Gratuito patrocinio, niente “indennità di trasferta” per l’avvocato fuori distretto

Redazione 12/07/18
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Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha il diritto di nominare un difensore ed un consulente di parte che non operino all’interno del distretto di Corte di appello ove è in corso il giudizio. Nel contempo, la relativa normativa stabilisce che il gratuito patrocinio non copre alcuni oneri,  tra cui “le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”.

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Si tratta di previsioni esplicite e di portata generale, dettate per esigenze di contenimento della spesa pubblica e che contemperano in maniera ragionevole questo interesse con il diritto del singolo a scegliere liberamente il proprio difensore

Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 17656 del 5 luglio 2018,  ha respinto il ricorso di un avvocato  che aveva prestato attività difensiva in favore di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio. In particolare l’avvocato si era opposto al decreto del Tribunale che ne liquidava i compensi professionali, lamentando come non gli fossero state riconosciute le spese di indennità relative all’accesso al carcere – fuori distretto – ove il suo assistito era detenuto. Lamentava  altresì la mancata corresponsione delle somme spettanti all’avvocato domiciliatario ed al consulente di parte di questi.

La censura è tuttavia respinta dalla Corte di Cassazione, che rammenta in proposito la previsione di cui all’art. 82 D.p.r. n. 115/2002: “Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale“.
Non può trovare, quindi, accoglimento la richiesta del ricorrente di riconoscere il rimborso delle spese sostenute per l’accesso al carcere “fuori distretto”- ancorché inferiori a quelle che avrebbe affrontato un difensore iscritto agli albi di cui al distretto – considerato che, in tal modo, la normativa summenzionata sarebbe aggirata e sostanzialmente disapplicata, dovendosi ritenere che il legislatore abbia voluto privilegiare, nella sua discrezionalità, gli avvocati del distretto ove si procede, sulla base di una presunzione assoluta e non sindacabile di maggiore sostenibilità dei relativi costi per l’Erario.

Non dovute le somme per l’avvocato domiciliatario e per il consulente di parte

Non ha pregio nemmeno la critica al rigetto della richiesta di pagare le somme spettanti all’avvocato domiciliatario ed al consulente di parte, direttamente a questi ultimi.
Infatti, l’articolo 91 del D.p.r. n. 115/2002 stabilisce l’incompatibilità fra l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il fatto di essere assistiti da più di un difensore, con la conseguenza che il diritto al compenso spetta solo all’unico avvocato del soggetto interessato. Tale avvocato, perciò, diviene il soggetto titolato in via esclusiva ad interagire con la Pubblica Amministrazione con riferimento a tutti i profili che interessano il suddetto patrocinio a spese dello Stato.

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