Inammissibile il ricorso per Cassazione che viola il principio di autosufficienza

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Di Maurizio Villani e Lucia Morciano

I motivi di ricorso per Cassazione

Il ricorso per Cassazione è disciplinato, nel processo tributario, dall’art. 62 del D.lgs. n. 31 dicembre 1992, n.546, il quale così statuisce:

“1. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’articolo 360, comma 1, del codice di procedura civile.

“2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto”.

Il rinvio all’art. 360 C.p.c., comma 1, accoglie tutta la disciplina processualcivilistica del giudizio di legittimità e, pertanto, i motivi per i quali si può ricorrere in Cassazione avverso una sentenza della Commissione regionale sono gli stessi indicati nel comma 1 dell’articolo 360 C.p.c.

La dottrina suole distinguerli:

  • errores in procedendo: motivi che si fondano su vizi di attività, ossia quelli che sono conseguenza di un’errata applicazione delle norme processuali;
  • errores in iudicando: motivi che riguardano vizi di giudizio, ossia derivanti da una non corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale.

La prima categoria comprende i numeri 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 360 C.p.c., mentre il numero 3 è compreso nella seconda.

Motivi

La Cassazione può essere adita:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione e, al riguardo, nonché in merito al regolamento di giurisdizione (articolo 41 C.p.c.), si ritiene sufficiente quanto enunciato dall’articolo 3 del predetto D.lsg;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza. Si ricorda che, a norma del comma 4 dell’articolo 5 del D.lgs. n. 31 dicembre 1992, n.546, il regolamento di competenza non è ammesso nel processo tributario;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: la Corte di Cassazione, infatti, è giudice innanzi al quale non è possibile sollevare questioni attinenti l’accertamento in fatto;

4) per nullità della sentenza o del procedimento: riguardo ai casi di nullità della sentenza, si rinvia agli articoli 35 e 36 del citato Dlgs; le cause di nullità del procedimento, invece, essenzialmente sono da ricercarsi:

– nell‘inammissibilità del ricorso;

– nell’irregolare costituzione del contraddittorio;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio. E’ questo il motivo di impugnazione cui è affidata la verifica della giustizia sostanziale del procedimento; si verifica, cioè, se le risultanze processuali siano state tutte esaminate nella sentenza e se tale esame sia stato completo ed abbia condotto a determinazioni coerenti con le risultanze medesime.

Il comma 2 dell’ art. 360 c.p.c.dispone l’applicazione al ricorso per cassazione di tutte le norme, in quanto compatibili, del codice di procedura civile.

Alla luce di tale rinvio,  è opportuno ricordare che le  parti del procedimento in Cassazione sono il ricorrente ed il resistente; quest’ultimo, qualora proponga ricorso incidentale, assumerà anche la veste di ricorrente in via incidentale.

La domanda si propone con ricorso, con il quale si chiede la cassazione (eliminazione) della sentenza impugnata; alla domanda, si resiste proponendo controricorso.

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

  1. a) l’indicazione delle parti;
  2. b) l’indicazione della sentenza impugnata;
  3. c) l’esposizione sommaria dei fatti di causa;
  4. d) i motivi sui quali si fonda il ricorso e l’indicazione delle norme di diritto poste a sostegno della loro fondatezza;
  5. e) l’indicazione della procura al difensore, se conferita con atto separato. (Cfr. Cass. Sez. 1 n. 278 del 12 gennaio 2000)

Modalità di proposizione

Il ricorso deve essere notificato alle parti del giudizio entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata e va successivamente depositato, a pena di improcedibilità, nella cancelleria della Corte, entro 20 giorni dall’ultima notificazione. La notificazione del ricorso deve essere effettuata nei confronti del Ministero delle Finanze, quale amministrazione centrale, presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 1611/1933; una notifica diversa è da intendersi inesistente e non sanabile ex art. 291 c.p.c.( cfr. Cass. Sez. I, 5 novembre 1999, n. 12513 e Cass. Sez. I, n. 1 del 4 gennaio 2000.

Di conseguenza, la decorrenza del termine breve per la ricorribilità in Cassazione non può essere collegata alla notifica effettuata nei confronti dell’Ufficio (Cass. Sez. I, n. 1429 del 9 febbraio 2000).

