Ciascun individuo maggiorenne che sia nel pieno delle proprie capacità mentali, mediante le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento previste dal comma 418 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 205 del 2017, potrà decidere “ora per allora” i trattamenti sanitari che desidera ricevere.
Come il paziente deve prestare il proprio consenso?
Il diritto alla salute e all’integrità psico-fisica è strettamente correlato al consenso informato; tale diritto è rimesso, dunque, in linea di principio, all’autodeterminazione del suo titolare, essendo i trattamenti sanitari liberi. Difatti, in base al secondo comma dell’art. 32 Cost. nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non nei casi stabiliti dalla legge. Lo strumento attraverso il quale il diritto alla salute si concilia con il diritto alla libertà di autodeterminazione è il consenso informato.
Le DAT hanno fatto ingresso nel nostro ordinamento con l’art. 4 della legge n. 219/2017, anche se da tempo conosciute dalla Convenzione di Oviedo (art. 9: “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”).
La redazione delle Dat può avvenire in diverse forme mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, il quale provvederà all’annotazione in un apposito registro.
Tali dichiarazione potranno, alternativamente, essere consegnate personalmente presso le strutture sanitarie, nei casi in cui le Regioni dispongano una gestione della cartella clinica dell’interessato, in modalità telematiche.
Qualora il soggetto non sia in grado di prestare le proprie dichiarazioni, le stesse potranno essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con gli stessi strumenti le disposizioni possono essere rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle Dat con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni”.
Il Consiglio di Stato ha così stabilito che la banca dati nazionale, poiché contenente le informazioni personali conoscibili sull’intero territorio nazionale, debba contenere una copia delle Dat e l’indicazione del fiduciario, eccezion fatta per i casi in cui il dichiarante non intenda indicare dove esse sono reperibili.
In secondo luogo, con il parere 1991 il Consiglio di Stato ha stabilito che il Registro Nazionale è aperto a tutti, anche a coloro che non siano iscritti al servizio sanitario.
Qual è la struttura delle Dat?
Il primo requisito è relativo alla capacità del disponente: egli deve essere un soggetto maggiorenne, capace di intendere e di volere.
Il secondo elemento riguarda il presupposto in presenza del quale il soggetto può esprimere le proprie disposizioni: “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi”.
Il terzo requisito riguarda il momento che precede le DAT: “dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte”.
La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, inoltre, non possiede alcun vincolo di contenuto, pertanto il diretto interessato è libero di limitarla ad una particolare malattia ovvero estenderla a tutte; di nominare o meno un fiduciario. Il Ministero della Salute è incaricato a mettere a disposizione dei cittadini un modello-tipo per facilitarne la compilazione.
Conclusivamente è da escludere la possibilità di prevedere una vera e propria standardizzazione delle DAT a fini di conservazione elettronica.
Da ultimo, le Dat vengono impiegate per orientare l’attività del medico; è dunque necessario che la volontà del sottoscrittore sia libera. Sul punto il Consiglio di Stato ha chiarito: “poiché le Dat servono ad orientare l’attività del medico, è necessario che ci sia certezza sulla corretta formazione della volontà del dichiarante. Conseguentemente occorre che tale circostanza venga attestata, magari suggerendola nel modulo-tipo facoltativo che verrà predisposto dal Ministero della salute”.
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Gianluca Pascale | 2017 Maggioli Editore
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