L’ assetto sociologico della poligamia in Francia ed in Canada
In Francia, nei primi Anni Duemila, l’ immigrazione dalle ex Colonie africane ed asiatiche ha cagionato la nascita di oltre 20.000 nuclei familiari di matrice poligamica ( IMLOUL, 2009 ). Recentemente, sempre in territorio francese, la poligamia è ulteriormente ed esponenzialmente cresciuta, con un totale di circa 40.000 famiglie, prevalentemente di religione islamica ( SELBY, 2013 ). Gli uomini africani provenienti dal Mali reputano normale avere più di una moglie, ma la situazione è assai simile anche nel caso degli stranieri oriundi del Senegal e della Mauritania ( SARGENT & CORDELL, 2003 ). Sotto il profilo della Procedura Civile e, specialmente, della Volontaria Giurisdizione, le unioni poligamiche, in sede di legalizzazione od omologazione, tangono non pochi aspetti tutt’ altro che marginali, come dimostrano i problemi della potestà genitoriale, del Diritto matrimoniale, del Diritto degli stranieri, del Diritto allo welfare e dei Diritti indisponibili dell’ Uomo. Un altro problema, all’ interno degli Ordinamenti giuridici della Francia e del Canada, consta nella prevalenza delle tradizioni etnico-religiose in danno delle regolari prescrizioni del vigente Diritto di famiglia. Ovverosia, soprattutto nelle periferie metropolitane, i legami poligamici non sono sempre ed integralmente dichiarati e legalizzati a livello anagrafico e ciò crea una zona grigia di diritti, di doveri e di potestà ignoti alla Pubblica Amministrazione e gestiti autonomamente sulla base di regole tribali anti-normative o preter-normative. In buona sostanza, nel corso dell’ ultima trentina d’ anni, il Diritto francese e quello canadese hanno dovuto prendere atto che la proibizione radicale della poligamia è impraticabile e, almeno per via giurisprudenziale, la Magistratura ha dovuto introdurre elementi di temperamento istituzionale e di attenuazione precettiva.
Le unioni poligamiche negli Ordinamenti di Francia e Canada hanno fatto riemergere la perenne diatriba che oppone il rigorismo legale al permissivismo anarchico e a-tecnico. Si tratta di scegliere tra la tutela esasperata dell’ Ordine giuridico e, dall’ altro lato, la protezione dei componenti più deboli della famiglia poligamica, ovvero le mogli e la prole in età infantile. Da un lato, esiste senza dubbio un pluri-millenario apparato etico che sottolinea il valore del matrimonio monogamico di matrice giudaico-cristiana. Ciononostante, esiste anche il problema di tollerare, entro certi limiti, le unioni plurime tipiche delle minoranze islamiche. Il nodo cruciale consiste nel rinvenire un equilibrio giuridico-applicativo non solo e non tanto per la tutela dei coniugi, ma anche e soprattutto per garantire in diritti dei figli in età minorile, i quali non sono per nulla i diretti responsabili della famiglia poligamica, che reca spesso a conseguenze socio-giuridiche pregiudizievoli nei confronti dell’ infra-18enne.
La secolarizzazione laicista occidentale ha pressoché distrutto la solidità valoriale del matrimonio tipico della Civiltà Cristiana, il che, tuttavia, non deve togliere al bambino islamico la possibilità di essere protetto dalle conseguenze negative della poligamia, soprattutto dal punto di vista del Diritto ereditario e della potestà della madre “collega“ delle altre mogli. Del resto, a livello empirico, nelle famiglie poligamiche islamiche, è abbastanza difficile tutelare la parità tra i coniugi sancita dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo del 1948 e dalle Costituzioni contemporanee di Francia e Canada. Il paterfamilias, infatti, tende a svolgere un ruolo di preminenza incontestato ed incontestabile, ma negare il problema dell’ esistenza occulta della poligamia di fatto non aiuta la donna mussulmana e la prole a prevenire i frequenti casi di maltrattamenti in famiglia. La questione, dunque, è fino a che punto legalizzare le unioni poligamiche e/o, viceversa, fino a che punto consentire la precettività di tradizioni ancestrali semi-primitive non accettabili nelle odierne Democrazie socio-assistenzialistiche.
Profili definitori
Nella lingua francese contemporanea, il lemma << poligamia >> indica qualunque relazione di una persona ( uomo o donna ) coniugata simultaneamente con più di una moglie / con più di un marito. Sotto il profilo religioso, la poligamia maschile è consentita presso gli islamici ed i mormoni. Si tenga presente pure che l’ Islam consente due tipi di poligamia: quella <<simultanea>>, in cui il marito sposa due sorelle e quella << seriale >>, in cui il marito si sposa con più mogli non imparentate tra di loro e sposate con matrimoni distinti e l’ uno successivo all’ altro.
