Respinta dunque dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 18324 del 12 luglio 2018 – nell’ambito di una controversia concernente il risarcimento per danni da sinistro stradale – la censura di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente, sull’assunto che la modalità di notifica suindicata non sarebbe stata consentita dalla normativa in materia. La legge difatti impone che il file contenente l’atto da notificare sia in formato .pdf nativo, ovvero realizzato mediante la conversione in tale formato di un file realizzato con un programma di videoscrittura. Conclude la resistente, che tale previsione normativa ha lo scopo di consentire al destinatario dell’atto di copiarne delle parti senza ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri; mentre l’errore commesso dalla ricorrente impediva di fatto il raggiungimento di tale scopo.
Scopo della notificazione: conoscibilità dell’atto, non “navigabilità”
La Corte Suprema tuttavia non condivide la doglianza, sostenendo che l’obiettivo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è quello di portare l’atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo quello di consentire a quest’ultimo il “copia e incolla”. E’ la conoscibilità dell’atto notificato, in altri termini, e non la sua “navigabilità”, a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo.
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