A ribadire il concetto, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 20818 del 20 agosto 2018, dichiarando per l’appunto improcedibile il ricorso per Cassazione in esame, senza dunque arrivare a vagliarne le censure nel merito. Nella specie, infatti, la copia cartacea o analogica del messaggio di posta elettronica con cui la notifica ha avuto luogo è appunto priva di una tale attestazione autografa.
Né, di certo – proseguono gli Ermellini – l’autentica autografa in calce alla procura del ricorso per Cassazione può estendere i suoi effetti al ben diverso atto, consistente nella vera e propria relata di notifica cui si risolve il messaggio di posta elettronica certificata spedito dal difensore a cui è stata conferita procura.
E questo, in primis, per l’ontologica diversità della funzione e dell’oggetto delle due autentiche: la prima riguardando la sola autenticità della firma del cliente che la procura conferisce, la seconda invece l’intero messaggio e l’integrità degli allegati con cui la notifica dell’atto complesso viene eseguita.
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