De jure condendo, COOK & KELLY ( 2006 ), nei Lavori Preparatori della nuova Normazione canadese sulla poligamia, hanno precisato che << il lemma poligamia indica l’ unione simultanea di un uomo o di una donna con più di un coniuge. Questa categoria generica ingloba poi anche i concetti di bigamia, di poliandria e di poliginia >>. Meno sintatticamente agile, ma altrettanto interessante è l’ Avamprogetto canadese del 1985 sulle unioni poligamiche, le quali <<consistono nel mantenimento di un legame coniugale da parte di più di due soggetti. Allorquando tale legame riunisce gli sposi in una sola entità matrimoniale o familiare, si utilizza di solito il termine poligamia >>.
Nel Diritto Penale canadese, la distinzione giuridico-definitoria tra poligamia e bigamia non brilla certo per chiarezza, ovverosia alla luce dell’ Art. 214 CP canadese , commette bigamia chiunque, essendo già sposato, celebra un << matrimonio formale >> con un’ altra persona, lo stesso giorno o simultaneamente, oppure celebra un << matrimonio formale >> con più di una persona, oppure, pur sapendo che l’ altra persona è sposata, celebra lo stesso un << matrimonio formale >> con tale persona. In tutta onestà e senza alcun intento apologetico o nazionalista, chi scrive apprezza maggiormente la linearità e la trasparenza semantica dell’ Art. 556 CP italiano in tema di bigamia. Lodevole è pure l’ Art. 215 schwStGB , pur se la brevità stilistica ha costretto il Tribunale Penale Federale ad integrare frequentemente ed abbondantemente il dato normativo codicistico.
Ognimmodo, a livello giurisprudenziale, nell’ Ordinamento canadese, la bigamia deriva da una molteplicità di matrimoni formalmente celebrati, mentre l’ unione poligamica è tale anche se il legame poligamico scaturisce da un rito coniugale religioso non anagraficamente trascritto o non trascrivibile. Pertanto, soprattutto nel caso delle minoranze islamiche, è poligamo anche chi convive more uxorio con più di un / una coniuge senza la formalità di un matrimonio nel senso giuridico. Viceversa, il bigamo / la bigama è tale quando il legame non è meramente fattuale, bensì pienamente formale a causa di più di un matrimonio ( annullabile ) con effetti civili. Sotto il profilo definitorio, la distinzione de jure condito tra bigamia e poligamia, in Canada, è troppo nebulosa e controversa, ovverosia, a livello finalistico, il Legislatore canadese ha inteso sussumere, entro il campo precettivo della poligamia, anche le convivenze poligamiche clandestine di matrice esclusivamente religiosa e prive di una formalizzazione anagrafica.
STACEY ( 2011 ) ha rilevato tradizioni poligamiche in Paesi africani come il Ghana, il Mali, la Mauritania, la Nigeria, il Senegal, l’ Egitto, il Marocco, il Sudan, l’ Uganda, il Kenya, la Tanzania, il Botswana ed il Malawi. In medio-oriente, le unioni poligamiche sono ordinariamente riconosciute in Arabia Saudita, Iraq, Giordania, Libano, Iran e Yemen. In Asia, come censito da BITTON & LAMBSON ( 2012 ), sussistono pratiche poligamiche in Indonesia, in Pakistan, in Bangladesh, in Malesia, nelle Filippine, a Singapore, nelle Maldive, in Birmania ed in Sri Lanka. STACEY (ibidem) precisa che << la poliginia è la forma di poligamia più diffusa al mondo >>. Lo Studio abbastanza recente di KOKTVEDGAARD ( 2008 ) si occupa della poliandria, ma si tratta di una fattispecie poligamica meno diffusa, come confermato da STARKWEATHER & HAMES ( 2012 ), a parere dei quali << la poliandria è una conseguenza dell’ isolamento e della scarsa densità abitativa, mentre la poligamia è una conseguenza del sessismo culturale ed è più stabile e duratura>>.
