Atti di straordinaria amministrazione nell’interesse del minore

Redazione 18/06/18
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Il codice civile del 1942, collocandosi in una prospettiva del tutto nuova rispetto al sistema previgente, ha configurato la donazione come un contratto.

La stessa relazione illustrativa al codice civile inquadrava la capacità di disporre per donazione nella generale capacità contrattuale, con l’intento di disancorare la capacità donativa dalla capacità di testare laddove, sotto il vigore del codice civile abrogato, le interferenze tra le due discipline avevano offerto «poco profitto alla chiarezza». Infatti, l’art. 1052, co. 1, c.c. abr. disponeva che «non può donare chi non può fare testamento», mentre la successiva norma dell’art. 1053 recitava che «non possono ricevere per donazione gli incapaci a ricevere per testamento».

L’attuale art. 320 c.c. si limita a regolare solo parte degli atti che competono ai genitori nell’ambito di esercizio della responsabilità genitoriale e riguarda esclusivamente gli atti aventi contenuto patrimoniale.

Gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, e, altresì, preventivamente autorizzati dal giudice. La distinzione fra le due categorie di atti è, pertanto, di importanza essenziale.

Il legislatore ha innovato la disciplina in materia di donazioni e legati, in quanto, nel regime anteriore alla Riforma del 1975, l’autorizzazione era richiesta soltanto per le donazioni e i legati che prevedevano pesi o condizioni. Era esclusa per l’eredità, sul presupposto che il minore, accettando con beneficio d’inventario, non subirebbe le conseguenze pregiudizievoli dell’hereditas damnosa, mentre donazioni e legati sono costituiti solo da poste attive.

L’art. 374, n. 3, infatti, continua a prevedere la necessità della autorizzazione solo per donazioni e legati che contengono pesi o condizioni. Si è comunque proposto di coordinare i due regimi attraverso un’interpretazione estensiva dell’articolo in commento: anche il tutore sarebbe tenuto a domandare l’autorizzazione al giudice tutelare per qualunque donazione o legato devoluto al pupillo.

Distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

Secondo l’orientamento tradizionale, il concetto di amministrazione ordinaria era connesso alla funzione dell’atto di conservare il patrimonio amministrato. In altre parole, dall’analisi delle disposizioni normative si ricavava come tutti gli atti che aspiravano al mantenimento dell’integrità economica del patrimonio o al miglioramento della sua capacità produttiva e che venivano posti in essere attraverso la semplice utilizzazione di rendite, fossero compresi nel concetto di ordinaria amministrazione; viceversa, tutti gli atti che determinavano un mutamento dell’essenza economica e dell’entità del patrimonio (come potrebbe accadere in ipotesi di alienazione o di assunzione di obbligazioni che incidono sulla sostanza del patrimonio), rientravano nel concetto di atti di straordinaria amministrazione.

Successivamente, altra dottrina ha affermato come non fosse possibile tracciare i criteri distintivi tra ordinaria e straordinaria amministrazione sulla base dell’analisi del solo dato normativo perché questo, lungi dal dettare indici, presuppone esso stesso la distinzione. Questa parte della dottrina, ritenendo che l’interesse da proteggere dovesse essere il mantenimento della potenzialità economica del patrimonio, ha individuato quale criterio distintivo quello del “rischio’’: gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sono quelli di maggiore importanza economica e, quindi, quelli maggiormente in grado di mettere in pericolo l’integrità del patrimonio.

Se il donatario è minore, l’accettazione deve essere espressa dal legale rappresentante, previa autorizzazione del giudice tutelare (artt. 320, 3° co. E 374, n. 3), il quale valuterà la sussistenza della necessità o utilità evidente dell’atto. Per l’art. 320 c.c. il potere di agire rappresentativo dei figli minori spetta in maniera indistinta e paritaria ad entrambi i genitori (o a quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale). Viceversa, l’esercizio della funzione sostitutiva nei rapporti patrimoniali si attua attraverso un duplice modello di amministrazione: ordinaria e straordinaria. Ma vi è di più: l’art. 320 c.c. non fissa un criterio di ripartizione tra i due modelli di amministrazione né fornisce una definizione di atti di ordinaria amministrazione: semplicemente la tipologia è residuale rispetto a quella degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il comma 1° dell’art. 320 c.c. si limita a prevedere che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore, sebbene poi parli anche di atti (contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento: art. 1380 c.c.) che possono essere compiuti solo congiuntamente dai coniugi, ma che non sono soggetti a controllo giudiziario.

Quanto agli atti di straordinaria amministrazione, analogamente non è fissato il concetto né è enucleata una categoria degli stessi. Il comma 3° dell’art. 320 c.c. si limita a fornire un elenco di atti che non possono essere compiuti se non per necessità o utilità evidente del minore, previa autorizzazione giudiziaria: ma l’elencazione ha un valore meramente esemplificativo e non tassativo, come si ricava dalla chiusa della lista che indica “altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione”.

I presenti contributi sono tratti da 

La donazione al minore e l’usufrutto legale

L’opera affronta gli strumenti di protezione del patrimonio immobiliare della famiglia, con particolare riferimento alle ipotesi donative che coinvolgono soggetti minori di età.Il manuale vuole essere un aiuto al professionista per affrontare le diverse ipotesi applicative e risolvere il conflitto di interessi che viene a crearsi tra genitore e figlio non ancora maggiorenne, nell’ambito dei trasferimenti immobiliari. L’Autrice offre inoltre risposte ad una serie di interrogativi legati all’usufrutto legale, istituto che si è evoluto alla luce della riforma familiare e che ancora oggi ha una propria rilevanza all’interno dell’ordinamento, ad esempio in ambito societario. L’opera analizza dunque gli aspetti e le ricadute pratiche delle operazioni donative, ripercorren- do gli orientamenti giurisprudenziali in materia.Valeria Cianciolo Avvocato del Foro di Bologna e membro dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia. Ha collaborato dal dicembre 2014 al settembre 2017 alla Rivista digitale “Questioni di Diritto di Famiglia” – Ed. Maggioli. Co-autrice e co-curatrice della monografia “Unione civile e convivenze guida commentata alla legge n. 76/2016”. Ed. Maggioli, 2016. Autrice per la casa Ed. Maggioli delle seguenti opere: “Unione civile e convivenze”, 2016; “Il Trust nel Dopo di Noi”, 2017, e-book; “La successione del coniuge superstite”, 2017, e- book. Co-autrice dell’opera “Divorzio breve, unione civile e convivenze”, Appendice al Trattato di Diritto di Famiglia, a cura di Michele A. Lupoi, Ed. Maggioli, 2017. Co-autrice del “Trattato operativo della crisi familiare”, a cura di Michele A. Lupoi, Ed. Maggioli, 2018. Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale.Direzione scientifica della collana di Nicola Graziano Magistrato dal 1999. Dal 2011 svolge le funzioni di giudice delegato ai fallimenti presso la sezione fallimentare del Tribunale di Napoli. Dal 2013 ricopre anche il ruolo di Giudice presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. È autore di nu- merose pubblicazioni nei diversi settori del Diritto. Collabora con diverse riviste giuridiche a diffusione nazionale.

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