Insieme al ricorso devono essere depositati i documenti e gli atti su cui lo stesso si fonda (secondo comma dell’articolo 369 C.p.c.). A tal proposito, va ricordato che non possono essere prodotti documenti che non siano già stati assunti nei precedenti gradi di giudizio, salvo che riguardino la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Inammissibile il ricorso per Cassazione che viola il principio di autosufficienza (Cass. 6 luglio 2018, n. 17843/2018)

Il caso

La Srl, difesa dall’Avv. Maurizio Villani, impugnava l’avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP per l’anno 2009, oltre a sanzioni, emesso dall’Agenzia delle Entrate sul presupposto dell’omessa presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione fiscale, modello U60, per l’anno in questione e della conseguente determinazione induttiva del maggior reddito e volume d’affari.

In particolare, la ricorrente S.r.l. deduceva preliminarmente, la non ricorrenza nel caso di specie  dell’ipotesi dell’omessa dichiarazione dei redditi per l’anno in questione, in quanto la stessa aveva provveduto a spedirla per posta e a sostegno di tale tesi aveva prodotto la relativa ricevuta postale.

Inoltre, la contribuente eccepiva la conseguente decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo per essere stato l’atto notificato in data 27 luglio 2007, oltre i termini di legge, in quanto l’atto in oggetto doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione e, considerando che il ricorrente non aveva aderito al condono (L. n. 289/2002), i termini erano stati prorogati  di due anni e, quindi, l’atto doveva essere notificato  entro e non oltre il 31.12.2006.

Secondo la ricorrente, per di più, l’avviso di accertamento era da considerarsi nullo per violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e per difetto di motivazione poiché l’Ufficio si era limitato a richiamare le risultanze scaturenti dall’elaborazione dei dati relativi ai periodi d’imposta successivi  a quello oggetto di accertamento, omettendo  di specificare i dati e gli altri elementi  sui quali si era basato per attribuire le maggiori imposte relative al 1999.

Infine, nel merito,  la S.r.l accusava l’Ufficio di aver proceduto a effettuare un accertamento illogico e illegittimo in quanto basato su un’apodittica, quanto fantasiosa ricostruzione della propria posizione fiscale dell’anno 1999.

L’Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso ribadendo la legittimità dell’accertamento che poteva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e considerando il disposto della L. n. 289/2002, prorogato di ulteriori di due anni. Secondo l’A.F. era difficile verificare la data di avvenuta presentazione della dichiarazione, considerando l’illeggibilità della ricevuta postale.

Per quanto riguarda l’eccezione di nullità per difetto di motivazione secondo l’Amministrazione Finanziaria la stessa non trovava riscontro atteso che l’Ufficio faceva riferimento al questionario debitamente notificato. Nel merito, l’ufficio controdeduceva che l’atto impugnato derivava da un’interrogazione fatta in A.T., dalla quale era risultato che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi mod. unico U60 e, pertanto, aveva proceduto ex art. 39, c. 2, D.P.R. n.600/73 ed ex art.55 del D.P.R. n. 633/72 alla ricostruzione extracontabile del reddito basata su presunzioni semplici.

La CTP di Lecce accoglieva parzialmente il ricorso e determinava il reddito d’impresa per l’anno 2009 in lire 71.232.000 (Є 36.788,26) e ricavi pari a lire 1.195.876.000 (Є 772.555,48).

Il contribuente ricorreva in appello impugnando ed eccependo preliminarmente la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, l’infondatezza della stessa per non aver riconosciuto l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la conseguente decadenza dell’Ufficio dal poter accertativo, sollevando le medesime eccezioni del primo grado. L’appellante, chiedeva, in conclusione l’accoglimento dell’appello e il conseguente annullamento dell’avviso di accertamento.

L’A.F. si riportava alle controdeduzioni delle sue memorie difensive e chiedeva alla CTR  di riformare la sentenza della CTP, nella parte in cui non applicava la percentuale di ricarico ai maggiori ricavi e al maggior reddito accertato e di rigettare le eccezioni di parte appellante.

La Commissione Regionale   respingeva preliminarmente l’eccezione del difetto di motivazione eccepito nei confronti dell’accertamento e si   concentrava nel merito; la CTR  accoglieva l’appello affermando la correttezza della ricevuta della presentazione e, quindi, la validità e la regolarità della dichiarazione fiscale che l’Amministrazione Finanziaria dichiarava non presentata, poiché, secondo la CTR, l’appellante    aveva dimostrato la regolarità  della tassazione effettuata e del versamento del dovuto.

