E’ questa l’interpretazione del giudice del Tribunale di Napoli, il quale, condividendo le tesi dell’attore e del suo difensore Avv. Andrea Forcella del foro di Bari, con ordinanza dell’8.6.2018 ha trasmesso gli atti del giudizio di responsabilità al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione per l’esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare a carico del magistrato che ha dato causa all’azione di risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge sulla responsabilità civile dei magistrati.
Sebbene la norma abbia un contenuto abbastanza chiaro ed ineludibile, stabilendo che “Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli atri casi devono esercitare l’azione nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento”, si registra ad oggi il formarsi di una corrente di pensiero alternativa costituita da magistrati che ritengono di non essere competenti a trasmettere la copia del fascicolo processuale poiché, a loro dire e secondo un interpretazione molto “discutibile”, la legge sulla responsabilità civile non impone in maniera specifica tale compito al giudice istruttore.
Invero il dettato normativo ante riforma del 2015 prevedeva all’art. 5, comma 5, che “Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione degli atti ai titolari dell’azione disciplinare”, pertanto, come correttamente osservato dal Tribunale di Napoli, con l’abolizione del filtro di ammissibilità della domanda per effetto della legge n. 18 del 2015, rimanendo ferma la disposizione che prevede l’esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare (art. 9), la trasmissione degli atti deve essere effettuata immediatamente e quindi, seppur non esplicitato dal giudice istruttore con la sua ordinanza, anche subito dopo l’iscrizione a ruolo della causa stessa.
Tale pronuncia, si osserva, restituisce un’effettiva applicazione dell’art. 9 della Legge n. 117 del 1988, che altrimenti verrebbe vanificato e svuotato di effetti giuridici, rendendo tale disposizione legislativa tamquam non esset, laddove la legge in materia individua tra i suoi principi fondamentali l’esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare a carico del magistrato che ha dato causa all’azione di risarcimento. Senza dire che, a parere dello scrivente, la mancata trasmissione degli atti al responsabile dell’azione disciplinare da parte del giudice adito, cioè a colui a cui per legge spetta l’integrale applicazione della Legge n.117/1988 e ss.mm.ii., equivarrebbe ad un rifiuto o ad un’omissione di atti di ufficio penalmente rilevante, oltre che sanzionabile a livello disciplinare.
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