In un precedente articolo (Diritto d’autore per il creatore di software) abbiamo trattato della tutela offerta al software (più precisamente al codice sorgente) nell’ambito del diritto d’autore. Come detto, per essere brevettabile, il software non soltanto deve essere innovativo, ovvero dovrà introdurre una innovazione tecnica risolvendo una problematica di natura tecnica (sul punto degna di nota è la vicenda del sistema di pagamento Amazon I Click e della richiesta di brevetto, negata più volte, avanti all’Ufficio Brevetti Europeo).
Ribadito quindi che il software, salvo casi sporadici, non è soggetto a tutela brevettuale, come può il creatore di un software evitarne il plagio?
Il legislatore Italiano, con l’art. 6 del D.lgs. 518/1992 ha istituito il Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore affidandone la tenuta alla S.I.A.E.
Sostanzialmente chi ha sviluppato un software, avente carattere originale e creativo, potrà pubblicarlo e depositarlo presso il Pubblico Registro esercitandone quindi i diritti esclusivi, in particolare quello di sfruttamento economico. In tale registro viene inserito il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei suddetti diritti.
Ai fini della registrazione sarà sufficiente trasmettere un cd-rom contenente il programma unitamente ad una descrizione dello stesso.
I diritti esclusivi sul software, spettanti a colui che lo ha registrato, consistono principalmente nel diritto di effettuare e autorizzare: la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del software, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma originale o di copie dello stesso (cfr. art. 64 bis L. 633/1341).
Tali diritti patrimoniali, quindi, spettano esclusivamente allo sviluppatore il quale può tuttavia cederli a terzi – per lo più a titolo oneroso – come nel caso della licenza d’uso. I diritti patrimoniali, inoltre, sono fra loro indipendenti e possono essere ceduti a soggetti diversi, ciascuno dei quali potrà utilizzare l’opera nella misura dei diritti conseguiti.
A chi ha acquisito il diritto di utilizzare una copia del software non può essere impedito di effettuare una copia di riserva, qualora tale copia sia necessaria per l’uso (art. 64 ter l.d.a.). Inoltre, all’utilizzatore è consentita, senza autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi, la riproduzione del codice del software e la traduzione della sua forma, compiute al fine di modificare la forma del codice, qualora siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente.
Come tutelare l’ideatore di un progetto di software
Precisato il mezzo di tutela del software già elaborato, resta da stabilire come l’ideatore di un progetto di software possa tutelare la propria idea.
L’unica soluzione percorribile, ad avviso dello scrivente, è l’attestazione di data certa su una relazione che esponga dettagliatamente il progetto e i suoi meccanismi di funzionamento. Detta relazione potrà essere depositata presso un Notaio che, essendo un pubblico ufficiale, attesterà la data di deposito o, in alternativa, potrà essere inviata a mezzo P.E.C. o Posta (in piego francese) o, ancora, potrà essere apposta una marca temporale digitale.
Allo stato dell’arte questi appaiono gli unici modi per certificare che, in quel determinato momento, l’ideatore ha cristallizzato il proprio progetto e, nell’ipotesi in cui un potenziale partner finanziario, la web agency ecc… cui sia stato esposto il progetto dovessero sfruttare l’idea senza il consenso del creatore sarà possibile dimostrare la paternità dell’idea.
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