Per tali argomentazioni, la CTR  riteneva che i redditi denunciati dalla società  erano vicini a quelli determinati dall’A.F. poiché  erano stati assoggettati regolarmente a tassazione e, pertanto, annullava  l’avviso d’accertamento .

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione per due motivi: 1) con il primo denunciava la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 345 c.p.c. e 57 dlgs n. 546 /1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per aver il giudice di appello annullato l’avviso sulla base dell’applicabilità dell’art. 2, c. 7, l. n. 133/1999, questione dedotta per la prima volta in appello; 2) con il secondo motivo l’AdE denunciava la violazione dell’art. 2 , comma 7, l. n.133/1999, che consente di escludere dal reddito d’impresa gli utili relativi agli esercizi in corso al 31.12.1998 che siano distribuiti, erroneamente applicando la CTR tale norma, in quanto la società contribuente era stata costituita solamente in data 2/01/1999.

La Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Villani, proponeva controricorso deducendo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

La contribuente afferma che è necessario, a pena d’inammissibilità, che il ricorso per Cassazione riporti testualmente la motivazione della sentenza o, almeno, i passi della medesima ritenuti rilevanti ai fini della censura proposta, al fine di consentire alla Suprema Corte il suo giudizio di congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo.

In secondo luogo, la controricorrente chiedeva il rigetto del ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato per manifesta infondatezza della censura di nullità della sentenza  e/o procedimento ex art. 345 c.p.c. e art. 57 dlgs n. 546/92, in relazione all’art. 360, c.1, n.4 c.p.c., nonché inammissibilità del ricorso in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 per la pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c.7 della l.n.133/1999.

Motivazione della decisione

La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione d’inammissibilità formulata dal contro ricorrente.

Il Supremo Consesso ritiene che predetta questione è fondata, poiché le doglianze del ricorrente non colgono l’effettiva ratio della decisione impugnata.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la CTR, dopo aver preliminarmente affermato che il “punto essenziale del contenzioso … risulta quindi l’esistenza e la presentazione della dichiarazione fiscale della società per l’esercizio 1999”, ha deciso che sulla base della documentazione agli atti non può che riconoscere la correttezza della ricevuta di presentazione e quindi la validità e regolarità della dichiarazione fiscale che l’Amministrazione Finanziaria dichiara non presentata”.

Inoltre, La Corte di Cassazione ha sottolineato che “la contestata  applicazione dell’art. 2 comma 7, l.n. 133 del 1999, invece, non integra il fondamento della decisione ma costituisce solo un argomento del ragionamento giuridico della Commissione, aggiuntivo e di conforto alla valutazione in fatto operata alla stregua dei documenti in causa …”.

Infatti, la CTR ha  consolidato la convinzione della regolarità della dichiarazione con il fatto che la srl ha dimostrato la regolarità della tassazione e il regolare versamento del dovuto; per tale motivo, è venuta meno ogni altra motivazione che poteva giustificare una mancata presentazione di predetta dichiarazione fiscale e tali censure “… sono inidonee a incidere sulla decisione impugnata, non essendo la statuizione fondata su una nuova questione, né essendo rilevante (ferma, sul punto, la carenza di autosufficienza) la corretta applicazione della dedotta disciplina …”.

Per le ragioni innanzi esposte la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’AdE.

Appare opportuno, dopo l’esplicazione della parte motiva di predetta sentenza, ricostruire l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità inerente il canone dell’autosufficienza del ricorso in Cassazione.

Elaborazione giurisprudenziale del principio di autosufficienza

Il giudizio di Cassazione, in quanto giudizio a critica vincolata, delimitato da motivi di ricorso tassativi e specifici, esige una precisa enunciazione dei motivi medesimi, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati (Cass. Civ., Sez.VI, ord. 22 settembre 2014, n. 19959; v. anche Cass. Civ., Sez.V, 28 novembre 2014, n. 25332).

Connesso al principio di specificità è quello di autosufficienza del ricorso che trova il suo fondamento  specie nella disposizione  di cui all’art. 366, n.6 c.p.c. e che è stato affermato dalla Corte di Cassazione in innumerevoli pronunce come vedremo di seguito.

Il principio della c.d. “autosufficienza del ricorso”è stato elaborato dalle Sezioni civili sulla base della formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma poi è stato esteso a tutti i motivi del ricorso, sia pure con principi diversi.

