Compenso avvocati richiesto con decreto ingiuntivo, da quando decorrono gli interessi?

Redazione 11/07/18
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In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato da parte del cliente, la disposizione contenuta nel D. m. 238/1992 – per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all’invio della parcella – non si applica in caso di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest’ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l’ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 ex Legge n. 794/1942; sicché è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi.

E’ questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 17655 del 5 luglio 2018, nell’ambito di una controversia instaurata da un avvocato per il recupero, verso il cliente, dei propri compensi professionali, per cui aveva ottenuto decreto ingiuntivo poi opposto dal cliente medesimo.  Ebbene, alla luce del sopra enunciato principio, gli interessi richiesti dal legale non possono decorrere – contrariamente a quanto da esso sostenuto – dall’invio della parcella. Tuttavia, una volta ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi, questo rappresenta provvedimento giurisdizionale che determina l’ammontare del credito azionato. Ne deriva che gli interessi chiesti dall’avvocato devono decorrere dalla notifica del predetto decreto ingiuntivo e non dalla pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio di opposizione.

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