Alla luce dei recenti indirizzi ministeriali
Al principio civilistico della domanda consegue “l’onere delle spese” ai sensi del quale la parte che promuove l’azione provvede ad anticipare il costo del processo [ndr= tra i costi del processo a carico delle parti ricordiamo il contributo unificato, art. 9 DPR 115/02 , l’anticipazione forfettaria ex art. 30 DPR 115/02, i diritti di copia art. 267 e ss DPR 115/02 e l’imposta di registro sui provvedimenti del giudice ai sensi DPR 131/86 testo unico imposta di registro] .
La prima spesa che la parte si trova a dover affrontare in un processo civile è quella relativa al contributo unificato [ndr= in materia di contributo unificato si rimanda al mio Vademecum sul Contributo Unificato pubblicato in professionegiustizia.it], quella che, nella prassi, viene indicata come “spesa di iscrizione a ruolo della causa” [ regolamentata dall’articolo 9 e,in relazione agli importi, dall’ art. 13, DPR 115/02] .
La legge n 183 del 21 novembre 2011, in materia di contributo unificato, nel modificare il 3° comma dell’articolo 14, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, testo unico spese di giustizia (nel prosieguo indicato con DPR 115/02) ha innovato circa l’obbligo, delle parti diverse rispetto a quella che introduce la causa, al pagamento di un autonomo contributo unificato nel caso di modifica della domanda o di proposizione di domanda riconvenzionale o di chiamata in causa o di intervento autonomo.
La parte che invece introduce il giudizio, con atto di citazione o ricorso, in caso di successiva domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo, è tenuta al pagamento di un ulteriore contributo unificato solo se amplia, nel valore, la domanda principale.
Prima della richiamata riforma il contributo unificato era distinto in:
a) contributo unificato principale dovuto all’atto dell’instaurazione del procedimento e
b) contributo unificato integrativo dovuto ogni qualvolta le parti modificavano il valore originario della domanda.
A seguito della riforma il contributo unificato, attualmente, trova una sua distinzione in:
a) contributo unificato principale dovuto all’atto dell’instaurazione del procedimento, articolo 14 comma 1 DPR 115/02 ai sensi del quale “ il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento che implica l’attività del giudice e del cancelliere” [ cfr = circolare Ministero della Giustizia n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011];
b) contributo unificato integrativo, articolo 14 comma 3 prima parte DPR 115/02, che si ha ogni qualvolta chi instaura il giudizio con chiamata di terzo e/o domanda riconvenzionale modifica, aumentandola, la domanda principale [1][cfr = circolare Ministero della Giustizia 10 ottobre 2014 n 0136174/U, confermata Ministero della Giustizia 10/11/1015.0169084.U] ;
c) contributo unificato autonomo, articolo 14 comma 3 seconda parte DPR 115/02 , a cui è tenuta la parte che interviene in un giudizio o la parte diversa da quella che instaura il giudizio ogni qual volta presenti domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo in giudizio a prescindere dal mutamento di valore della causa; per l’ indirizzo ministeriale del 14 maggio 2012 “il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull’esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto,sulla necessità di estendere il numero dei contradditori” [cfr = Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U] .
L’entrata in vigore del 3 comma dell’articolo 14 DPR 115/02 e la complessità dell’istituto del contributo unificato hanno, sin da subito, generato non pochi dubbi interpretativi.
Dubbi interpretativi che hanno trovato, e trovano anche se a volte in maniera contrastante, soluzione nelle innumerevoli circolari e note ministeriali soggette, le stesse, al limite del divieto di applicazione analogica dell’istituto stante la natura tributaria dello stesso [cfr =Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 2005 n. 73, Corte di Cassazione – sentenza 17 aprile 2012, n. 5994] .
Ma, analizziamo le soluzioni date dai recentissimi indirizzi ministeriali, alle varie situazioni che possono determinarsi nell’ambito del più volte richiamato 3° articolo 14 DPR 115/02 e nella ipotesi, non regolamentata dal richiamato articolo 14, di pluralità di domande proposte contro una o più parti.
