Decisione: Sentenza n. 8041/2018 Cassazione Penale – Sezione III
Massima: In caso di pluralità di reati tributari unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria deve essere uniformata – tenendo conto dei criteri dell’art. 37 c.p. – a quella della pena principale inflitta, con eccezione dell’ipotesi di continuazione tra reati omogenei, nella quale l’identità dei reati unificati comporta necessariamente l’applicazione di una pena accessoria per ognuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all’intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l’aumento per la continuazione, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto per la specifica sanzione accessoria da applicare.
Osservazioni
Il caso riguardava due soggetti condannati dal Tribunale per reati tributari a pene principali a tre anni di reclusione, ai quali venivano irrogate le pene accessorie di legge per la durata di un anno.
Il Procuratore Generale della Repubblica proponeva ricorso per falsa applicazione dell’art. 37 codice penale, in quanto il tribunale aveva determinato la durata delle pene accessorie entro i limiti inferiori previsti al Decreto Legislativo n. 74/2000, senza tener conto dei criteri indicati dall’art. 37 codice penale.
La Cassazione accoglie il ricorso sulla base del principio già affermato dalle Sezioni Unite.
Giurisprudenza rilevante
- Cass. Sezioni Unite 6240/2014
- Cass. 4916/2016
- Cass. 23606/2012
- Cass. 14954/2014
Disposizioni rilevanti
Codice Penale
Vigente al: 03-06-2018
Art. 37 – Pene accessorie temporanee: durata
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 03-06-2018
Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni … relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (4)
Art. 12 – Pene accessorie
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale.
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari; b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.
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