Riferimenti normativi: art. 2043 c.c.; 2051 c.c.; L. n. 157 del 1992;
Fatto
Un automobilista, nel percorrere una strada regionale piemontese, veniva ad urtare un capriolo che si trovava all’interno della carreggiata e conseguentemente subiva dei danni materiali alla propria vettura. In ragione di ciò, l’automobilista citava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pinerolo sia la Città Metropolitana di Torino sia la Regione Piemonte, ognuna per quanto di propria responsabilità, al fine di ottenere dalle stesse il risarcimento dei danni dal medesimo subiti per fatto illecito oppure per l’omessa custodia della strada.
Entrambe le amministrazioni, costituendosi nel giudizio, respingevano la richiesta risarcitoria dell’attore ed il Giudice, all’esito dell’istruttoria espletata, accertava la responsabilità solidale della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, in concorso tra di loro, relativamente al sinistro denunciato dall’attore e le condannava al risarcimento dei danni subiti dall’attore.
La decisione del Giudice
Preliminarmente il Giudice di Pace ha accertato la verificazione del sinistro come descritto dall’attore, cioè confermando l’urto tra l’automobile e il capriolo, in considerazione dell’esame testimoniale assunto in giudizio e della relazione del personale di pubblica sicurezza intervenuto sul luogo del sinistro immediatamente dopo la sua verificazione, i quali confermavano anche la telefonata al 112 effettuata dall’attore subito dopo la verificazione del sinistro (nella quale affermava appunto l’avvenuto urto con il capriolo all’interno della sede stradale.
Su tale presupposto, quindi, il Giudice condannava le due amministrazioni, in solido tra di loro, fondando la propria decisione sulle seguenti motivazioni:
a) per quanto attiene alla Città Metropolitana:
- in considerazione del fatto che la strada su cui è avvenuto il sinistro fosse di proprietà e di competenza della suddetta amministrazione e pertanto su quest’ultima spetta l’onere di vigilanza e di custodia della medesima e di conseguente tutela degli utenti;
- inoltre, in considerazione del fatto che, avendo la Regione Piemonte delegato le relative funzioni alla Provincia (ora Città Metropolitana), è compito di quest’ultima individuare ed adottare le misure idonee per impedire che la fauna selvatica possa arrecare danno a terzi ed fra questi, quindi, agli utenti delle strade;
- poiché i suddetti poteri conferiti alla Città Metropolitana sono proprio finalizzati a tutelare i terzi (fra cui gli utenti delle strade) e ad evitare che gli stessi subiscano dei danni a causa degli “imprevedibili comportamenti” della fauna selvatica, detta amministrazione è tenuta a rispondere dei relativi danni;
- infine, in considerazione del fatto che, per poter ritenere poste in essere dalla Città Metropolitana della idonee misure ad impedire che la fauna selvatica arrechi danno, è necessario anche dimostrare di aver effettuato una corretta ed efficiente opera di prevenzione del crescente fenomeno dei sinistri determinati dai comportamenti imprevedibili della fauna selvatica, attraverso l’adozione e la puntuale messa in opera di adeguati piani di contenimento della medesima.
b) Per quanto attiene alla Regione:
- in considerazione del fatto che la Legge (n.157 del 1992) ha attribuito a quest’ultima il compito di controllare la fauna selvatica e conseguentemente sulla stessa grava la relativa responsabilità, anche se – come detto in precedenza – la Regione ha provveduto a delegare tale compito alle Province, a meno che tale delega non sia effettiva e reale attraverso la attribuzione delle necessarie risorse economiche affinché le Province possano adottare delle efficaci misure idonee ad evitare i danni che potrebbero essere causati dalla fauna selvatica;
- nel caso di specie, non era stato provato che la Regione avesse conferito alla Città Metropolitana i fondi necessari perché quest’ultima potesse attuare in maniera concreta ed effettiva la funzione delegata che gli era stata conferita con riferimento alla gestione della fauna selvatica;
- infine, in considerazione del fatto che, in ogni caso, la stessa Regione ha l’onere di vigilare sull’esercizio delle funzioni che ha delegate alla Provincia e conseguentemente ha un correlato potere-dovere di sostituire la Provincia nel caso in cui quest’ultima non svolga correttamente le funzioni che le sono state delegate.
Sulla base di tali argomentazioni, quindi, il Giudice di Pace ha affermato una concorrente responsabilità della Regione e della Città Metropolitana per le omissioni e le carenze dell’attività di protezione e gestione della fauna selvatica da parte di quest’ultima amministrazione.
In conclusione, per quanto attiene al quantum del danno lamentato dall’attore, quest’ultimo aveva prodotto soltanto un preventivo della riparazione del veicolo, non provando così il danno effettivamente subito. Il giudice, dopo aver precisato che il preventivo non integra da solo la piena prova dell’entità del danno stesso, ha ritenuto di quantificare il danno attraverso una valutazione equitativa, riducendolo rispetto a quello richiesto dall’attore.
In considerazione di tale riduzione del danno richiesto e della complessità delle questioni connesse alla responsabilità del danno da fauna selvatica, il Giudice ha infine ritenuto di compensare parzialmente le spese di lite.
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