Responsabilità dell’appaltatore tra disciplina generale e speciale

In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all’art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l’onere – allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte.

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15502 del 2018.

Il Fatto

La vicenda traeva origine dalla richiesta di un decreto ingiuntivo, da parte di un appaltatore nei confronti del proprio committente, per il pagamento del corrispettivo dovuto a fronte dello svolgimento di alcuni lavori. Il committente presentava opposizione, sostenendo che le opere non erano state ultimate e sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano l’opposizione sull’assunto che il committente non avesse fornito la prova della tempestiva denuncia dei vizi dell’opera. In particolare la Corte d’Appello pur confermando la decisione di primo grado rilevava che la norma di riferimento non fosse l’art.1667 c.c. in materia di appalto ma l’art. 2226 c.c. in tema di contratto d’opera.

Il committente proponeva ricorso per cassazione.

La decisione

Con la sentenza n. 15502 del 2018 la Cassazione, nell’accogliere le doglianze del committente, ha confermato il proprio orientamento secondo cui l’esistenza di una disciplina speciale, come quella prevista per i vizi e difetti in tema di appalto o di contratto d’opera, non preclude la possibilità di accertare e dichiarare la responsabilità dell’appaltatore secondo le comuni regole previste in tema di inadempimento, qualora il committente eccepisca la mancata ultimazione dell’opera.

In particolare le disposizioni speciali in tema di garanzia per i vizi e difetti previste per il contratto d’appalto- artt. 1667,1668 e 1669 c.c.- integrano e non escludono l’operatività dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale. Pertanto qualora difettino i presupposti per applicare le norme speciali in tema di appalto, potranno e dovranno applicarsi le norme generali previste in tema di inadempimento contrattuale.

Alla luce di ciò, la comune responsabilità dell’appaltatore ex art. 1453 c.c. sorge allorquando questi

non esegue integralmente l’opera;

-eseguita l’opera, si rifiuta di consegnarla;

– procede con ritardo all’esecuzione dell’opera rispetto quanto pattuito dalle parti;

Diversamente, la responsabilità speciale dell’appaltatore per i vizi o difformità dell’opera ex artt. 1667-1668 c.c. sorge se questi:

ha consegnato l’opera completa ma affetta da vizi; 

-ha consegnato l’opera completa ma non conforme a quanto stabilito dalle parti o imposte dalla tecnica.

Pertanto la non integrale esecuzione dell’opera preclude l’applicabilità della disciplina dei vizi ma non esclude che l’appaltatore possa essere ritenuto responsabile secondo le comuni regole di inadempimento.

 

Sentenza collegata

60141-1.pdf 1.09MB

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Avv. Fornaro Pasquale

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