La decisione riveste particolare importanza perché per la prima volta il Consiglio di Stato si è espresso positivamente in materia dopo oltre un decennio in cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha imposto in tutti i Comuni d’Italia, con circolari e risoluzioni varie, il divieto di utilizzo di tavoli e sedute abbinabili in laboratori di gastronomia, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie a taglio ecc.
L’assunto del Ministero, sostenuto in numerose circolari, ma non però da una disposizione legislativa o regolamentare, è che la mera presenza di tavoli e sedute che possano abbinarsi, consentendo quindi all’avventore di consumare sul posto sedendosi comodamente, sia indice di somministrazione. In tal caso, quindi, l’imprenditore starebbe esercitando un’attività abusiva perché privo del relativo titolo autorizzativo.
Il suddetto divieto è stato ribadito a più riprese nel corso degli anni.
Un accorata richiesta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 05/12/16, che auspicava un nuovo orientamento ministeriale, non ha avuto seguito, persistendo il Ministero, anche con successive risoluzioni, a ribadire un divieto che, di fatto, non è esplicitato dalla Legge.
Il Comune di Roma si è adeguato a tale decisione del Ministero ed ha adottato il provvedimento oggetto di giudizio, addirittura apponendo sigilli e sequestrando tavoli e sedute all’interno del locale.
Accogliendo la sospensiva per la prima volta in un abbondante decennio di discussioni sul tema, il Consiglio di Stato ha posto in essere un lodevole e corretto bilanciamento tra gli interessi pubblico e privato, privilegiando l’interesse imprenditoriale e sostenendo che risulta, nella “valutazione comparativa degli interessi in gioco, la sussistenza del pericolo del grave pregiudizio discendente dall’atto gravato per l’attività di laboratorio e vicinato esercitata dall’impresa, e ulteriormente tenuto conto della non univocità degli elementi emergenti dall’accertamento ai fini della individuazione della fattispecie di abusivo esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande….”
Sposando quindi l’impianto argomentativo contenuto nel ricorso dello scrivente Avv. Andrea Ippoliti, il Consiglio di Stato ha quindi sostanzialmente rilevato che sussista somministrazione laddove vi siano camerieri che servono i clienti ai tavoli e, quindi, non sia sufficiente la mera presenza di tavoli e sedie abbinabili per connotare una somministrazione, in assenza del servizio assistito.
Si auspica che la decisione del Consiglio di Stato induca il Ministero dello Sviluppo Economico a rivedere il proprio orientamento restrittivo, specie in un contesto storico in cui è auspicabile il rilancio della piccola imprenditoria dei Comuni italiani, da sempre volano del Bel Paese.
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