << adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva >> ( v. il rinvio espresso alla lettera e comma 1 Art. 80 TU 309/1990 ).
Senza dubbio, il pur breve comma 2 Art. 80 TU 309/1990 prevede conseguenze assai severe ispirate alla ratio neo-retribuzionistica della << tolleranza zero >>. In effetti, a livello di applicazione pratica giurusprudenziale, l’ Art. 80 TU 309/1990 cagiona l’ allungamento dei termini di custodia cautelare, l’ aumento della durata delle indagini preliminari e l’ esclusione di molti benefici extra-/semi-murari dopo la formazione del giudicato. Cass., sez. IV, n. 7204, 22/05/1997 ( e, prima ancora, Cass., sez. IV, n. 8287, 09/05/1996 ) ha stabilito che, nell’ambito della compravendita delle droghe illecite, come in ogni altro mercato, l’ Art. 80 TU 309/1990 è applicabile << nei casi in cui i quantitativi di sostanza stupefacente si presentano idonei al consumo da parte di un numero elevato di fruitori [ con la ] conseguente saturazione di una rilevante porzione del mercato clandestino >>. Similmente, Cass., sez. VI, n. 2868, 06/03/1990 utilizza i lemmi << mercato >> e << commercio >> e pure Cass., sez. VI, n. 10722, 24/09/1998 dispone di applicare, o meno, l’ Art. 80 TU 309/1990 << in rapporto all’ area di mercato considerata in un determinato momento storico [ e in relazione ] al periodo di tempo necessario, per quel mercato, di assorbire od esaurire la quantità destinata allo spaccio … è ingente una quantità idonea a saturare una vasta area di mercato per un apprezzabile periodo di tempo >>. Dopotutto, nella Giurisprudenza italiana di legittimità dei primi Anni Novanta del Novecento, lo stupefacente quantitativamente << ingente >> era o sarebbe una merce alienabile come tutti gli altri beni mobili più o meno lecitamente commerciabili. Molto eloquente è pure Cass., sez. VI, n. 2868, 06/03/1998, in cui trionfa l’ interpretazione commercialistica del comma 2 Art. 80 TU 309/1990, ovverosia è << ingente >> un quantitativo che << può saturare una determinata area di mercato [ nero ] >>.
In realtà, in Dottrina, si è sempre manifestata una drastica diffidenza nei confronti della commercializzazione ermeneutica dell’ Art. 80 TU 309/1990. Del resto, una lettura macro-economica di stampo IS / LM non si addice ad un commercio completamente clandestino, non prevedibile, non misurabile e differente da zona a zona, a seconda delle multiformi mode giovanili tossicovoluttuarie, cangianti e tutt’ altro che preventivabili. Provvidenzialmente, Cass., SS.UU., n. 17/2000 ha riservato l’ applicazione dell’ Art. 80 TU 309/1990 non al piccolo o medio spacciatore di quartiere, bensì al narcotrafficante transnazionale professionalmente organizzato che vende << un quantitativo di sostanza stupefacente che, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da rappresentare un pericolo effettivo per la salute pubblica e sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti >>.
In buona sostanza, il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 va applicato ad un quantitativo non modestamente ingente, bensì grandemente e gravemente ingente, il che non accade nella fattispecie del piccolo pusher di provincia, nei confronti del quale un aggravamento delle pene non risulta né garantistico né penalisticamente e costituzionalmente proporzionato. Dunque, Cass., SS.UU., n. 17/2000 connette le aggravanti di cui all’ Art. 80 TU 309/1990 << al maggiore o minore numero di consumatori che la sostanza stupefacente è in grado, potenzialmente, di raggiungere >>, pur se, a parere di chi redige, Cass., SS.UU., n. 17/2000 non tiene adeguatamente in conto l’ oggettiva non censibilità e non misurabilità di un mercato nero, quale è, necessariamente, quello delle droghe illegali. In maniera analoga, Cass., sez. IV, n. 44518/2003 reputa applicabile il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 << per reprimere più severamente fatti di accresciuto pericolo per la salute pubblica in relazione al rilevante numero di tossicofili cui un determinato quantitativo di droga è potenzialmente destinata >>. La medesima ratio è enunziata pure in Cass., sez. IV, n. 45427, 09/10/2003, Cass., sez. IV, n. 30075, 21/06/2006, Cass., sez. IV, n. 12186, 27/11/2003, Cass., sez. IV, n. 47891, 28/09/2004, Cass., sez. IV, n. 43372, 15/05/2007 e Cass., sez. IV, n. 36585, 18/06/2009.
