La mancanza della previa autorizzazione motivata da parte dell’amministrazione non inficia più l’efficacia e la validità della clausola compromissoria

Michele Lupoi 17/09/18
di Michele Lupoi e Jacopo Polinari

Tribunale di Roma, Sez. XVII Civile, Sentenza n. 4298, depositata il 28 febbraio 2018, T. Marvasi Pres., F. Basile Est., Società X c. Comune Y

Arbitrato nei contratti pubblici e nelle concessioni – autorizzazione motivata all’inserimento nei contratti e nelle concessioni di clausola compromissoria – necessità anche per i contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 – esclusione

A seguito dell’abrogazione espressa dei commi 19 e 25 dell’art. 1 della L. 190/2012 ad opera dell’art. 217, comma 1, lettera ii) del D.lgs. n. 50/2016, la mancanza della previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione non inficia più l’efficacia e la validità della clausola compromissoria stipulata precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016.

Fatto

Con atto di citazione notificato il 6 luglio 2017, la [società X] ha citato in giudizio, dinnanzi all’intestato Tribunale, il Comune [Y], per sentire accogliere le seguenti conclusioni: [omissis].
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha riferito: di aver stipulato in data 26.02.2001il contratto di servizi con il Comune [Y] [omissis].
Parte attrice ha inoltre riferito che il Comune [Y], tra l’ottobre 2014 ed il marzo 2015, ha notificato una serie di contestazioni di inadempienze contrattuali (doc. n. 3, 5, 7, 10, 12 fase. parte attrice) per effetto delle quali l’Ente pubblico avrebbe poi applicato le penali indicate all’art. 8 del contratto (doc. n. 2, fase. parte attrice) in forma di compensazione con il pagamento dei ratei del corrispettivo spettante alla [società X], (cfr comunicazione doc. n. 15, 16 fase. parte attrice).
Si è costituito in giudizio Il Comune [Y] che, contestando nel merito ogni avversa argomentazione per intervenuta prescrizione e inammissibilità della domanda, in via preliminare ha eccepito l’incompetenza dell’adito Tribunale Civile in favore della sede arbitrale, come da clausola compromissoria inserita all’art. 15 del contratto di cui trattasi (doc. n. 2, fase. parte attrice).
All’udienza di prima comparizione del 23.11.2017, parte convenuta ha insistito sull’eccezione di compromesso, mentre parte attrice ha chiesto il rigetto dell’eccezione adducendo la sopravvenuta inefficacia della clausola compromissoria per effetto delle disposizioni contenute all’art. 1, comma 19 e 25, del d.l. 190/2012 e, comunque, per effetto dell’avvenuta attivazione della procedura arbitrale, nel rispetto dell’art. 15 del contratto di appalto, anche per l’ottenimento delle somme dovute per le fatture sopra menzionate, a cui tuttavia parte attrice non ha aderito.
All’esito, il Giudice ha rimesso la causa dinanzi al collegio sulla eccezione preliminare di incompetenza dell’Autorità Giudiziaria in presenza della clausola di compromesso, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Il Comune [Y], parte convenuta, ha eccepito, in via preliminare, l’eccezione di incompetenza dell’adito Tribunale a favore della sede arbitrale, alla luce della clausola compromissoria inserita nel contratto di appalto di servizi di cui si tratta.

Diritto

L’eccezione di incompetenza sollevata in via preliminare da parte convenuta è fondata per i motivi di seguito esposti.
Occorre innanzitutto premettere che l’art. 15 del contratto stabilisce che: “Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente contemplato ma afferente all’esercizio della gestione, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma su ricorso della parte più diligente, previo avviso all’altra”.
In data 19.06.2015, la [società X] aveva avviato il procedimento arbitrale anche per l’ottenimento delle somme dovute per le fatture di cui si tratta in questa sede, ma il Comune [Y] non ha aderito alla procedura arbitrale avviata da controparte in ossequio all’allora vigente normativa in materia di arbitrato di contratti pubblici, come modificata dall’art.1, commi 19 e 25, della Legge 190/2012, dal momento che la clausola compromissoria risultava mancante dell’autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione, richiesta dalla legge all’epoca vigente.
Infatti, a norma dell’art. 1, comma 19, della Legge 190/2012 (in vigore dal 28.11.2012) le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture potevano essere deferite ad arbitri “previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione”. Tale disciplina, ai sensi del successivo comma 25 non trovava applicazione soltanto per gli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della predetta Legge.
Tuttavia, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia; infatti l‘art. 217, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ha abrogato, tra l’atro, i suindicati commi 19 e 25 dell’art. 1 della Legge 190/2012.
Pertanto, a seguito della suddetta abrogazione, la mancanza della previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione non inficia più l’efficacia e la validità della clausola compromissoria, che ritorna ad essere nuovamente efficace e, in quanto tale, pienamente vincolante per le parti.
Quindi, secondo la disciplina normativa vigente al momento della proposizione della domanda in esame- alla luce dell’art. 209 del D. Lgs. 50/2016, “le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 205 206 possono essere deferite ad arbitri” – non necessitando più di alcuna autorizzazione preventiva motivata da parte dell’organo di governo della pubblica amministrazione.
[omissis]

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