Referti on-line

Redazione 19/06/18
Con provvedimento del 19 novembre 2009, il Garante privacy aveva adottato delle linee guida anche in tema di referti on-line. Infatti, in considerazione del fatto che, già all’epoca, molte strutture sanitarie, soprattutto quelle private, fornivano all’assistito dei servizi che gli permettevano di prendere visione della relazione scritta, redatta dal medico dopo lo svolgimento di un esame, in ordine allo stato clinico del paziente (c.d. referto), direttamente on-line (accedendo al sito della struttura e compiendo il download del referto) oppure tramite il suo invio in formato elettronico tramite strumenti telematici (in un messaggio di posta elettronica nella casella personale dell’interessato), il Garante ha ritenuto di fornire una disciplina unitaria che garantisse la protezione dei dati personali degli utenti che usufruivano dei suddetti servizi di refertazione on-line delle strutture sanitarie.

Refertezione on-line facoltativa

In primo luogo, le linee guida in esame prevedono che la funzione del servizio di refertazione on-line è facoltativa per l’utente.

Infatti, la struttura sanitaria deve:

i) consentire all’interessato di poter scegliere liberamente se utilizzare o meno il servizio di refertazione on-line e in ogni caso deve garantire di poter ritirare il referto in modalità cartacea presso la struttura medesima;

ii) garantire all’interessato di poter decidere liberamente se aderire o meno al servizio di refertazione on-line, senza che la sua scelta possa in alcun modo causare pregiudizio sulla possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie che richiede;

iii) fornire all’interessato una specifica informativa sugli aspetti di cui ai punti (i) e (ii);

iv) consentire che l’interessato, nel caso in cui abbia aderito al servizio di refertazione on-line, possa decidere successivamente che i referti non vengano resi disponibili a mezzo del servizio di refertazione on-line che aveva precedentemente scelto;

v) consentire che l’interessato, nel caso la comunicazione del referto avvenga presso la sua casella di posta elettronica all’indirizzo dal medesimo fornito, possa confermare detto indirizzo in occasione dei successivi accertamenti clinici;

vi) riconoscere all’interessato il diritto di non comunicare in maniera sistematica al proprio medico curante tutti i risultati delle indagini cliniche che ha effettuato e quindi di scegliere, caso per caso, quali referti potranno essere messe a disposizione del suo medico (ciò, sia nel caso in cui la comunicazione del referto al medico curante dell’interessato avvenga tramite l’invio alla casella di posta elettronica del medico stesso, sia nel caso in cui al medico vengano fornite delle credenziali per autenticarsi al sito Web della struttura sanitaria dove effettuare il download del referto);

vii) nel caso in cui venga utilizzato il servizio di avviso tramite SMS, con il quale viene comunicato al destinatario che il referto è disponibile alla consultazione on-line, il messaggio (SMS) che viene inviato deve contenere soltanto la comunicazione che il referto è disponibile e invece non deve essere indicato il tipo di accertamento effettuato, né il suo esito, né le credenziali di autenticazione assegnate all’interessato.

I presenti contributi sono tratti da:

La tutela della privacy in ambito sanitario

L’opera mira a fornire agli operatori del settore sanitario, pubblico e privato, gli strumenti per comprendere in modo chiaro e semplice la copiosa normativa relativa al trattamento dei dati sanitari, in modo che gli stessi possano adempiere con tranquillità agli obblighi su di loro gravanti, volti alla cura e alla protezione dei dati personali dei loro assistiti. In particolare, l’Autore, dopo aver illustrato le caratteristiche principali dei dati sanitari, necessarie per poter individuare quali informazioni rientrano in detta categoria, si dedica all’esame di tutte le disposizioni che incidono sul loro trattamento: dal codice privacy fino al GDPR, passando per le linee guida adottate dal Garante nel corso degli anni in tema di dossier sanitario, siti web dedicati alla salute, referti on-line, indagini di customer satisfaction nonché per la normativa in tema di fascicolo sanitario elettronico. Il trattamento dei dati in ambito sanitario, in considerazione della delicatezza delle informazioni che riguardano lo stato di salute degli interessati, è sempre stato estremamente pericoloso. L’opera si rende ancor più utile oggi, in un mondo in cui anche nell’ambito sanitario i dati personali assumono un’importanza fondamentale e vengono trattati attraverso diversi strumenti tecnologici ed elettronici, rientrando la protezione di tali dati tra i principali adempimenti che i professionisti e le strutture sanitarie debbono curare per poter fornire le proprie prestazioni senza preoccupazioni di incorrere in responsabilità.Pier Paolo Muià Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze. Esercita la professione di avvocato tra Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in particolare di responsabilità medica, diritto di internet, privacy e IP. È autore di numerose pubblicazioni sulle principali riviste giuridiche nazionali e collabora stabilmente con il portale giuridico Diritto.it. È stato relatore in diversi convegni, anche per ordini professionali medici.

Pier Paolo Muià | 2018

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