Domanda riconvenzionale
In presenza di domanda riconvenzionale, con l’attuale formulazione del 3 comma dell’articolo 14 DPR 115/02 il quantum da versare dipende dalla posizione processuale della parte che propone la domanda riconvenzionale :
– se a proporre la domanda riconvenzionale è la parte che “ per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo…” il contributo unificato dovrà essere integrato, nella differenza del valore, solo se si aumenta il valore della domanda riconvenzionale, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo la parte tenuta al pagamento integrativo in caso di domanda riconvenzionale è l’opponente che propone il ricorso in opposizione [cfr= circolare Ministero della Giustizia 10 ottobre 2014 n 0136174/U confermata dalla circolare Ministero della Giustizia DAG.10/11/1015.0169084.U];
– se, invece, la domanda riconvenzionale è presentata “dalle altre parti” l’obbligo di un nuovo ed autonomo contributo unificato scatta, nel valore della domanda riconvenzionale, a prescindere o meno della modifica del valore della domanda principale.
In una recentissimo indirizzo, del 23 febbraio 2018, il ministero della Giustizia [nota Ministero della Giustizia DAG.23/02/2018.0038947.U richiamata in DAG.09/03/2018.0048401.U] ha statuito che nelle cause in cui la domanda principale sconta il dimezzamento del contributo unificato [ndr =nei casi previsti dal punto 3 dell’articolo 13 DPR 115/02] anche il contributo, autonomo o integrativo, dovuto a seguito della domanda riconvenzionale sarà dovuto nella metà dell’importo del relativo scaglione di valore.
Per gli Uffici di via Arenula infatti “Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l’intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”
Ma, il sopra indicato criterio, non è stato invece ritenuto attuabile nei casi in cui la domanda riconvenzionale “sconta” il contributo unificato in misura fissa [ndr =punto 1 lett . a) e b) dell’articolo 13 DPR 115/02] .
È il caso in materia di separazione e divorzio, che ricordiamo sconta il contributo unificato in misura fissa .
Per il Ministero della Giustizia, nel richiamato indirizzo del 23 febbraio, “ per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio- per i quali il Testo Unico sulle spese di giustizia prevede il pagamento di un contributo unificato in termine fisso, art. 13, comma 1, lettera a) e lettera b)-può affermarsi che, alla luce della formulazione letterale dell’articolo 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115/02, se la parte quantifica il valore della domanda proposta si applicherà il contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per quel determinato scaglione di valore” .
Chiamata in causa del terzo
Nella chiamata del terzo in causa, articolo 106 codice di procedura civile, il contributo è a carico della parte che procede alla chiamata in causa e, l’obbligo al pagamento, sorge all’atto della richiesta di autorizzazione al giudice e non è subordinato all’autorizzazione stessa.
È quanto stabilito dal Ministero della Giustizia, indirizzo del 10 ottobre 2014 [cfr = Ministero della Giustizia DAG. 10/10/2014.0135174.U], per il quale ”…l’opponente che chiede di chiamare in causa il terzo …è obbligato all’integrazione del contributo…”
La richiamata nota ministeriale del 23 febbraio 2018 [ Nota Ministero della Giustizia DAG. 23/02/2018.0038947.U richiamata in DAG. 09/03/2018.0048401.U] applica il criterio del dimezzamento anche per le chiamate di terzo nei procedimenti in cui la domanda principale sconta il contributo unificato in misura dimezzata.
Ma, inspiegabilmente, per la stessa direttiva per la chiamata di terzo da parte del resistente nel giudizio civile di accertamento tecnico preventivo “ deve essere pagato un contributo unificato – commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall’articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 – dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolga domanda di chiamata in causa del terzo”.
