La Corte di Cassazione – cui la società si era rivolta – conferma a sua volta la decisione dei giudici di merito, in accoglimento delle pretese risarcitorie della coppia. La fattispecie in esame, in particolare, ben può inquadrarsi nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contribuenti.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione
Correttamente – si legge nella sentenza – i giudici di merito hanno dato rilievo alla congiunta valutazione della causa e dei motivi (determinanti) che avevano indotto all’acquisto del pacchetto turistico, dando forma al concetto di “causa concreta del contratto” attinente alla funzione economico-sociale del negozio giuridico posto in essere. Stante dunque il gravissimo impedimento che non aveva consentito ai contraenti di usufruire del pacchetto, risulta pertanto applicabile l’art. 1463 c.c., ossia la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Difatti, chiariscono gli Ermellini, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione – con possibilità di attivare i rimedi restitutori ex art. 1463 c.c. – può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico e si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile la prestazione del debitore, ma anche nel caso (di specie) in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte. Sempre che, ovviamente, tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore ed il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale, in cui consiste la causa concreta del contratto.
Impossibilità sopravvenuta, non necessariamente collegata al fatto del terzo
Deve infine escludersi – conclude la Cassazione – che l’impossibilità sopravvenuta, come prospettato dalla società ricorrente, debba essere necessariamente ricollegata al fatto del terzo. La non imputabilità al debitore non ristringe il campo delle ipotesi ma consente di allargare l’applicazione della norma a tutti i casi (come quello de quo) in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto.
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