Con questa argomentazione, la Corte di Cassazione, sesta sezione lavoro, con ordinanza n. 16597 del 22 giugno 2018, ha respinto il ricorso di un docente, avverso la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 30 giorni, per assenza ingiustificata dal lavoro in alcuni periodi consecutivi.
Avverso il provvedimento sanzionatorio, il dipendente lamentava di aver presentato formale richiesta di poter fruire dei permessi di 30 giorni. Per contro, l’Accademia presso cui lavorava, non aveva presentato alcun provvedimento di diniego; per cui l’istanza di permesso avrebbe dovuto considerarsi accolta.
Nel pubblico impiego non vige il silenzio assenso: assenza ingiustificata
Il motivo è tuttavia infondato secondo la Cassazione, per cui – così come per i Giudici di merito – la sola richiesta di permesso non autorizza ad assentarsi dal lavoro senza prima attendere la risposta dell’Amministrazione datrice; sicché l’assenza de quo doveva ritenersi senz’altro ingiustificata, e come tale, comportare il provvedimento di sospensione dal servizio. D’altra parte non può estendersi al rapporto di lavoro in questione, che soggiace ad una disciplina tutta propria, l’art. 20 Legge n. 241/1990 (c.d. “silenzio assenso”), che detta un principio valido solo nei rapporti tra privato ed amministrazione.
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