Inizialmente, il terreno di elezione dell’autosufficienza era, principalmente, il vizio di motivazione,  riconducibile alla sola omissione della motivazione, mentre ora trova un fertile terreno di applicazione anche con riguardo al vizio in iudicando, ai sensi del n. 3 dell’art.360 c.p.c. e al vizio in procedendo di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.

Con la previsione di cui all’art. 366, comma, 1 n.6, il legislatore ha tentato di codificare il principio giurisprudenziale dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione.

Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari in modo da porre il giudice di legittimità nella condizione di avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto.

Per soddisfare il requisito individuato dall’art. 366, comma 1, n.3, c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere:

  1. l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa;
  2. lo svolgersi della vicenda processuale;
  3. le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si  basa la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Suprema Corte, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa  da quella compiuta dal giudice di merito,considerata erronea.

E’ principio consolidato che il ricorso per Cassazione, in ragione del principio di autosufficienza deducibile dall’art. 366 c.p.c., deve contenere, a pena d’inammissibilità, tutti gli elementi atti a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere alla Corte di Cassazione la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cassazione n. 767 del 14/01/2011).

Così come è stato osservato che la prescrizione contenuta nell’articolo 366, primo comma, n. 3 c.p.c., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente si limiti a una brevissima e insufficiente narrativa della vicenda processuale, integrandone il contenuto mediante “spillatura” al ricorso di copia della sentenza impugnata, in quanto lo scopo della disposizione consiste nel permettere l’immediata percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo, sia pure allegati al ricorso, dal che consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione redatto in tali forme (Cass. n. 15180 del 23/6/2010).

L’autosufficienza del ricorso rappresenta uno snodo delicato del giudizio civile di cassazione, che riguarda, in primo luogo, il contenuto del ricorso e, in secondo luogo,  investe temi più ampi e più generali, che vanno al di là della tecnica di redazione del ricorso: l’ambito dei poteri cognitori del giudice di legittimità in relazione agli atti di causa; il rapporto tra il rispetto delle prescrizioni formali, da una parte, e il diritto di accesso al giudice di ultima istanza come espressione del giusto processo, dall’altra.

Il  canone dell’autosufficienza non è previsto espressamente  dal codice di procedura civile, ma si tratta di un principio di  origine pretoria, che ha elevato l’autosufficienza al rango di presupposto inderogabile per l’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio di Cassazione.

Per la prima volta, il principio di autosufficienza compare nel 1986, presentandosi  come una formula sintetica e classificatoria volta a richiamare il rispetto dei canoni di specificità, completezza e chiarezza del motivo, in modo che quest’ultimo abbia un’autonomia indispensabile per consentire alla Suprema Corte, senza  l’ausilio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere.

Con la sentenza n. 5656 del 18 settembre 1986, la Suprema Corte ha utilizzato un sintagma di nuovo conio, ma giunge ad un risultato senza soluzione di continuità con i precedenti.

Predetta sentenza è importante, perchè oltre che a rappresentare il leading case, dimostra anche che il terreno di rilevanza dell’autosufficienza è, soprattutto, il vizio di motivazione. E’  opportuno richiamare, a tal proposito, le sentenze 1° luglio 1981, n. 4277, 8 settembre 1983, n. 5530, e 16 maggio 1984, n. 2992, le quali affermano, analogamente, che ai fini dell’ammissibilità della censura di difetto di motivazione, il ricorrente per cassazione ha l’onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che assume essere stati trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice del merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentono alla Corte di Cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare aliunde le censure in esso formulate.

Negli anni  seguenti la giurisprudenza di legittimità  sembra  intraprendere due strade.

Da un lato si continua ad affermare che il principio di autosufficienza si esaurisce nella necessità che il ricorrente indichi specificamente i fatti e le circostanze di cui trattasi, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla loro decisività; tale  controllo deve avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 25 maggio 1995, n. 5748; Cass. 24 febbraio 1998, n. 1988)

La Suprema Corte ha affermato che  “la parte che denuncia con ricorso per cassazione la mancata ammissione nel giudizio di merito di una prova testimoniale ha l’onere, in ragione del principio di autosufficienza del ricorso, di riportare specificamente in questo atto i capitoli della prova non ammessa; tuttavia l’omissione della trascrizione dei capitoli non comporta l’inammissibilità della censura, qualora il contenuto della prova sia stato riprodotto nei suoi elementi essenziali e, quindi, permetta di identificarne con precisione le circostanze, consentendo in tal modo alla Corte di cassazione di valutare sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso la decisività della prova non ammessa” (Cass. 18 giugno 2003, n. 9712).

