Orbene, in questo provvedimento, sono state apportate anche delle modificazioni al nostro codice penale.
In particolare, l’art. 9 del decreto legislativo, 11 maggio 2018, n. 63, intitolato “Modifiche al codice penale in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e in materia di rivelazione di segreti scientifici o industriali”, da un lato, modifica l’art. 388 c.p., dall’altro, sostituisce l’art. 623 c.p..
Le modifiche all’art. 388 c.p.
Per quel che riguarda l’art. 388 c.p., l’art. 9, c. 1, lett. a), primo capoverso, prevede che all’“articolo 388 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprieta’ industriale. E’ altresi’ punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprieta’ industriale, viola il relativo ordine.»; b) all’ottavo comma le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «settimo comma».
Tal che ne deriva l’inserimento, in seno all’art. 388 c.p., di due nuovi commi e la modifica del comma ottavo.
Posto ciò, procedendo per gradi, il nuovo comma terzo dispone che si commina la stessa pena, ossia quella prevista dal c. 1 – dato che il c. 2 non contempla una sanzione differente da quella prevista dal comma precedente ma appunto, come recita testualmente, la stessa pena (“si applica” …) – vale a dire la reclusione fino a tre anni o la multa da euro 103 a euro 1.032.
Il destinatario di questa sanzione, a sua volta, può essere chiunque elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprieta’ industriale (quali, ad esempio, le misure previste dall’art. 124 del codice della proprieta’ industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30[1]).
La finalità che contraddistingue questa norma, e quindi l’obiettivo che il legislatore vuole perseguire con la previsione di questa norma incriminatrice, è quello di garantire l’osservanza dei provvedimenti adottati in materia di provvedimenti nei quali siano varate misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà’ industriale.
Inoltre, trattandosi di una condotta analoga a quella preveduta dal comma secondo (che, come è risaputo, consiste nell’eludere l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito), e considerato che anche qui è stata configurata una condotta appunto elusiva di un provvedimento emesso da un giudice, va da sé che rileva anche qui quell’orientamento nomofilattico, già elaborato a proposito di questo precetto normativo, secondo il quale per la sussistenza del delitto di cui all’art. 388 comma secondo cod. pen. non è richiesto il dolo specifico, ma solo la volontà cosciente del colpevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice (così: Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2015, n. 25905).
Dal canto suo l’art. 9, c. 1, lett. a), secondo capoverso, decreto legislativo n. 63/2018 modifica sempre l’art. 388 c.p. attraverso un comma (il “nuovo” c. 3 di questa norma incriminatrice) che così dispone: “E’ altresi’ punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà’ industriale, viola il relativo ordine” (si pensi ad esempio e a tal proposito al provvedimento che il giudice emette a norma dell’art. 121, c. 3, codice della proprietà’ industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 che, come è noto, stabilisce che il “giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte” ossia quei casi in cui il giudice dispone la dovuta riservatezza quando adotta i provvedimenti contemplati dal c. 2[2], dal c. 2-bis[3] (sempre) di questa disposizione legislativa).
Si ritiene tuttavia come il “nuovo” comma terzo dell’art. 388 c.p. che, come appena visto prima, incrimina colui che, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà’ industriale, viola il relativo ordine, non sia applicabile, in ossequio al principio della specialità, nel caso di decreto di espropriazione nell’interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell’attestato di brevettazione o di registrazione, e nel caso in cui, stante quanto consentito dall’art. 142, c. 2, codice della proprietà’ industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in detto decreto sia contenuto l’obbligo e stabilire la durata del segreto sull’oggetto del titolo di proprietà industriale dato che, in questa ipotesi, la “violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 262 del codice penale[4]” (art. 142, c. 3, codice della proprietà’ industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).
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Posto ciò, il riferimento, tra l’individuazione di coloro che possono essere annoverati tra i soggetti attivi del reato, a quelli che – essendo obbligati alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà’ industriale – violino il relativo ordine, lascia chiaramente intendere come il reato in questione sia un reato proprio potendo essere commesso solo da chi è tenuto ad adempiere tale obbligo.
La condotta in oggetto, inoltre, è, a parere di chi scrive, a forma libera essendo sufficiente qualsivoglia comportamento atto a violare l’ordine di riservatezza impartito dal giudice.
Invece, l’art. 9, c. 1, lett. b), decreto legislativo n. 63/2018 apporta una ulteriore emenda all’art. 388 c.p. nei seguenti termini: “all’ottavo comma le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «settimo comma»”.
Una modifica di tal fatta appare facilmente comprensibile.
Infatti, alla luce dell’inserimento di due ulteriori commi, dopo il comma secondo, si è voluto rimodulare il comma ottavo che, come è risaputo, stabilisce che la pena dell’allora quinto comma ossia quel comma in cui si prevede la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516 si applica “al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione”.
Va da sé pertanto che, non essendo più prevista questa pena dal comma quinto dall’art. 388 c.p., ma dal comma settimo di questo medesimo precetto normativo, il legislatore non poteva che procedere alla modifica del comma ottavo in questa maniera.
La sostituzione dell’art. 623 c.p.
Proseguendo la disamina delle novità introdotte da questa normativa in materia penale, l’art. 9, c. 2, decreto legislativo n. 63/2018 sostituisce l’art. 623 c.p. (allora intitolata “Rivelazione di segreti scientifici o industriali” che così prevedeva: “1. Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. 2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa” con la susseguente norma di legge: “«Art. 623 (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali). – Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, e’ punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Se il fatto relativo ai segreti commerciali e’ commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena e’ aumentata. Il colpevole e’ punito a querela della persona offesa.»”.