La quantità in rapporto al concetto di << peso >> nel TU 309/1990
Negli Anni Duemila, la Giurisprudenza di legittimità si è resa finalmente conto che il mercato nero delle droghe non costituisce affatto un ambito commerciale ordinariamente misurabile e prevedibile. Pertanto, l’ Art. 80 TU 309/1990 va ri-analizzato ed esso deve fornire al Magistrato giudicante un parametro di << ingente quantità >> non generico e più legato a criteri interpretativi discretamente oggettivi. P.e., con grande sorpresa per gli esegeti tradizionalisti, Cass., sez. VI, n. 20119, 26/03/2010 ha negato l’ applicabilità del comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ad un caso di detenzione, per fini di narcotraffico, di ben 950 grammi di cocaina purissima divisibile in circa 4.000 dosi per uso personale ( di egual tenore anti-restribuzionista ed anti-formalista sono state anche Cass., sez. VI, n. 27128, 25/05/2011, Cass., sez. VI, n. 34382, 21/06/2011, nonché Cass., sez. VI, n. 12404, 14/01/2011). Più specificamente, la citata Sentenza storica contenuta in Cass., sez. VI, n. 20119, 26/03/2010 ha precisato che << ciò che conta è il numero di fruitori finali … la nozione di quantità ingente [ ex Art. 80 TU 309/1990 ] esprime semanticamente un significato oggettivo e tale significato [ algebrico ] consiste nel valore ponderale, e, in particolare, nel numero di dosi aventi effetto stupefacente >>. Tutto ciò premesso, a partire, più o meno, dal 2010, molti Precedenti, nel solco di Cass., sez. VI, n. 20119, 26/03/2010, hanno stabilito, per l’ applicazione o meno dell’ Art. 80 TU 309/1990, i seguenti limiti legati al peso:
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– / + di 2 Kg. di cocaina pura, eroina pura o altre droghe pesanti tagliate molto pure
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– / + di 50 Kg. di marjuana, haschisch o altre droghe leggere ( leggere ? ) con un grado di THC molto elevato, il tutto ammessa e non concessa la pertinenza dei lemmi << droghe leggere >> , le quali, in concreto, non esistono e vanno, in tutto e per tutto, equiparate alle droghe pesanti
Il criterio del peso ( netto ) della quantità ingente è assai comodo e ha fatto uscire gli interpreti da molti gineprai esegetici nati negli Anni Novanta del Novecento. Tuttavia, esistono Precedenti che si pongono in antinomia nei confronti della ratio inaugurata da Cass., sez. VI, n. 20119, 26/03/2010. Basti pensare a Cass., sez. IV, n. 24571, 03/06/2010, in cui il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 non venne applicato ad un fatto di spaccio di 3 Kg.di eroina molto pura divisibile in circa 9.200 dosi, oppure ancora si pensi a numerosi altri casi nei quali sono stati qualificati come << non ingenti >> quantitativi pari a 20 o 28 Kg. di haschisch o 2.400 dosi di cocaina di ottima raffinazione.