Dall’altro lato, compare e si sviluppa, diventando prevalente, un atteggiamento rigoroso nell’applicazione del principio di autosufficienza.

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato l’esistenza di un principio di “responsabilità nella redazione dell’atto introduttivo”, ossia il giudice deve essere in grado attraverso la semplice lettura del ricorso, senza esaminare gli atti pregressi, di comprendere non solo la portata della censura , ma anche di decidere(Cass. 23 marzo 2005, n. 6225).

Ciò si concreta nella trascrizione integrale nel corpo del ricorso, dell’atto, del verbale di causa o del documento cui il motivo si riferisce; pertanto, la Cassazione deve astenersi dal ricercare il testo completo degli atti processuali riferenti al vizio oggetto di doglianza per evitare il “rischio di un soggettivismo interpretativo nella individuazione degli atti che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura”, che comporterebbe una lesione del contraddittorio.

Per tale motivo, nell’ipotesi di omessa ammissione di prove testimoniali nella fase di merito, viene ritenuta necessaria , a pena di inammissibilità , l’integrale trascrizione del verbale della prova per testi, non potendo il ricorrente limitarsi ad indicare i temi di prova o le circostanze oggetto di prova (Cass. 1° agosto 2001, n. 10493; Cass. 19 marzo 2007, n. 6440; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

In alcuni casi è richiesta la doppia trascrizione: ciò si verifica quando ci si dolga della mancata ammissione di una prova testimoniale dedotta in appello, perché in questa ipotesi il ricorrente deve riportare nel ricorso non solo il testo della deposizione non ammessa in sede di appello, ma anche quello delle deposizioni richieste ed ammesse in primo grado,   in quanto solo in tal modo risulta possibile la valutazione della fondatezza dell’assunto dal medesimo formulato in ordine alla novità della prova in sede di in sede di gravame (Cass. 21 maggio 2004, n. 9711).

Inoltre, nell’ipotesi di mancata ammissione del giuramento decisorio, si richiede la trascrizione nel ricorso della formula in cui lo stesso è stato articolato ( Cass. 26 aprile 2002, n. 6078; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286);inoltre,nel caso di mancata ammissione dell’interrogatorio formale, si ritiene necessaria la trascrizione, in seno al ricorso, del contenuto delle circostanze sulle quali la parte, in sede di merito, avrebbe dovuto rispondere Cass. 5 giugno 2007, n. 13085).

Allorché la parte addebiti alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si  lamenta di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, successivamente, il contenuto specifico delle critiche ad essi addotte, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d’ufficio.

Con una recente sentenza è intervenuto il Supremo Consesso(Cass. sez. III, n.2848 del 13.02.2015), il quale ha chiarito che “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”, prevista quale requisito necessario del ricorso dall’art. 366, n. 3) c.p.c.,a pena di inammissibilità, non può tradursi nella mera trascrizione compilativa degli atti della causa, lasciando alla Corte di Cassazione il compito di ricercare e utilizzare ciò che è utile per il giudizio di legittimità.

Un ricorso così formulato deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366,comma 1, n. 3) c.p.c., poiché predetto requisito risponde non a una esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che consenta alla Corte di ben comprendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.

A tal proposito, la sentenza succitata ha evidenziato che  il ricorrente è tenuto non già ad un’attività meramente compilativa, alternando pagine con richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione, bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento della Corte Suprema, trovando a tale stregua ragione il tenore dell’art.366 c.p.c., là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonché con indicazione della ragioni di critica nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c., in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, che altrimenti finiscono per risolversi in censure astratte e prive di supporto storico”.

L’esposizione dei fatti di causa effettuata in via meramente compilativa, attraverso l’integrale trascrizione della sentenza impugnata e degli atti del giudizio di merito, rappresenta una violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c. e determina l’inammissibilità del ricorso, dal momento che nella sostanza ciò equivale a un mero rinvio agli atti del giudizio di merito, gravando la Suprema Corte  del compito, che non le appartiene, di ricercare e utilizzare ciò che possa servire al giudizio di legittimità e, conseguentemente, rendendo particolarmente difficoltosa la stessa individuazione della materia del contendere.

