Ammissibili i sistemi di videosorveglianza in dotazione alla Polizia Penitenziaria

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Garante per la protezione dei dati personali: provvedimento n. 196, del 05/04/2018

Riferimenti normativi: art. 53, comma 1 e 2 del Codice sulla protezione dei dati personali;

Fatto

Il Garante della privacy aveva ricevuto da parte del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia un’istanza di valutazione preliminare sulla conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza in mobilità, che lo stesso Dipartimento aveva intenzione di dare in dotazione al personale di Polizia Penitenziaria.

In particolare, l’Amministrazione Penitenziaria aveva intenzione di installare all’interno del mezzo di trasporto della Polizia Penitenziaria un sistema di videosorveglianza che trasmettesse alla Centrale Operativa in tempo reale le immagini riprese, nonché assegnare ad ogni singolo agente, quale equipaggiamento personale, un dispositivo mobile di videoripresa così da fornire all’agente stesso uno strumento in grado di documentare le attività svolte in occasione di particolari circostanze operative.

Le riprese delle immagini effettuate tramite i suddetti sistemi di videoripresa sarebbero potute avvenire sia in modalità remoto, con la registrazione delle immagini su una memoria interna, sia in modalità streaming. In quest’ultimo caso sarebbe demandata all’agente di polizia stesso l’attivazione della modalità di ripresa in tempo reale – trasmesse alle centrali operative – laddove si verificasse una situazione di possibile interesse dell’Autorità Giudiziaria o ricorressero motivi di ordine pubblico.

L’Amministrazione Penitenziaria, che si era dotata di un disciplinare nel quale venivano descritte le caratteristiche del sistema, aveva provveduto ad elencare al Garante i contesti in cui il sistema di videosorveglianza sarebbe stato utilizzato. In particolare, l’Amministrazione Penitenziaria aveva specificato che il sistema di videosorveglianza sarebbe stato:

  • installato all’interno delle vetture utilizzate dagli agenti per trasportare e piantonare i detenuti o internati quando la traduzione ed il piantonamento di questi poteva esporre il personale, nonché i detenuti stessi, a particolari rischi per l’incolumità personale;
  • utilizzato durante l’espletamento di attività di ordine e sicurezza all’interno degli istituti penitenziari;
  • attività di sicurezza e vigilanza presso le camere di sicurezza e sezione detentive collocate presso Tribunali e ospedali civili;
  • interventi per reati in atto o consumati;
  • controllo di persone e veicoli; (vi) svolgimento di particolari servizi operativi che potrebbero pregiudicare la sicurezza delle persone coinvolte.

La decisione del Garante

Il Garante, esaminata l’istanza presentata dall’Amministrazione Penitenziaria, ha ritenuto ammissibile l’impiego da parte di quest’ultima dei sistemi di videosorveglianza, ritenendo conforme ai principi di necessità e proporzionalità l’acquisizione e la registrazione delle immagini attraverso le modalità chiarite dall’Amministrazione stessa, a condizione che l’amministrazione penitenziaria rispetti alcune osservazioni indicate dallo stesso Garante.

Nell’esame dell’istanza il Garante ha osservato che nel caso di specie il trattamento dei dati personali, effettuato tramite il sistema di videosorveglianza, era finalizzato alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, e come tale rientrava nella previsione dell’art 53, comma 1, del codice sulla protezione dei dati personali, al quale non si applicano le norme previste dallo stesso articolo e dagli altri ivi richiamati.

Il Garante pur riconoscendo rispettati i principi di necessità e proporzionalità nel trattamento dei dati personali operata dall’Amministrazione Penitenziaria ha, ciononostante, inteso chiedere alla stessa un’attenzione nell’impiego dei sistemi di videosorveglianza, riservando l’utilizzo di detto sistema a casi di effettiva necessità per prevenire un pericolo o per altra concreta ed individuata esigenza che non possa essere altrimenti soddisfatta nel corso dello svolgimento delle attività istituzionali.

Il Garante, poi, si è soffermato sui tempi di conservazione delle immagini, ritenendo congrua la conservazioni per un tempo pari a 7 giorni, e la successiva cancellazione, di quelle immagini che siano ritenute, dopo verifica, irrilevanti. Analogamente si è espresso sulla conservazione per un periodo di 120 giorni per le immagini relative ai fatti non costituenti reato, ma rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica degli Istituti o delle camere di sicurezza site presso Tribunali e ospedali, anche se in questo caso il Garante ha chiesto all’Amministrazione una specifica più dettagliata delle condizioni al ricorrere delle quali la conservazione delle immagini sarà prolungata per il periodo di 120 giorni. Su quest’ultima fattispecie, il Garante ha, infine, precisato che l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui sono dotati gli agenti di Polizia Penitenziaria debba essere autorizzato dal giudice monocratico o dal presidente del collegio, come, d’altronde, l’informativa ai terzi dovrebbe essere resa dalla stessa autorità o dalla Polizia Penitenziaria espressamente delegata dal Giudice.

Il Garante ha, quindi, concluso ricordando che il Codice privacy prevede alcune misure di sicurezza minime di cui il sistema in esame e l’amministrazione penitenziaria dovranno tenere conto:

  • dovranno essere adottate misure idonee a garantire la protezione dei dati personali contro il rischio di indebiti accessi nel sistema informatico, aggiornamenti periodici (almeno annuali oppure addirittura semestrali se si tratta di dati sensibili o giudiziari);
  • dovranno essere installati dei software volti a prevenire la vulnerabilità dei sistemi informatici;
  • dovranno essere utilizzate delle misure volte a garantire che, in caso di danneggiamento dei dati o degli strumenti elettronici di conservazione, entro 7 giorni siano in grado di permettere il ripristino dei dati stessi.

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