Una
precedente esclusione per irregolarità fiscale non può assumere rilievo, quale motivo di esclusione, in termini di grave illecito professionale, e quindi circostanza da dichiarare, atteso che, diversamente opinando, si realizzerebbe una indefinita protrazione di efficacia, “a strascico”, delle violazioni relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse, laddove l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 riconosce efficacia escludente alla partecipazione alla gara solamente sino al momento in cui il concorrente non provveda alla regolarizzazione della propria posizione, od anche ottenga la rateizzazione del debito tributario e sia in regola con i relativi pagamenti.
Milita, sul piano interpretativo, in favore dell’assunto anche la circostanza per cui l’art. 80, comma 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici, per quanto norma di non agevole esegesi stante la disomogeneità delle fattispecie contemplate, sembra comunque permeata da una nozione di attualità dell’illecito, nel senso di commesso in un arco temporale tale da fare ritenere vulnerato il rapporto fiduciario.
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