Il principio ermeneutico enunciato nella sentenza de qua, delineando i contorni della regola dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione, trova pacifico riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità (Cass.S.U. n. 5698/12; Cass. n. 12955/11; Cass. n. 21779/10; Cass. S.U. n. 16628/2009; Cass. ordinanza n. 12580/2012) laddove viene chiarito, da un lato, che è onere del ricorrente operare  nel ricorso una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura dello stesso, e, dall’altro lato, che la pedissequa riproduzione dell’intero contenuto letterale degli atti processuali è,  da una parte , del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, e, dall’altra, è inidonea a tenere il luogo della sintetica esposizione dei fatti della causa, in quanto equivale ad affidare alla Suprema Corte, dopo averla costretta a leggere tutto la scelta degli elementi effettivamente rilevanti ai fini della decisione dei motivi di ricorso.

La testuale riproduzione (in tutto o in parte) degli atti e dei documenti è,  di converso,richiesta quando si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa(Cassazione ordinanza n.12580/12 )

E’ ravvisabile, ancora, il vizio di autosufficienza per eccesso in caso di riproduzione pedissequa di atti e documenti non pertinenti.

Il ricorso per Cassazione redatto per assemblaggio, attraverso la letterale riproduzione dell’intero contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366, n.3), c.p.c., che non può, con l’utilizzo di predetta tecnica, neanche essere dedotto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (Cass., Sez. Lav.,11/01/2016, n.195).

E’, dunque, inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per Cassazione redatto mediante l’assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa quando ciò renda incomprensibile il mezzo processuale perché privo di una corretta ed essenziale  narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n.3), addossando  al Supremo Consesso il compito di selezionare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere (Cass. Sez.VI, ordinanza, n.22185 del 30.10.2015).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno  statuito che “ai fini del requisito di cui all’art. 366c.p.c., n.3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è per un verso del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto(anche quello di cui non occorre essere informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso” (Cass. S.U., n. 5698/2012).

In tal caso, il ricorso appare inammissibile per inosservanza dell’art. 366 , n.3 c.p.c.; secondo la Suprema Corte, è opportuno sottolineare che la tecnica dell’assemblaggio non è giustificata dal principio di autosufficienza, che attiene al diverso requisito dell’art. 366 c.p.c., n.6 che ne costituisce il precipitato normativo, e fa riferimento alla modalità di esposizione dei motivi (Cass. Sez.V, 18.09.2015, n.18363).

Pertanto, il ricorso per Cassazione, confezionato mediante la riproduzione degli atti dei pregressi gradi di giudizio  e dei documenti ivi prodotti con procedimento fotografico o con proposizioni di collegamento, come anzidetto, è inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza, in quanto predetta modalità grafica viola il precetto sancito dall’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., che impone l’esposizione sommaria dei fatti in causa, rimettendo alla Suprema Corte la discrezionale valutazione della verifica del contenuto degli atti del processo (Cass., Sez.VI, ord. 12.10.2012, n.17447).

Ciò è stato ribadito da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez.Trib. n. 8245,4

aprile 2018), la quale ha ritenuto la tecnica espositiva contenuta nel ricorso dell’Amministrazione Finanziaria “inidonea ad integrare il requisito dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ.”, ossia dell’esposizione sommaria dei fatti della causa, in quanto, di fatto, onerava il Supremo Consesso di procedere alla lettura degli atti e documenti integralmente riprodotti.

Per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, difatti, i giudici di legittimità avrebbero dovuto procedere similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, in mancanza di quella sintesi funzionale, alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla decisione impugnata.

I giudici di legittimità hanno evidenziato, difatti, come l’eccesso di documentazione riprodotto nei ricorsi “assemblati” non soddisfi la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali prevista per il giudizio di cassazione, violando il principio di sinteticità che deve informare l’intero processo, e ciò anche in funzione di quello costituzionale di ragionevole durata del processo.

Inoltre, si impedisce di cogliere le problematiche della vicenda, comportando il sostanziale mascheramento dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi,in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso.

Ai fini dell’autosufficienza, per “indicazione toponomastica”, il Supremo Consesso intende l’indicazione della sede in cui gli atti sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di consentirne l’esame (Cass. Sez.I, 19.08.2015, n.16900).

Come già in precedenza affermato, il ricorso per Cassazione, nel rispetto del principio di autosufficienza, deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la Cassazione della sentenza di merito, sicché in capo al ricorrente vi è l’onere di indicare specificatamente, a pena d’inammissibilità, oltre al luogo in cui è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass., Sez.V, 15.07.2015, n.14784).

