Sofferenza morale e dinamico relazionale, da valutare distintamente
Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il Giudice deve tener conto, da una parte, del noto insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 235/2014), dall’altro, del recente intervento legislativo sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni (come modificati dalla Legge 124/2017 art. 1 comma 17), il cui contenuto consente di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che il Giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè:
- l’aspetto interiore del danno sofferto, ossia il danno morale (dolore, vergogna, disistima di sé, paura ovvero disperazione);
- l’aspetto dinamico relazionale, destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterna del soggetto.
Nella valutazione del danno in parola, pertanto, il Giudice dovrà valutare ai fini risarcitori tutte le conseguenze subite dal danneggiato, sia nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), sia in quella incidente sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito delle relazioni del soggetto con la realtà esterna).
Componente dinamico relazionale, aumento del risarcimento per circostanze eccezionali
A tutto ciò va aggiunto che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme (sistema tabellare) adottato dagli Organi giudiziari, può essere poi aumentata (c.d. personalizzazione) nella componente dinamico –relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali, che spetta al Giudice individuare e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione.
Danno biologico e danno esistenziale è duplicazione risarcitoria; valutazione a parte per il danno morale
Alla luce del presente quadro, costituisce quindi duplicazione risarcitoria – conclude la Corte Suprema – la congiunta attribuzione del danno biologico (inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali) e del c.d. danno esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.).
Mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (danno morale).
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