Un altro esempio antinomico verso Cass., sez. VI, n. 20119, 26/03/2010 ha riguardato pure Cass. , sez. III, n. 16447, 18/03/2011, ove l’ Art. 80 TU 309/1990 è stato considerato irrilevante nonostante il sequestro di ben 2,4 Kg. di cocaina purissima divisibile in 15.800 dosi. Eguali osservazioni valgono pure per Cass., sez. V, n. 36362, 14/07/2011. Analogamente, Cass., sez. IV, n. 33314, 12/07/2011 ha respinto il criterio dei limiti di peso, in tanto in quanto il TU 309/1990, in origine, non fissava, nemmeno nei Lavori Preparatori, limiti quantitativi predeterminati << e riservava al giudicante il potere di considerare un fatto aggravato o attenuato in relazione agli innumerevoli e mai predeterminabili casi concreti >>. Simile è pure il parere espresso in Cass., sez. III, n. 30237, 14/07/2011, Cass., sez. III, n. 35144, 13/07/2011, Cass., sez. IV, n. 9927, 01/02/2011, nonché in Cass., sez. IV, n. 38794, 29/09/2011. Anzi, Cass., sez. IV, n. 9927, 01/02/2011, eccezionalmente e sorprendentemente, auto-limita il potere interpretativo di rango giurisprudenziale, nel senso che << non è consentito al giudice, nel silenzio del legislatore, fissare predeterminati limiti quantitativi minimi al fine di ritenere configurabile la circostanza aggravante [ di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ] in quanto questa operazione risulta di escusiva pertinenza del legislatore, il quale, però, non si è espresso sul punto [ nel TU 309/1990 ] >>. Stupisce non poco anche Cass., sez. IV, n. 24571, 03/06/2010, che nega o, comunque, critica quella perenne ed ormai abituale ipertrofia interpretativa giurisprudenziale a causa della quale, nell’ Ordinamento italiano, la Magistratura di legittimità sana le perenni e, forse, fisiologiche lacune precettive trascurate dal Legislatore.
Probabilmente, Cass., sez. VI, n. 31351, 19/05/2011 ha finalmente ripristinato un sufficiente equilibrio tutt’ altro che oltranzista, giacché, secondo questo Precedente, << le soglie indicate ( 2 Kg. per le droghe pesanti e 50 Kg. per le droghe leggere ) non sono da intendere quali valori assoluti o immutabili, rappresentando essi, invero, semplici parametri indicativi tratti dalla casistica apprezzata dalla Corte di legittimità >>. Parimenti, Cass., sez. IV, n. 9927, 01/02/2011 ha precisato, con lodevole moderazione, che i limiti numerico-quantitativi di Cass., sez. VI, n. 20119, 26/03/2010 vanno contestualizzati e molto dipende dalle circostanze tanto personali quanto fattuali del singolo caso concreto di volta in volta esaminato e giudicato.
Come dimostrato da molti Precedenti della Cassazione, i limiti di peso indicati in Cass., sez. VI, n. 20119, 26/03/2010 non costituiscono un dogma algebricamente incontestabile e la <<quantità ingente >> ex comma 2 Art. 80 TU 309/1990 sovente è o, viceversa, non è tale a prescindere dal peso. Molto, infatti, può dipendere da innumerevoli altre circostanze non prevedibili e non preventivabili de jure condito, come se l’ ermeneutica giurisprudenziale fosse un’ equazione matematica. Eguale osservazione vale pure nel contesto della Giurisprudenza di merito. Il Diritto, anche nel campo precettivo del TU 309/1990, si fonda sulla valutazione di fattipecie concrete e sarebbe assurdo applicare i limiti relativi al peso delle sostanze illecite senza fattualizzare, concretizzare, soggettivizzare e relativizzare, come dimostra la fattispecie delicata e non automatica dello spaccio e della detenzione di stupefacenti da parte di infrattori minorenni. La nozione di <<ingente quantità >> non può e non deve divenire una sterile elucubrazione intellettualoide diancorata dal vissuto quotidiano.
