Accertate le precarie condizioni di salute: maltrattamento di animali
Quest’ultima, in particolare, lamentava come non vi fossero i presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato (maltrattamento di animali), ossia l’aver agito con crudeltà e senza necessità. Invero i giudici di merito avevano avvalorato la tesi dell’abbandono del cane per due settimane durante il periodo estivo, nonostante gli elementi di prove contraria, quali la presenza ciotole con acqua e cibo; il che avrebbe dimostrato, secondo la ricorrente, la quotidiana cura dell’animale. Chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Inammissibile tuttavia il ricorso, secondo la Cassazione, in quanto proposto per vizi della motivazione e tra l’altro articolato in fatto. Difatti avverso il sequestro sia preventivo che probatorio, il ricorso in Cassazione è previsto solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione.
Ora nel caso di specie – chiariscono gli Ermellini – non sussiste violazione di legge né motivazione apparente, essendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato quanto alla sussistenza del reato di abbandono di animali, e conseguente sequestro. Gli agenti di Polizia giudiziaria, infatti, dopo aver rilevato all’interno dell’abitazione la perdurante assenza dell’indagata, con l’ausilio del servizio veterinario, accertavano le precarie condizioni di salute dell’animale, già affetto da malattia, che presentava emorragia al naso ed altre problematiche. Oltretutto i vicini attestavano che la padrona si era allontanata dall’’abitazione nelle due settimane precedenti , lasciando il cane incustodito all’interno del cortile e che i passanti, impietositi dalle pessime condizioni di salute dello stesso, avevano provveduto a fornirgli acqua e cibo attraverso le grate del cancello.
A fronte di dette risultanze, conclude la Corte, le prospettazioni della ricorrente risultano generiche e del tutto ipotetiche, non valutabili pertanto in sede di legittimità. Il ricorso è dunque inammissibile, confermato il reato di abbandono ed il conseguente sequestro dell’animale.
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