Il PUTT in questione, quanto alla natura e contenuto delle previsioni in esso contenute, reca un complesso di norme e previsioni, variamente articolate sotto forma di orientamenti, direttive e prescrizioni, tutte finalizzate alla tutela dei valori paesaggistici delle varie zone del territorio.
In ragione di come strutturato, è possibile rinvenire in capo a detto strumento una duplice natura:
a) la prima, di atto normativo che detta orientamenti previsioni e parametri cui la pianificazione comunale e intercomunale devono uniformarsi;
b) la seconda, di atto recante prescrizioni concrete in tema di regimi di tutela paesaggistica, di definizione delle aree dei vari ambiti territoriali da tutelarsi e di individuazione degli elementi dell’assetto ambientale e paesaggistico del territorio meritevoli di tutela.
La tutela delle risorse paesaggistiche perseguita e assicurata con il PUTT a mezzo della variegata tipologia di previsioni in esso presenti ben si pone in sintonia con i principi affermati dalla Corte Costituzionale (cfr sentenze nn. 196 del 24 – 28 giugno 2004 e 51 del 10 febbraio 2006), secondo cui la tutela del paesaggio, inteso quale forma del territorio e dell’ambiente costituisce valore costituzionalmente primario, lì dove tale carattere di primarietà è “insuscettibile di subordinazione ad ogni altro valore tutelato, ivi compresi quelli economici”.
La disciplina recata dal PUTT per il Paesaggio trova adeguato supporto ed idonea giustificazione nelle disposizioni recate dal codice del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. che all’art. 131, comma 6 così recita: “lo Stato,le regioni…. informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”.
E’ stato inoltre affermato (Cons. St., sentenza n. 1201 del 27.1.2018) che il PUTT/P non solo è “strumento di integrazione” della disciplina dettata dal d.lgs. n. 42/04, ma che la qualificazione di piano paesaggistico trova riscontro anche nell’espletamento di forme di pubblicità e di partecipazione analoghe a quelle previste dall’art. 144 del d.lgs. 42/2004. Ciò «si evince anche dalla lettura della delibera della giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 di approvazione definitiva del PUTT/P, nella quale viene dato atto che nel corso del procedimento che ha portato all’approvazione del Piano sono state espletate le fasi di deposito, di pubblicazione e di esame delle osservazioni proposte dagli enti locali, dalle associazioni ambientaliste e di categoria e dai privati».
Sulla medesima linea la giurisprudenza della Cassazione penale, secondo cui il «Piano urbanistico territoriale tematico della Regione Puglia, riconducibile alla categoria dei piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, costituisce un intervento di pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio regionale, non limitato alle aree ed ai beni elencati dall’art. 82, quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977 ovvero alle aree già sottoposte ad uno specifico vincolo paesistico» (Sez. III, 25 ottobre 2016 n. 5435; in senso conforme anche la sentenza n. 41078 del 20.9.2007, richiamata dalla Regione nel caso qui in rilievo).
Tale piano è stato quindi ritenuto idoneo non solo a «indirizzare e condizionare (con direttive) l’azione pianificatoria dei soggetti pubblici» ma anche a «imporre vincoli per l’attività di utilizzazione e trasformazione del suolo» con la conseguenza che «nella parte contenente prescrizioni comportanti obblighi di carattere generale o particolare per il perseguimento coordinato del valore primario paesistico» deve ritenersi«immediatamente operativo per i soggetti privati (vedasi sul punto Corte cost. n. 327 del 1990)» (Cass., sentenza n. 5435/2016, cit.).
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