Al riguardo, si chiarisce, gli avvocati chiamati a far parte delle sottocommissioni esaminatrici devono possedere il requisito dell’iscrizione all’albo speciale degli avvocati “Cassazionisti”, tenendo altresì conto delle ipotesi di incompatibilità di cui al menzionato art. 47.
Si segnala inoltre la necessità di indicare un congruo numero di professionisti per l’eventuale formazione di ulteriori sottocommissioni, tenendo conto del presumibile numero di sottocommissioni sulla base delle domande pervenute nella precedente sessione 2017.
Ancora, si chiede ai Presidenti dei Consigli degli Ordini distrettuali di svolgere funzioni di coordinamento tra i Consigli circondariali del proprio Distretto e di compilare e restituire l’apposito modulo allegato alla presente comunicazione, con l’indicazione dei nominativi degli avvocati designati (componenti effettivi e supplenti), comprese le informazioni richieste. Il tutto, entro il minor tempo possibile, in modo da permettere al Cnf la comunicazione tempestiva al Ministero della Giustizia.
Si sollecita infine affinché la designazione dei suddetti componenti avvenga con la massima premura, previo interpello degli interessati al fine di garantire la loro disponibilità ad assumere l’incarico, ed affinché siano proposte persone dotate di effettiva professionalità, prestigio, assoluta indipendenza ed imparzialità. A tale ultimo proposito il citato art. 47, commi 1 e 5 della Legge n. 247/12, richiede che alle designazioni dei commissari d’esame siano unite le loro rispettive dichiarazioni di responsabilità in ordine alla insussistenza delle cause di incompatibilità.
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