Avvocati: invio di corrispondenza alla controparte, quando non è da sanzionare

Redazione 09/07/18
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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018, ha assolto dall’incolpazione, un avvocato che era stato sanzionato dal Coa con l’ammonimento, per aver inviato corrispondenza alla controparte, così incorrendo nella violazione degli artt. 6 e 27 del Codice deontologico ratione temporis vigente.

Il fatto

In particolare, all’avvocato qui ricorrente veniva contestato di aver inviato una lettera raccomandata – contenente alcune contestazioni ad un conteggio asseritamente non corrispondente al tariffario forense effettuato dal collega della controparte, insieme con l’assegno circolare intestato alla stessa controparte ad estinzione del debito dei propri clienti – non solo direttamente al collega di controparte, ma anche “per conoscenza” a quest’ultima, senza che ricorresse alcuna delle ipotesi  d’accezione previste dal citato art. 27 Codice deontologico.

Il Consiglio nazionale forense aveva respinto l’impugnazione dell’avvocato avverso la decisione del  Coa, in base all’argomentazione per cui il divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte assistita da un collega trova fondamento nella tutela della riservatezza del mittente e della credibilità del destinatario; non ricorrendo nella fattispecie  alcuna delle eccezioni a tale regola, di quelle tassativamente indicate dell’art. 27 citato (ratione temporis) ed ora previste dall’art. 41, comma 3, del Codice deontologico forense vigente, in quanto tali eccezioni riguardano comunicazioni dirette a richiedere alla controparte determinati comportamenti sostanziali tra i quali non è certamente compresa la trasmissione dell’assegno circolare allegato alla missiva di cui trattasi.

Decisione delle Sezioni Unite

La Cassazione, tuttavia – su ricorso dell’avvocato – non condivide la sopra spiegata argomentazione e  ritiene quest’ultimo non responsabile delle incolpazioni ascrittegli. Dal punto di vista logico, infatti, va rilevato che la comunicazione dell’avvenuto integrale pagamento (tramite invio al collega di assegno circolare) del debito dai propri clienti in favore della controparte, consistendo nella mera notizia di un fatto storico – pacificamente non collegato ad alcun processo tra le parti – non può che essere configurata come atto avente natura e contenuto “sostanziale”.

Se è consentito inviare alla controparte corrispondenza “per richiedere determinati comportamenti”, purché ne sia informato il legale della controparte stessa, laddove tale ultima condizione sia stata rispettata – come nel caso di specie – non si vede perché debba essere vietato comunicare alla controparte un fatto significativo come l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti.  Specie perché tale comunicazione è stata diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive nei confronti dei propri assistiti e quindi ha avuto una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall’art. 27 cit. Pertanto può dirsi, in tale ottica, che l’invio della lettera anche alla controparte sia stato funzionale a sollecitare una condotta collaborativa – cioè la chiusura dei rapporti controversi – ossia un “determinato comportamento” .

Nuovo codice deontologico, illeciti non tassativi

Tale conclusione, d’altra parte, appare conforme ai principi generali  affermati in altre occasioni da queste stesse Sezioni Unite, secondo cui nel nuovo codice deontologico forense, a partire dal testo entrato in vigore il 16 dicembre 2014 – sebbene ispirato un alla tendenziale tipizzazione delle sanzioni – non trova applicazione  il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale. Infatti, nella materia disciplinare forense non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati.

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Sentenza collegata

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