Il principio di autosufficienza, nato in relazione al vizio di motivazione, ha trovato terreno fertile d’applicazione, come innanzi accennato,con riguardo al vizio in iudicando, ai sensi del n.3 dell’art. 360 c.p.c., e al vizio in procedendo, di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.

Procedendo ora all’esame di quella parte del ricorso dedicata all’indicazione dei motivi specifici di impugnazione (cfr. art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), occorre esaminare come si declina il suddetto principio di autosufficienza qualora si censuri una violazione o falsa applicazione di norma di diritto sostanziale.

La Suprema Corte ha precisato che, la deduzione di un error in iudicando, non soltanto impone al ricorrente l’indicazione delle norme di legge ritenute violate, ma anche la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza che si pongano in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie (Cass., Sez. Lav., 27 aprile 2016, n. 8316).

Predetto principio è stato, altresì, evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di errore di diritto, nell’interpretazione di una clausola contrattuale, con l’importante avvertenza che tale tipologia di censura onera il ricorrente a trascrivere integralmente la clausola negoziale (Cass., 24 marzo 2016, n. 5922 ; v. analogamente  Cass., Sez. I, 27 aprile 2016, n. 8402) ma non anche l’intero contratto (in materia di ammissibilità di clausole claims made vedi  Cass., S.U., 6 maggio 2016, n. 9140).

L’identificazione del principio di autosufficienza con un onere di trascrizione sembra prevalere anche rispetto a censure di natura processuale.

A tal proposito, il Supremo Consesso ha messo in evidenza che, al fine di ritualmente dedurre un’omissione di pronuncia, il ricorrente deve riprodurre puntualmente le domande o eccezioni non esaminate nonché indicare la fase processuale in cui le une o le altre sono state proposte (Cass., Sez. V., 24 febbraio 2016, n. 3610).

Similmente, nella sentenza n.8085/2016, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il motivo di impugnazione con il quale si critichi la declaratoria di inammissibilità del giudice d’appello per difetto di procura, richiede al ricorrente di riportare compiutamente l’esatto contenuto della procura rilasciata.

Nello stesso senso si muove la Suprema Corte nella sentenza n. 9472 del 10 maggio 2016,  nella quale ha rilevato che, ove la parte deduca la violazione di un giudicato esterno, la medesima è tenuta a riprodurre il testo della sentenza che si assume violato.

Altrettanto rigida è la posizione assunta dai giudici di legittimità nella sentenza n. 10079/2016, che, al fine di far emergere l’inosservanza dell’art. 345 c.p.c., hanno spiegato che il ricorrente deve riportare nei loro esatti termini i passi dell’atto introduttivo di primo grado con i quali la res controversa è stata dedotta in giudizio, nonché quelli dell’atto di appello con cui le censure inammissibili, per la loro novità, sono state formulate.

Il quadro interpretativo del principio di autosufficienza appare frammentato; infatti, accanto alle sentenze della Suprema Corte che intendono il principio di autosufficienza come onere di trascrizione integrale degli atti e/o documenti sui quali il ricorso si fonda, ve ne sono altre che

sembrano orientate verso un’ interpretazione dello stesso più conforme con il dettato normativo,  ossia come onere di mera localizzazione (indicazione del documento nonché della fase processuale in cui è stato prodotto oltre che della sede in cui lo stesso sarebbe rinvenibile: cfr. Cass. Sez. III, 12 aprile 2016, n.7111; Cass., Sez. Lav., 16 marzo 2016, n. 5227).

Orbene, in questo quadro così frammentato, il rispetto del principio di autosufficienza può essere interpretato con tre possibili letture, espressamente segnalate nella sentenza n. 8103/2016 della Suprema Corte:

  1. trascrizione;
  2. riassunto del contenuto essenziale o dei passi salienti;
  3. localizzazione, ovvero indicazione della parte di documento fondante la censura (rigo, pagina).

L’unico elemento costante è che il ricorrente dovrà sempre indicare la sede in cui il documento e/o l’atto sia rinvenibile.

In conclusione, al di là dalle affermazioni che ritengono il canone dell’autosufficienza come requisito di ordine generale (Cass., Sez. V., 18 maggio 2016, n. 10220), non vi è ancora una definizione condivisa di autosufficienza del ricorso per cassazione.

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