Trascrizione matrimoni omosessuali all’estero, giurisdizione al giudice ordinario

Redazione 03/07/18
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La questione circa la trascrivibilità o meno sui registri di stato civile italiani di un matrimonio contratto all’estero da soggetti dello stesso sesso, attiene allo status delle persone. La relativa controversia, pertanto, va proposta dinanzi al giudice ordinario.

E’ questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la pronuncia n. 16957 del 27 giugno 2018.

Il fatto

Il Prefetto di Roma disponeva l’annullamento della trascrizione del matrimonio contratto all’estero da due donne, dando ordine all’ufficiale di stato civile del Comune di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti. Le interessate ricorrevano al Tar Lazio, il quale, dopo aver riconosciuto l’insussistenza di qualsivoglia diritto alla trascrizione negli atti di matrimonio tra coppie dello stesso sesso contratti all’estero, nondimeno giudicava illegittimo il provvedimento prefettizio che decretava l’annullamento della trascrizione medesima. La controversia giungeva in seguito al Consiglio di Stato che, accogliendo il gravame del Ministero dell’interno, riformava la sentenza impugnata respingendo l’originario ricorso delle donne.

Queste ultime si rivolgevano dunque alla Corte di Cassazione, lamentando, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per violazione dell’art. 8 comma 2 cod. proc. amm., sul rilievo che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato, in via incidentale, sullo status matrimoniale delle ricorrenti, ovvero su una questione concernente la posizione soggettiva dell’individuo, come tale preclusa al giudice amministrativo e riservata a quello ordinario.

La censura in fatto di giurisdizione è ritenuta fondata dagli Ermellini, i quali rammentano che in base all’art. 8 cod. proc. amm., “il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso“.

Status matrimoniale, insuscettibile di accertamento incidentale dal giudice amministrativo

Ebbene, non pare dubbio al Supremo Collegio che la decisione impugnata abbia violato il suindicato art. 8, comma 2, cod. proc. amm., atteso che la sua argomentazione muove dalla premessa della inesistenza, invalidità o inefficacia, nell’ordinamento interno, di matrimoni celebrati all’estero da persone dello stesso sesso; muove, ossia, da una premessa che è insuscettibile di accertamento in via incidentale, a ciò ostando il chiaro dettato del citato art. 8.

Del resto, come enunciato in altra occasione dalla Consulta, la ultradecennale tradizione di riservare al giudice civile la risoluzione di controversie sullo stato delle persone, risponde alla esigenza di assicurare in talune peculiari materie – rispetto alle quali maggiore è la necessità di una certezza erga omnes – una sede ed un modello processuale unitari, così da evitare il rischio di contrastanti pronunce che minerebbero la fiducia verso determinati atti, ovvero in ordine a condizioni e qualità personali di essenziale risalto agli effetti dei rapporti intersoggettivi. Accolto dunque il vizio inerente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio ad altra sezione del Consiglio di Stato.

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