Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza, non più concorso ma reato complesso

Redazione 18/06/18
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Nel caso in cui si contesti all’imputato, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della Legge n. 41/2016 che ha introdotto il reato di omicidio stradale) di essersi posto alla guida in stato di ebbrezza e di aver in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse – dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589 bis comma 1 e 590 bis comma 1 c.p.. Ne deriva la necessaria applicazione, in tal caso, della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84 comma 1 c.p., ed esclusione invece di quella generale sul concorso di reati.

La stessa considerazione vale, ovviamente, anche nel caso di guida in stato di alterazione psico – fisica conseguente all’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope.

E’ questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 26857 del 12 giugno 2018, accogliendo il ricorso di un imputato ritenuto responsabile dei reati di omicidio stradale e lesioni colpose stradali gravi per fatto commesso in stato di ebbrezza alcoolica.

Guida in stato di ebbrezza, non più contravvenzione autonoma ma aggravante dell’omicidio stradale

In forza del sopra enunciato principio, gli Ermellini hanno dunque annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla pena inflitta per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, che per l’appunto perde la propria autonomia divenendo circostanza aggravante dei contestati reati ex artt. 589 bis e 590 bis c.p., non facendosi più luogo alla disciplina sul concorso di reati ma a quella sul reato complesso.

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