Orbene, procedendo a un mero raffronto comparativo tra la versione previgente e quella introdotta da questo decreto legislativo, emerge che, per quanto attiene il primo comma dell’art. 623 c.p., al di là di una mera modificazione formale nella parte iniziale di questa norma incriminatrice essendo stata sostituita la locuzione “Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio”, con “Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio”, quello che maggiormente rileva è l’inserimento, tra quelle informazioni la cui rilevazione o impiego integra il presente illecito penale, anche dei segreti commerciali a loro volta definiti, dal “nuovo” art. 98, c. 1, secondo capoverso, codice della proprieta’ industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto dall’art. 3, c. 2, decreto legislativo n. 63/2018, “le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
Tal che la fattispecie criminosa, almeno nella sua ipotesi base, non cambia se non per l’inserimento di tale tipologia di segreti per cui può configurarsi questo illecito penale tanto è vero che la modifica in questione viene rinvenuta anche nel mutamento del titolo di questo delitto che non è più denominato, come prima, “Rivelazione di segreti scientifici o industriali”, ma “Rivelazione di segreti scientifici o commerciali”.
Altre novità, che connotano questa fattispecie di reato, riguardano l’inserimento di due ulteriori commi con cui, da un lato, è stabilito che la “stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto” (comma secondo), dall’altro, è previsto che se “il fatto relativo ai segreti commerciali e’ commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena e’ aumentata” (comma terzo).
Con il “nuovo” comma secondo, dunque, è previsto che la stessa pena, ossia la reclusione fino a due anni, si commina anche chi, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
Di conseguenza, se nell’ipotesi prevista dal comma primo il reato in oggetto può essere commesso solo da colui che sia venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio di ciò e la cui rilevazione o il cui impiego abbia prodotto un proprio o un altrui profitto, secondo quanto previsto dall’art. 623 c.p., integra questo illecito penale, in questa seconda ipotesi, invece, rileva chiunque commetta questo reato, e dunque, anche chi non è venuto a conoscenza dei segreti commerciali per queste ragioni, purchè ciò avvenga in modo abusivo e il loro impiego sia sempre finalizzato a profitto dell’autore del reato o a profitto altrui.
Stante il divieto di analogia, è chiaro che questa norma riguarda solo l’acquisizione abusiva di segreti commerciali, e pertanto non rileva per gli altri segreti previsti dall’art. 623, c. 1, c.p. salvo che per quelli concernenti le notizie destinate a rimanere segrete sopra le applicazioni industriali (e ciò per le ragioni che vedremo da qui a poco).
E’ inoltre contemplata, stante adesso quanto previsto dall’art. 623, c. 3, c.p., una circostanza speciale ad effetto comune e segnatamente quando il fatto relativo ai segreti commerciali venga commesso tramite qualsiasi strumento informatico.
Anche qui va evidenziato come detta attenuante sia applicabile solo in relazione alla rilevazione o impiego di segreti commerciali salvo le notizie destinate a rimanere segrete sopra le applicazioni industriali, e ciò per le ragioni appena esposte, e quelle che, come appena scritto, vedremo a breve.
Va oltre a ciò rilevato che è rimasta invariata l’allora comma secondo dell’art. 623 c.p. ossia che il “colpevole e’ punito a querela della persona offesa” dovendosi unicamente precisare che questa previsione legislativa, per l’inserimento dei commi appena citati, non è più numerata come art. 623, c. 2, c.p., ma come art. 623, c. 4, c.p..
Infine, l’art. 9, c. 3, decreto legislativo n. 63/2018 prevede una norma definitoria essendo ivi stabilito quanto segue: “Ai fini dell’articolo 623 del codice penale, nel testo riformulato dal presente articolo, le notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali, di cui alla formulazione previgente del medesimo articolo 623, costituiscono segreti commerciali”. Il legislatore, dunque, ha voluto estendere il significato di segreti commerciali anche alle applicazioni industriali.
Infatti, tenuto conto che, come visto prima, il comma secondo e il comma terzo dell’art. 623 c.p. si riferiscono ai soli segreti commerciali, in assenza di una norma di questo tipo, questi commi non avrebbe potuto essere applicati alle notizie destinate a rimanere segrete sopra le applicazioni industriali.
Queste, dunque, sono le novità in materia penale rinvenibili dall’esame del decreto legislativo n. 63 del 2018.
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[1]Ai sensi del quale: “1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. 2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. 3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell’autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto. 4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell’autore della violazione, fino all’estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest’ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell’esecuzione, sentito, occorrendo, un perito. 6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l’uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell’interesse dei terzi. 6-bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalità’, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali: a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali; c) la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; d) l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; e) i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; f) i legittimi interessi dei terzi; g) l’interesse pubblico generale; h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali. 6-ter. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può’ disporre, in alternativa all’applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la parte istante, al momento dell’utilizzazione o della rivelazione, non conosceva ne’, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente; b) l’esecuzione di tali misure può’ essere eccessivamente onerosa per la parte istante; c) l’indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l’applicazione delle misure. 6-quater. L’indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non puo’, in ogni caso, superare l’importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l’autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l’utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato. 7. Sulle contestazioni che sorgono nell’eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette”.
[2]Secondo cui: “Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale”.
[3]Alla stregua del quale: “In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all’articolo 144 , il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte”.
[4]Per cui: “1. Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni. 2. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni. 3. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell’ergastolo. 4. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. 5. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso”.
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