Provvidenzialmente e con molto senso della concretezza, la Cassazione, a seconda del singolo caso, ha applicato o non ha applicato il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 sulla base di valutazioni quantitative flessibili e non formalistiche. P.e., Cass., sez. IV, n. 12186, 13/03/2004 ha applicato il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 a soli 5 etti di cocaina, mentre Cass., sez. IV, n. 11510, 11/03/2004 ha valutato << ingente >> una provvista di cocaina inferiore ad 1 Kg., ma pura al 44 % ed idonea per almeno 8.740 dosi frazionate. Più tradizionalista è stata Cass., sez. VI, n. 35572, 21/09/2011. Oppure ancora si pensi alla cifra-record di 8.762 Kg. di haschisch valutati in Cass., sez. VI, n. 42897, 15/11/2011 ( simili anche Cass., sez. VI, n. 37933, 05/10/2011 nonché Cass., sez. IV, n. 40792, 10/07/2008 ). All’ opposto, alla luce di altre diverse circostanze, Cass., sez. VI, n. 9029, 05/11/2010 non ha applicato il comma 2 Art. 80 TU 309/1990, pur essendo in presenza di ben 18 Kg. di haschisch divisibile in 6.500 dosi ( similare pure il Precedente contenuto in Cass., sez. VI, n. 26073, 08/07/2011). Viceversa, Cass., sez. VI, n. 20119, 02/03/2010 ha escluso l’ aggravante quantitativa nel caso di 850 grammi di eroina purissima e Cass., sez. VI, n. 19085, 16/03/2010 non ha considerato aggravato il commercio di 4,5 Kg. di cocaina pericolosamente ed eccessivamente pura al 55 % ( cfr., in tema di cannabis e THC, con Cass., sez. VI, n. 3135, 19/05/2011). In buona sostanza, secondo la Giurisprudenza italiana di legittimità degli Anni Duemila, il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 non va ipostatizzato, in tanto in quanto, talvolta, prevalgono o, viceversa, non prevalgono altre aggravanti contemplate o, viceversa, non contemplate nell Art. 80 TU 309/1990. Il Magistrato non è riducibile ad una calcolatrice automatica de-contestualizzante e rigoristicamente formale.
Altri pronunciamenti della Corte di Cassazione sui lemmi << quantità ingente >> nel TU 309/1990
Negli ultimi decenni, l’ interpretazione dei lemmi << quantità ingente >> nell’ Art. 80 TU 309/1990 ha assunto un’ importanza decisiva ed è ormai divenuto fondamentale offrire agli esegeti ed agli Operatori del settore una qualificazione giurisprudenziale univoca e sufficientemente esente da dubbi e lacune. Con Ordinanza n. 38748 dell’ 11/10/2011, la IV Sezione di Cassazione ha formalmente richiesto alle Sezioni Unite della Corte Suprema << se, per il riconoscimento della circostanza aggravante [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ] dell’ ingente quantità di sostanze stupefacenti, si debba fare ricorso al criterio quantitativo, con l’ individuazione di limiti ponderali minimi per tipo di sostanza, ovvero se si debba aver riguardo ad altri indici che, al di là delle soglie quantitative prefissate, valorizzino il grado di pericolo per la salute pubblica, derivante dallo smercio di un elevato quantitativo con un alto numero di dosi ricavabili >>.
