Il Decreto Dignità diventa Legge

Redazione 14/08/18

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge di conversione

Dopo l’approvazione in Senato lo scorso 7 agosto 2018 – con 155 voti favorevoli, 125 voti contrari ed un astenuto – è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018, la Legge n. 96 del 9 agosto 2018 relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (c.d. Decreto Dignità)”.

La struttura

La struttura definitiva del provvedimento si articola nei seguenti Capi: Capo I (Misure per il contrasto al precariato); Capo I bis (Misure finalizzate alla continuità didattica); Capo II (Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali); Capo III (Misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo – divieto di pubblicità per giochi e scommesse); Capo IV (Misure in materia di semplificazione fiscale – superamento di redditometro, spesometro e split payment); Capo V (Disposizioni finali e di coordinamento – Società sportive dilettantistiche).

Contratti di lavoro a termine

Indubbiamente, tra le modifiche più rilevanti, rientrano quelle in materia di contratti di lavoro (a termine), ai quali, come regola generale, può essere apposto un termine non superiore a dodici mesi. Possono tuttavia superare i dodici mesi, ma comunque non più di ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una di tali condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. Laddove il contratto sia stipulato per una durata superiore a dodici mesi in assenza delle suindicate causali, lo stesso si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.

Si riduce inoltre da 5 a 4 il numero massimo di proroghe possibili per il contratto a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di durata sopra indicati. In ipotesi di quinta proroga, pertanto, il contratto si considera automaticamente trasformato a tempo indeterminato.

Inoltre l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, che deve essere consegnato in copia al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio della prestazione.  L’atto scritto deve altresì contenere, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui sopra, in base alle quali è stipulato. Va poi precisato che ad ogni rinnovo corrisponde un aggravio contributivo dello 0,5% a carico del datore di lavoro (fatta eccezione per colf e badanti).

Da specificare, infine, che i contratti a termine non potranno superare il 30% di quelli a tempo indeterminato in forza presso l’azienda (nel conteggio sono compresi anche i contratti di somministrazione).

Dette nuove regole scatteranno a partire dal mese di novembre 2018, mentre per il periodo transitorio, ossia fino al 31 ottobre 2018, si applicheranno le disposizioni previgenti.

Indennità di illegittimo licenziamento, esonero contributivo under 35

Altre importanti novità sul fronte lavoro, riguardano: l’elevazione da 120 a 180 giorni del termine – a pena di decadenza, decorrente dalla cessazione del contratto – per impugnare il carattere a tempo determinato del contratto di lavoro; l’indennità per licenziamento illegittimo, che il datore è tenuto a corrispondere per l’appunto in caso di illegittimo licenziamento, in forza della presente novella, va da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità.

E’ poi confermata, fino al 2020, la misura di esonero contributivo per le assunzioni dei giovani fino ai 35 anni di età (in luogo dei 30 originariamente previsti); i datori di lavoro potranno in tal caso beneficiare di uno sgravio contributivo pari al 50%.

Tornano i voucher, ma con limiti

E’ prevista una parziale reintroduzione dei voucher (che erano stati definitivamente aboliti), ma soltanto per una durata massima di dieci giorni, come mezzo di retribuzione di pensionati, disoccupati, studenti fino a 25 anni, nei settori alberghiero agricoltura ed enti locali.

Disincentivi alla delocalizzazione

Sono confermate le severe sanzioni per le aziende che, dopo aver ricevuto aiuti di Stato, decidono di trasferire la loro attività o parte di essa fuori dall’Unione Europea entro i successivi cinque  anni dall’ottenimento del beneficio. In tal caso, l’azienda non decade solo dal beneficio fruito, ma sarà anche soggetta a sanzioni che vanno dalle due alle quattro volte l’importo dell’aiuto di Stato.

Insegnanti diplomati magistrali

Il provvedimento da temporanea risoluzione all’annosa questione degli insegnati con diploma magistrale, a cui il Consiglio di Stato aveva di recente precluso l’insegnamento ritenendo il titolo insufficiente (prorogandone i contratti solo fino al 30 giugno 2019). Nelle more sarà infatti indetta un’apposita procedura concorsuale straordinaria riservata a detta categoria di docenti, nonché a laureati in scienze della formazione primaria, in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole statali, per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Stretta sul gioco d’azzardo

“Slot” e “videolottery” dovranno essere dotati obbligatoriamente di lettori di tessera sanitaria allo scopo di non consentire il gioco ai minorenni, con sanzioni di 10 mila euro per ogni apparecchiatura non a norma. Viene poi confermato il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro. La violazione comporta multe dal 5% al 20% del valore della sponsorizzazione, ed  in ogni caso non inferiori a 50 mila euro.

Semplificazioni fiscali

Sul fronte fiscale, il provvedimento definitivo conferma il rinvio al gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per i distributori di carburanti ai soggetti IVA e proroga per tutto il 2018 la possibilità per le aziende di compensare crediti nei confronti delle P.A. con eventuali debiti iscritti in cartelle esattoriali.

Nel testo definitivo vengono confermate anche alcune misure di semplificazione fiscale: stop al redditometro; rinvio dello spesometro sino a fine febbraio 2019; abolizione dello split payment per i professionisti che forniscono servizi alle P.A.

 

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