Contrasto al precariato
Si introducono disposizioni volte a limitare i contratti a tempo determinato, previsti ora solo in ipotesi di reale necessità del datore di lavoro. A tal proposito, in caso di stipula del primo contratto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, l’eventuale rinnovo dello stesso è ammesso – per non più di 4 proroghe e durata massima di 24 mesi – esclusivamente a fronte di esigenze: temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria o relative a picchi di attività stagionali. Detta misura si applica anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato, compresi i contratti attualmente in essere.
Aumento dei contributi previdenziali per i contratti precari e lotta ai “licenziamenti selvaggi”
Al fine di disincentivare il precariato ed orientare il datore verso forme contrattuali più stabili, è previsto un aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali – a carico del datore di lavoro in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.
Il provvedimento, infine, mira anche a contrastare i c.d. “licenziamenti selvaggi”, mediante un aumento del 50% dell’indennizzo spettante ai lavoratori licenziati senza giusta causa, che potrà così arrivare sino a 36 mensilità.
Contrasto alle delocalizzazioni
Nel provvedimento sono altresì contenute delle sanzioni per chi delocalizza l’impresa dopo aver beneficiato di un sostegno pubblico. In particolare, le imprese italiane o estere che operino del territorio nazionale, le quali abbiano beneficiato di un aiuto di stato – che preveda l’effettuazione di investimenti produttivi – non possono trasferire l’attività economica presso altro Paese estero per i cinque anni successivi alla concessione del sostegno economico, pena il pagamento di una multa pari dalle 2 alle 4 volte l’importo del beneficio ricevuto. La misura penalizza senz’altro chi delocalizza l’attività in paesi extraeuropei, mentre è in dubbio se si applichi o meno anche ai trasferimenti all’interno del territorio dell’Unione europea.
Contrasto al gioco d’azzardo
Al fine di contrastare il preoccupante fenomeno della ludopatia, il Decreto Dignità vieta la pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro. Sono esclusi dall’applicazione della misura i contratti in essere e le lotterie ad estrazione in differita, come la Lotteria Italia, così come “i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. In caso di violazione sono previste sanzioni pari al 5% del valore del contratto di pubblicità, con un minimo di 50 mila euro.
Misure fiscali
Sono introdotte disposizioni concepite nell’ottica di contrastare l’economia sommersa, quale la riduzione del redditometro ed il rinvio della scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro). A tal proposito, i dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. Si abolisce inoltre lo split payment per i servizi resi alle Pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.
Licenziamento insegnanti, proroga
Nel Decreto trova spazio, infine, una misura a favore degli insegnanti. Trattasi di una proroga di 120 giorni su quello che doveva essere il licenziamento causato dalla sentenza del Consiglio di Stato (che nel Dicembre 2017 ha definitivamente negato l’inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie a esaurimento). Con la suddetta proroga, il Governo ha voluto prendere tempo su una complessa vicenda che riguarda decine di migliaia di insegnanti diplomati magistrali.
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