In effetti, in alcuni Precedenti, la Giurisprudenza di legittimità aveva applicato l’ Art. 80 TU 309/1990 alla compravendita di cocaina non quantitativamente ingente, ancorché estremamente pericolosa a causa dell’ elevata purezza ( Cass., sez. IV, n. 12186, 13/03/2004, Cass., sez. IV, n. 11510, 11/03/2004, nonché Cass., sez. VI, n. 35572, 21/09/2011 ). A seguito della predetta richiesta ufficiale di chiarimenti, Cass., SS.UU., n. 36258, 20/09/2012 ha scelto di congiungere il criterio del peso e quello della purezza del taglio, ovverosia << l’ aggravante di cui all’ articolo 80 comma 2 DPR 309/1990 non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo espresso in milligrammi e determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al DM 11 aprile 2006 , [ ma il tutto ] ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito, quando tale quantità sia superata >>. Pertanto, il criterio del peso netto ( Cass., sez. VI, n. 20119, 26/03/2010 ) può essere derogato qualora la quantità sia inferiore ai limiti, ma altamente pura e, dunque, con effetti psicoattivi grandemente ed acutamente rilevanti. In secondo luogo, la non semplice Sentenza contenuta in Cass., SS.UU., n. 36258, 20/09/2012 ha stabilito che è <<ingente>> una quantità idonea ad essere frazionata in più di 2.000 dosi giornaliere ad uso personale, ma anche tale limite va, a sua volta, contestualizzato, nel senso che l’ applicazione del comma 2 Art. 80 TU 309/1990 dipende anche, molte volte, soprattutto dal tenore della purezza della sostanza, specialmente nei casi di droghe pesanti come l’ eroina e la cocaina. A tal proposito, Cass., sez. IV, n. 10618, 17/03/2013 ( ripresa da Cass., sez. IV, n. 43771, 20/10/2014 ) ha precisato che <<deve sempre prevalere la valutazione in concreto del giudice di merito >>, nel senso che la nozione di << quantità ingente >> non costituisce un dogma rigoristico e formalistico applicabile alla stregua di un’ operazione matematica. Il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 va instancabilmente contestualizzato all’ interno di tutte le altre e non meno importanti cause aggravanti contemplate dall’ Art. 80 TU 309/1990.
Inoltre, il superamento delle 2.000 dosi personali frazionabili e, del pari, il criterio del peso debbono essere contestualizzati all’ interno della singola fattispecie delittuosa, la quale presenta, sempre e necessariamente, dettagli tanto soggettivi quanto oggettivi non prevedibili, non generici e non sempre misurabili. Basti pensare al caso concreto di una quantità non ingente, ma ceduta a minorenni ( lett. a comma 1 Art. 80 TU 309/1990 ). Oppure ancora si pensi ad una modica quantità alienata per fini prostitutivi ( lett. f comma 1 Art. 80 TU 309/1990 ). Di nuovo, Cass., SS.UU., n. 36258, 20/09/2012 respinge l’ equipollenza assurda ed irrealistica tra il Magistrato di merito ed un calcolatore automatico che prescinde dal contesto specifico dell’ infrazione. Oppure ancora, il pensero corre ad una dose non ingente, ma tagliata male e psico-fisicamente dannosa ( lett. e comma 1 Art. 80 TU 309/1990 ). Di solito e grazie ai quantitativi indicati nel DL 272/2005, il binario dose massima / purezza della dose si applica alle seguenti soglie ponderali:
-
– / + di 750 mg. di cocaina
-
– / + di 250 mg. di eroina
-
– / + di 1.000 mg. per la canapa ( haschisch e marjuana )
Assai interessante può sortire pure la consultazione del Massimario presso la Corte di Cassazione afferente al biennio 2011- 2012. P.e., esistono casi in cui 100 Kg. di cocaina sono stati giudicati alla stregua di una quantità << non ingente >>, mentre, in altri casi, soltanto 15 grammi di cocaina purissima sono stati sufficienti a far scattare l’ aggravante ex comma 2 Art. 80 TU 309/1990. Analoga osservazione vale per l’ eroina. Anche pochi grammi di haschisch sono bastevoli per essere reputati << quantità ingente >>, mentre la misurazione del THC nella marjuana segue parametri diversi, ma il tutto coniugando sempre e comunque le tre variabili peso – purezza – numero di dosi ricavabili
La Giurisprudenza di legittimità sul TU 309/1990 nel triennio 2014 – 2016
La Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale aveva definitivamente posto fine all’ uniformazione tra droghe leggere [ leggere ? ] e droghe pesanti introdotta dalla L. 49/2006 ( la c.d. Legge Fini-Giovanardi ). Dunque, erano tornate in vigore le Tabelle nella loro ripartizione primigenia del 1990, il tutto ammesso e non concesso che la cannabis sia una sostanza qualificabile come << leggera >>. Attualmente, nell’ Ordinamento italiano, l’ apparato sanzionatorio afferente a cocaina, eroina, ecstasy e droghe psichedeliche risulta più aggravato rispetto al regime semi-amministrativo relativo all’ haschisch ed alla marjuana. All’ intervento abrogativo della Consulta nel 2014 si è congiunta, pochi mesi dopo, la promulgazione del DL 36/2014, convertito nella L. 79/2014, la quale ha introdotto, in allegato al TU 309/1990, la Tabella I per le droghe pesanti, la Tabella II per quelle leggere e le Tabelle III, IV e V contenenti l’ elenco dei medicinali psicotropi con potenziale uso illecito per finalità tossicovoluttuarie non terapeutiche. I preparati delle Tabelle III, IV e V sono acquistabili nelle Farmacie dietro presentazione di regolare ricetta medica. Il costante aggiornamento periodico di tali Tabelle viene effettuato, a mezzo Decreto, dal Ministero della Salute.
