La vicenda
Questa in particolare la vicenda. Due donne – una francese e l’altra italo francese – unite da una relazione sentimentale stabile e conviventi da diversi anni in Italia, si erano rivolte al Giudice al fine di sentir riconoscere le adozioni piene, con provvedimento della competente Autorità francese, di un bambino ed una bambina. Le richieste di trascrizione dei provvedimenti all’Ufficio di stato civile dei Comuni interpellati, non erano state tuttavia accolte, per essere il matrimonio avvenuto tra le due donne privo di effetti nell’ordinamento italiano, anche ai fini della filiazione; decisione confermata dal Tribunale in primo grado. La Corte d’appello, al contrario, aveva ritenuto le suddette adozioni, da parte di due madri coniugate validamente secondo la legge dello Stato di cittadinanza (Francia), non contrarie all’ordine pubblico, inteso come ordine pubblico internazionale.
Decisione della Cassazione: adozioni non contrarie all’ordine pubblico italiano
Una statuizione poi confermata dalla Corte di Cassazione, secondo la seguente argomentazione. La Convenzione dell’Aja del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con Legge n. 476 del 1998, stabilisce che “il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato dagli Stati membri solo se esso sia manifestamente contrario all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore”. Il preminente interesse del minore, sulla base della normativa nazionale ed interazionale, il diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso e ad essere educato con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali, vale dunque ad integrare lo stesso concetto di ordine pubblico nella materia specifica.
Nella specie le adozioni, su cui in Italia è sorta contestazione, interessano due donne coniugate e riguardano, contestualmente, ciascuna il figlio biologico dell’altra. Non risulta dunque esservi contrasto – statuiscono gli Ermellini – con quanto già dichiarato in altre occasioni dalla Corte di legittimità, secondo cui “la trascrizione nei registri di stato civile italiano dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con effetti legittimanti, non può avere mai luogo ove contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori”, tra i quali vi è quello secondo cui “l’adozione legittimante è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio, ai sensi dell’art. 6 Legge 184/1983”. Tantomeno potrebbe rilevare – si legge nel provvedimento- ai fini di escludere la compatibilità con l’ordine pubblico, il dato conseguente all’inserimento dei minori nel contesto di una famiglia costituita da una coppia omosessuale e delle possibili ripercussioni negative sul piano della crescita e dell’educazione. E’ in proposito sufficiente il richiamo ad altri pronunciamenti della medesima Corte, in ordine all’ininfluenza di meri pregiudizi ed alla non incidenza dell’orientamento sessuale della coppia sull’idoneità dell’individuo all’assunzione di responsabilità genitoriali.
Preminente interesse dei minori alla stabilità della vita familiare
In conclusione, le sentenze di adozione nella specie pronunciate dal giudice francese, di cui si chiede il riconoscimento in Italia, non sono contrarie all’ordine pubblico italiano, valutato in relazione al preminente interesse dei minori ed alla stabilità della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali. Confermata dunque la statuizione di secondo grado e respinto il ricorso dei Comuni, obbligati pertanto alle relative trascrizioni.
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