Avvocati, adempimenti ai fini delle imposte dirette

Redazione 26/06/18

Categorie reddituali

L’attività di consulenza ed assistenza legale può configurarsi dal punto di vista fiscale in tre differenti categorie reddituali:

  1. reddito di lavoro dipendente – disciplinato dall’art. 49 del t.u.i.r. (qui si tralascia in quanto non dà origine ad alcun adempimento particolare in capo all’avvocato/praticante);
  2. reddito di lavoro autonomo svolto in forma individuale – disciplinato dall’art. 53 del t.u.i.r.; il reddito di lavoro autonomo esercitato in forma individuale viene determinato e tassato in capo al professionista; il professionista deve compilare il Modello Redditi persone fisiche – quadro RE, la dichiarazione IVA e la dichiarazione IRAP. Il professionista è tenuto al pagamento delle imposte dirette (IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale), dell’IRAP ed indirette (IVA);
  3. reddito di lavoro autonomo svolto in forma associata – disciplinato dall’art. 5 del t.u.i.r.. In questo caso il reddito si configura come reddito di lavoro autonomo in capo alla associazione professionale e come reddito di partecipazione in capo al singolo professionista associato. Il reddito di lavoro autonomo esercitato in forma associata viene determinato in capo alla associazione professionale e poi successivamente imputato – indipendentemente dalla effettiva percezione – a ciascun associato e, in capo a questo, assoggettato a tassazione diretta, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili di cui risulta titolare. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti effettuati, a meno che fra i soci non venga stipulato un diverso accordo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata redatti anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; in caso di conferimenti di valore non determinato, le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali.

L’associazione professionale deve compilare il Modello Redditi società di persone – quadro RE, la dichiarazione IVA e la dichiarazione IRAP, mentre i singoli associati devono compilare il Modello Redditi persone fisiche – quadro RH. La tassazione in questo caso si sdoppia: l’associazione è tenuta al pagamento solamente di IVA e IRAP, mentre i singoli associati sono tenuti al pagamento delle imposte dirette (IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale).

Regimi fiscali e obblighi contabili

Nel caso di lavoro autonomo, svolto sia in forma individuale sia in forma associata, oltre agli obblighi previsti ai fini IVA, il professionista e lo studio associato debbono adempiere a diversi obblighi contabili previsti in ambito di imposte dirette, diversi a seconda del regime contabile e fiscale prescelto per lo svolgimento della propria attività professionale:

1) Regime semplificato – si tratta del regime naturale dei liberi professionisti, applicabile fino a quando non venga superata la soglia di ricavi di 400.000 euro;

2) Regime ordinario – si tratta del regime contabile obbligatorio nel momento in cui venga superata la soglia di ricavi di 400.000 euro ovvero facoltativo nel caso in cui venga adottato per scelta del professionista;

3) Regime agevolato – si tratta di diversi regimi, oggetto di numerose modifiche che si sono susseguite negli anni, che il professionista può decidere di adottare, se soddisfa i requisiti previsti di volta in volta dalla norma.

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Regime contabile semplificato

Si tratta – come detto – del regime contabile naturale dei professionisti o degli studi professionali associati a condizione che non realizzino ricavi superiori ad euro 400.000, previsto dall’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Tale regime prevede l’obbligo di provvedere alla tenuta dei seguenti registri:

registro IVA fatture emesse;

registro IVA fatture acquisti;

registro dei beni ammortizzabili. La tenuta di questo registro non è obbligatoria: tale registro può essere eliminato se il professionista provvede ad annotare sul registro IVA degli acquisti le registrazioni relative a tale registro, ovvero gli acquisti di beni ammortizzabili (comunque annotati, se l’acquisto avviene tramite fattura) e gli ammortamenti annuali del costo di acquisto del bene;

registro degli incassi e dei pagamenti. La tenuta di questo registro non è obbligatoria: tale registro può essere eliminato se il professionista provvede ad annotare sui registri IVA le registrazioni relative a tale registro, ovvero i dati degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati, che non siano già stati annotati ai fini IVA, in quanto aventi rilevanza solo ai fini delle imposte dirette per la determinazione del reddito (si pensi, ad esempio, ai dati relativi al costo del personale dipendente).

Regime contabile ordinario

Si tratta – come detto – di un regime contabile facoltativo per i professionisti che non realizzino ricavi superiori ad euro 400.000, obbligatorio per i professionisti o gli studi professionali associati che realizzino ricavi superiori ad euro 400.000, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. In caso di opzione, la scelta deve essere rinnovata periodicamente, dal momento che ha validità per un anno.

Tale regime prevede l’obbligo di provvedere alla tenuta dei seguenti registri:

registro IVA fatture emesse;

registro IVA fatture acquisti;

registro dei beni ammortizzabili. La tenuta di questo registro non è obbligatoria: tale registro può essere eliminato se il professionista provvede ad annotare sul registro IVA degli acquisti le registrazioni relative a tale registro, ovvero gli acquisti di beni ammortizzabili (comunque annotati, se l’acquisto avviene tramite fattura) e gli ammortamenti annuali del costo di acquisto del bene;

registro degli incassi e dei pagamenti. La tenuta di questo registro non è obbligatoria: tale registro può essere eliminato se il professionista provvede ad annotare sui registri IVA le registrazioni relative a tale registro, ovvero i dati degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati, che non siano già stati annotati ai fini IVA, in quanto aventi rilevanza solo ai fini delle imposte dirette per la determinazione del reddito (si pensi, ad esempio, ai dati relativi al costo del personale dipendente);

registro cronologico. In tale registro devono essere registrate tutte le operazioni attive, le operazioni passive e le movimentazioni finanziarie. Il soggetto che adotta il regime di contabilità ordinaria, deve registrare – oltre a tutte le fatture, le ricevute e tutti i documenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente – anche tutti i movimenti finanziari: incassi e pagamenti.

Regime contabile agevolato

Diverse normative si sono susseguite nel tempo, prevedendo alcuni regimi fiscali e contabili agevolati.

Ad oggi i regimi agevolati applicabili sono:

Regime forfettario (introdotto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 23 dicembre 2014, poi modificato dall’art. 1, comma 111 e 113 della Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015).

Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità c.d. “nuovi minimi” (introdotto dall’art. 27, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011). Tale regime non è adottabile da parte di soggetti che iniziano l’attività, in quanto è stato abrogato a far data dal 1° gennaio 2015, ma rimane applicabile in via residuale per i soggetti che prima del 31 dicembre 2014 avevano aderito a tale regime e che continuano a soddisfarne i requisiti, fino al compimento dei 5 anni di applicazione o al raggiungimento dell’età anagrafica di 35 anni, come espressamente stabilito dall’art. 1, comma 88 della Legge di Stabilità 2015.

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