Intervento di terzo
Nelle ipotesi di intervento di terzo il ministero della Giustizia [cfr = Ministero della Giustizia DAG. 05/02/2015.0020600.U] ha stabilito che il pagamento di un ulteriore contributo unificato autonomo e commisurato al valore dichiarato nell’atto di intervento è dovuto solo nelle ipotesi di intervento ai sensi del 1 comma dell’articolo 105 del codice di procedura civile mentre “ nelle ipotesi di intervento adesivo di cui al comma 2 del citato articolo 105 cpc nessun contributo unificato si ritiene dovuto.”
In materia di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari il Ministero della Giustizia [cfr = Ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U indirizzo confermato dalla DAG.05/02/2015.0020600.U] ha chiarito “ deve ritenersi che il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.”
Contestualità di ipotesi di cui al terzo comma dell’articolo 14 DPR 115/02
Quando con il medesimo nato si propone, ad esempio, domanda riconvenzionale e, contestualmente, chiamata in causa del terzo, dovrà essere corrisposto un unico contributo unificato, integrativo per la parte che ha introdotto il giudizio, autonomo per le parti diverse da quella che ha introdotto il giudizio.
È quanto hanno stabilito gli Uffici di via Arenula nell’indirizzo del 14 maggio 2012[cfr = circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U] .
Pluralità di ricorrenti
La pluralità di ricorrenti o di attori nei confronti di una o più parti non è, ai fini del contributo unificato, regolamentata dal 3 comma dell’articolo 14 DPR 115/02.
Nella ipotesi in esame il problema non attiene alla determinazione del contributo unificato che, ai sensi dell’articolo 14 comma 2, si determina ai sensi del codice di procedura civile, senza tenere conto degli interessi , ma alle ipotesi in cui la procedura è introdotta da più parti di cui alcune hanno diritto ad esenzione e/o sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato e che , quindi, hanno diritto a non pagare il contributo unificato che sarà prenotato a debito ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 131 comma 2 DPR 115/02.
In materia il Ministero ci è apparso ondivago nei sui indirizzi che, senza commenti, riportiamo:
a) nota ministero giustizia n 17072 del 30 gennaio 2015 Pluralità di ricorrenti Litis consorzio facoltativo ex art 103 cpc – “nel caso di pluralità di ricorrenti avverso lo stesso debitore resistente per ognuno dei ricorrenti dovrà essere valutato il reddito al fine di stabilire se la parte è esente o meno dal pagamento del contributo unificato.. tale pagamento costituisce una obbligazione personale della parte non potendosi dubitare della natura tributaria di tale obbligazione..ai fini specifici del contributo unificato sembrerebbe preferibile quantificare tutte le domande non esenti dal pagamento e non tutte le domande proposte……restando fermo il principio per cui la parte non esente non può essere tenuta al pagamento di un contributo unificato maggiore per effetto dell’aumento del valore della domanda complessiva, determinato dalla partecipazione al giudizio di altra parte esente per limiti di reddito..tra l’altro il caso prospettato rientra nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo ( art 108 cpc) e quindi non risulta applicabile il principio del cumulo delle domande ma deve farsi riferimento al valore di ogni singola domanda”.
b) Nota 4 maggio 2016 n.0081583/U conferma nota 21 febbraio 2017 n. 0032861/U Controversia con pluralità di ricorrenti (o attori) con plurime domande di valore indeterminato “.. il contributo unificato è unico e l’obbligo di pagamento graverà sui soli soggetti che non godano di esenzioni soggettive reddituali..analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti (o attori) abbia diritto alla prenotazione a debito..”
c) Nota 27 marzo 2018 in 22/05/2018 unico procedimento contro lo stesso resistente. “ l’ammontare del contributo unificato si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata dalla parte ( in senso processuale)in conformità alle disposizioni del codice di rito e, dunque,sommando tra di loro il valore di tutte le domande proposte,indipendentemente dall’esistenza o meno, in capo ad alcuni,di motivi di esenzione. Analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti abbiano diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato”.
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