A seguito delle radicali novelle legislative del 2014, è mutata, nella Giurisprudenza di legittimità, anche la qualificazione ermeneutica dei lemmi << ingente quantità >> contemplati nell’ aggravante tipica ex comma 2 Art. 80 TU 309/1990.
Secondo alcuni interpreti, ormai Cass., SS.UU, n. 36258, 20/09/2012 costituisce un Precedente troppo datato, soprattutto perché il calcolo dei limiti del peso netto e del numero di dosi frazionabili non tiene conto dei necessari profili qualitativi, ovverosia del grado, più o meno elevato, della purezza del principio attivo dello stupefacente ( Cass., sez. III, n. 25176, 21/05/2014, Cass., sez. III, n. 45458, 01/10/2014, nonché Cass., sez. III, n. 1609, 27/05/2015). Anche Cass., sez. VI, n. 6331, 04/02/2015 e Cass., sez. VI, n. 44596, 08/10/2015 hanno ribadito che, sovente, un quantitativo << non ingente >> può essere egualemente grave qualora la purezza dello stupefacente tagliato superi un tenore del 50 / 55 %, specialmente in tema di eroina e cocaina. Anche nel 2014, la Corte Suprema aveva insistito non poco sul concetto tossicologico-forense del principio attivo più o, viceversa, meno puro.
Altri interpreti, all’ opposto, reputano oggi che debba di nuovo prevalere il calcolo ponderale della quantità, ingente o meno. Secondo tale filone esegetico, la detenzione per uso personale è o non è tale a seconda del peso e delle dosi detenute. Questo vale soprattutto per la cannabis, amministrativisticamente depenalizzata nel contesto dell’ Art. 75 TU 309/1990. Tuttavia, di nuovo, chi scrive respinge con vigore la nozione di << droghe leggere >> re-introdotta nel 2014 all’ interno della ratio dell’ uso esclusivamente personale. Il THC non è meno dannoso degli altri principi psicoattivi, a prescindere dalle mode giovanili e dalle propagande politiche anti-proibizionistiche. L’ astinenza totale rimane un valore giuridico-sociologico prezioso ed insostituibile.
1 Art. 80 TU 309/1990
Aggravanti specifiche
Le pene previste per i delitti di cui all’ articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a
persona minore di età
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell’ articolo 112 del codice penale
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita
all’ uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti
accentuata la potenzialità lesiva
f) se l’ offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte della persona
tossicodipendente
g) se l’ offerta o la cessione è effettuata all’ interno o in prossimità di scuole di ogni ordine e grado,
comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti
Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’ aggravante di cui alla lettera e) del comma 1
Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per comettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l’ impunità ha fatto uso di armi
Si applica la disposizione del secondo comma dell’ articolo 112 del codice penale
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