Gratuito patrocinio: l’indennità di accompagnamento non concorre a formare la base di calcolo

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La Corte di Cassazione, con la sentenza 08.06.2018 n. 26302, torna ad occuparsi del tema del gratuito patrocinio e, in particolare, della qualifica da attribuire all’indennità di accompagnamento ai fini della determinazione del limite di reddito da non superare per accedere a detto istituto.

Il caso prende le mosse dal provvedimento di diniego di ammissione al gratuito patrocinio emesso in danno di un soggetto con invalidità totale percettore di una indennità di accompagnamento che, sommata al reddito del nucleo familiare, determinava il superamento dei limiti di legge (oggi € 11.528,41). Il Giudice di primae curae, infatti, aveva motivato il rigetto della domanda di ammissione sulla considerazione che l’indennità di accompagnamento dovesse essere qualificata a tutti gli effetti quale “reddito” e, in quanto tale, concorresse a formare la base di calcolo rilevante ai fini del DPR 2002/115.

La Cassazione, al contrario, è rimasta nel solco tracciato da numerose proprie sentenze (ex pluris Cass. Pen., III Sez., sentenza n. 31591 del 01.07.2002, Cass. Pen., IV Sez., sentenza n. 24842 del 04.02.2015) che hanno chiarito che l’indennità di accompagnamento erogata dallo Stato in favore dei soggetti affetti da invalidità totale e non autosufficienti non rientra in alcuna delle categorie di reddito prevista dall’art. 6 DPR 86/917[1], né è concettualmente assimilabile alle fonti di entrata previste dalla predetta norma, trattandosi di sussidio statale che non determina un incremento patrimoniale del beneficiario. La ratio dell’indennità, infatti, è prettamente assistenziale dal momento che è finalizzata a consentire al beneficiario di far fronte alle spese connesse all’assistenza e all’accompagnamento resi necessari dalla disabilità, sì da garantire al soggetto beneficiario condizioni di vita dignitose.

L’importo percepito dal richiedente gratuito patrocino a titolo di indennità di accompagnamento non deve, pertanto, essere sommato alle altre fonti di reddito per la determinazione della base di calcolo rilevante ai fini del DPR 2002/115.

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[1] Art. 6 DPR 86/917: 1. “I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari, b) redditi di capitale, c) redditi di lavori dipendente, d) redditi di lavoro autonomo, e) redditi di impresa, f) redditi diversi. 2. I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. 3. I redditi delle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi”.

Avv. Cassamali Laura

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