La soluzione delle Sezioni Unite è scaturita principalmente a seguito dell’interpretazione del combinato disposto delle norme relative alla nullità, artt. 156, primo e terzo comma, e 159 del codice di procedura civile, nonché dei criteri di riparto territoriale, di cui agli artt. 106 e 107 del decreto 15 dicembre 1959, n. 1229 relativo all’ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
La questione merita particolare attenzione, posto che, sul punto nel corso del tempo, si è assistito all’evolversi di orientamenti giurisprudenziali differenti.
Quadro normativo
L’ufficiale giudiziario
Gli ufficiali giudiziari (al pari degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) sono assegnati agli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), istituiti presso ciascuna Corte d’appello e presso ogni Tribunale che non sia sede di Corte d’appello (art. 3 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente e art. 101, comma 1, del d.P.R. n. 1229 del 1959).
In base all’art. 106, primo comma, del sopracitato d.P.R. dicembre 1959, n. 1229: “l’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale è addetto”; il successivo art. 107 -dopo avere, al primo comma, stabilito che “per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguire fuori del Comune ove ha sede l’ufficio, l’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale, a meno che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona” – al secondo comma prescrive che: “tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti”.
Rilevanza della nullità
L’art. 156 del codice di procedura civile sancisce il principio generale di tassatività delle nullità degli atti del processo, stabilendo che esse devono essere previste dalla legge e aggiungendo che tale principio è derogabile (nel senso che la nullità può essere in ogni caso pronunciata) soltanto nell’ipotesi in cui l’atto sia privo dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, mentre reciprocamente la nullità non può essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Per il successivo art. 160 cod. proc. civ. la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia oppure se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.
Contrasto giurisprudenziale
La Corte di Cassazione in un risalente orientamento configurò la suddetta fattispecie come mera irregolarità della notificazione, sanabile con la comparizione in giudizio del destinatario considerando la competenza dell’ufficiale giudiziario come di tipo amministrativo e non giurisdizionale (Cass. 5 gennaio 1945, n. 2).
Tale orientamento venne criticato da autorevole dottrina che sostenne che tra le nullità della notificazione di cui all’art. 160 del codice procedura civile e l’inesistenza della notificazione avrebbe dovuto essere contemplata l’ipotesi di considerare come una vera e propria nullità, quella attinente ad un presupposto essenziale dell’atto di notificazione e quindi determinante un vizio logicamente precedente rispetto a quelli previsti nell’art. 160 c.p.c., come tale riconducibile alla disciplina dettata dall’art. 156 cod. proc. civ. ma sanabile dalla comparizione in giudizio del destinatario.
Nel corso del tempo nella giurisprudenza di legittimità si è dunque consolidato un indirizzo sostanzialmente conforme a tale dottrina in base al quale la notificazione effettuata da un ufficiale giudiziario extra districtum non si considera affetta da nullità assoluta, ma soltanto da nullità relativa sanabile, con effetto ex tunc, qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo, rappresentato dalla costituzione del destinatario in giudizio, dovendo in caso contrario il giudice disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (ex multis: Cass. 11 febbraio 1995, n. 1544 e di recente Cass. 19 settembre 2014, n. 19834).
Superamento dell’indirizzo precedente
Le Sezioni Unite, attraverso questa significativa sentenza, hanno ritenuto di superare, l’orientamento ormai diffuso che considera affetta da nullità la notifica eseguita da ufficiale giudiziario eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni territoriali.
Ciò alla luce, non solo delle argomentazioni svolte dalla giurisprudenza amministrativa, la quale, muovendo dalla premessa per cui gli artt. 106 e 107 del d.P.R, n. 1229 del 1959 non regolano la “competenza” territoriale degli ufficiali giudiziari, bensì la ripartizione delle relative attribuzioni, ha precisato che la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d. P.R. n. 1229 del 1959 non costituisce causa di nullità della notificazione, ma semplice irregolarità della stessa, non rilevante ai fini processuali (Cons. Stato Sez. IV, 13 ottobre 1983, n. 714; Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8072), ma anche a seguito degli sviluppi della giurisprudenza di legittimità più recente, nella quale viene data ampia applicazione ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo (Cass. SU 20 luglio 2016, n. 14916),
Principi a cui si sono ispirate le Sezioni Unite
Tale soluzione è conforme non solo al principio di tassatività delle nullità processuali (art. 156 cod. proc. civ.), ma anche ai principi del giusto processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. che, in coerenza con l’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, comporta una maggiore rilevanza allo scopo del processo, costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo ( ex multis, Corte EDU: sentenze Běleš e altri c. Repubblica ceca, 12 novembre 2002-§ 62; Trevisanato c. Italia, 15 settembre 2016- § 45).
Dal punto di vista sistematico, questa soluzione, oltre ad avere il pregio di essere uguale a quella applicata dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, con conseguente semplificazione del sistema complessivo, è anche in linea con le profonde evoluzioni che si sono avute in materia di notificazione contraddistinte dalla perdita di rilievo del requisito territoriale del notificante.
Ma vi è di più, tale soluzione è anche in linea con il progressivo evolversi della tecnologia, si pensi alla crescente diffusione delle notifiche a mezzo posta e di quelle eseguite in proprio dagli avvocati, ora anche mediante PEC ( Posta Elettronica Certificata).
Lo stesso accade anche in ambito UE sia con riguardo al titolo esecutivo europeo (Cass. 22 maggio 2015, n. 10543) sia per quel che si riferisce al riconoscimento, ai sensi del regolamento 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE, di una competenza generalizzata agli organi mittenti (per l’Italia: gli UNEP costituiti le Corti d’appello o presso i Tribunali che non siano sede di Corti d’appello) in relazione a tutti gli atti da notificare negli Stati membri dell’Unione, senza limiti territoriali.
Principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite
“In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione.
In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione”.
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