Ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett.
b) le
controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi che rientrano nella giurisdizione del
giudice ordinario sono quelle su
pretese di ordine patrimoniale, che derivano dall’attuazione del rapporto amministrativo e rispetto alle quali non è stato esercitato un potere autoritativo a tutela di interessi generali; mentre sono della
giurisdizione amministrativa quando la controversia coinvolga l’
esercizio di poteri discrezionali previsti da una norma giuridica e inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altro corrispettivo, ovvero investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone che incidono sull’economia dell’intero rapporto concessorio, e non semplicemente la verificazione dei presupposti fattuali dello stesso e la quantificazione delle somme (es. Cons. Stato, V, 22 ottobre 2015 n. 4857; Cons. Stato, V, 11 dicembre 2017, n. 5833).
Nel caso presente, il Comune appellante, non ha adottato un provvedimento autoritativo, ma ha ricalcolato il canone in applicazione di una norma di mero aggiornamento quantitativo per concessioni demaniali marittime. Di qui l’accoglimento con dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado.
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