La poligamia nel Diritto Penale del Canada e della Francia. Norme codicistiche ed interpretazioni giurisprudenziali
Nell’ Ordinamento penalistico canadese, l‘ Art. 293 del Codice Criminale ( CP ) vieta la poligamia. Tale Norma codicistica reca il pregio di sussumere, entro il campo precettivo della poligamia, non soltanto i matrimoni celebrati con rito religioso non trascritto all’ Anagrafe, ma anche le unioni poligamiche di fatto auto-regolamentate da Norme estranee all’ Ordinamento nazionale, come accade nel caso frequente dell’ auto-applicazione, clandestina ed illegale, della Sharia islamica. Del resto, i riti familiari mussulmani non registrati e/o non omologabili sono oggetto di repressione, a partire dal 2014, anche da parte della << Legge sulla tolleranza zero nei confronti delle pratiche culturali barbariche >>. In particolar modo, nei Lavori Preparatori di tale Normazione del 2014, è qualificato come reato << il fatto di celebrare un rito o una cerimonia di matrimonio, di aiutare la cerimonia o di parteciparvi sapendo che una delle persone che si sposano lo fa contro la propria volontà o non ha neancora raggiunto l’ età degli anni 16 >> ( si veda l’ attuale Art. 293.2 CP canadese ). Tale regola vale anche per le infra-16enni mormone che vengono fatte sposare con uomini mormoni in un contesto illecito e semi-clandestino di poligamia aggravata dalla minore età della sposa. Nel 2015, le predette Norme contro le << pratiche culturali barbariche >> sono state approvate dalla Camera dei Comuni e ratificate dal Governatore Generale ( Artt. 290.1, 290.2, 290.3, 290.4, 290.5, 291.1, 291.2, 292.1, 292.2, 293.1, 293.2, 293.1, 293.2, 294 CP canadese )
Nel caso dell’ Ordinamento giuridico francese, l’ Art. 433-20 CP vieta la poligamia, con un lessico forse eccessivamente sintetico, eppur precettivamente ben nitido, come nei casi dell’ Art. 556 CP italiano e dell’ Art. 215 schwStGB. La Corte d’ Appello di Rouen, nel Precedente recante data 29/11/2007, non ha lasciato spazio a dubbi, in tanto in quanto, alla luce dell’ Art. 433-20 CP, << ogni matrimonio celebrato in Francia, anche tra stranieri, è inficiato da nullità assoluta allorquando almeno uno dei congiunti è, al momento del matrimonio, impegnato dal legame di un precedente matrimonio non sciolto >>. Anche la Corte d’ Appello di Parigi, nel Precedente recante data 12/02/2009, nega drasticamente e rigorosamente un’ eventuale sanatoria retroattiva, nel senso che il reato di bigamia e/o poligamia non può essere estinto nemmeno se intervenisse lo scioglimento posteriore del precedente matrimonio attraverso il divorzio. Eguale ratio oltranzista e radicale era stata espressa, cinque anni prima da Cass., sez. civ. I, 3 febbraio 2004.
Il leading-case Blackmore in Canada ( Corte Suprema della Colombia Brittanica – 2011 )
Nella Giurisprudenza del Canada, il leading-case Blackmore, nel 2011, è stato il primo caso in cui si è dovuto interpretare l’ Art. 293 CP canadese alla luce del vigente Diritto Costituzionale del Canada. Gli imputati erano Winston Blackmore e James Oler, fedeli mormoni della sedicente <<Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo >>, operante nel borgo di Bountiful, nella Colombia Britannica canadese. Blackmore aveva sposato diciannove mogli, mentre Oler si era coniugato con tre donne delle medesima setta. A livello giuridico, il problema era decidere se l’ Art. 293 CP canadese violasse o meno la Costituzione canadese e, quindi, se la poligamia fosse o non fosse da annoverare tra i diritti soggettivi dei cittadini e dei residenti del Canada.
Nelle Motivazioni di legittimità, il PG della Corte Suprema della Colombia Britannica sottolinea che, a prescindere da qualsiviglia dettaglio di merito, la ratio dell’ Art. 293 CP canadese non è tanto e soltanto quella di conservare il valore occidentale della monogamia, quanto e piuttosto quella di evitare << pregiudizi alle donne ed ai bambini [ nelle famiglie poligamiche ] [ … ] la poligamia è spesso associata a condizioni pregiudizievoli in danno delle mogli e dei figli implicati [senza contare ] i danni provocati all’ intera società >>. Tuttavia, il PG, alla luce dell’ Art. 7 Cost. Canadese, precisa che anche il matrimonio monogamico conosce, nella vita quotidiana, numerosi danni o situazioni disagevoli per la prole e nei confronti della moglie maltrattata o sottomessa. Ovverosia, l’ Art. 293 CP canadese non condanna la poligamia in senso ontologico o valoriale o meta-normativo, pur se il pensiero di ognuno, per la verità, non può non correre ai maltrattamenti e ai disagi di molte mogli islamiche soggiogate dalla volontà dispotica e violenta dei mariti di tradizione mussulmana. Il rischio, anche nel leading-case Blackmore, è quello di rigettare con leggerezza la monogamia giudaico-cristiana, nel nome di un laicismo, esasperato e progressista, che apre le porte a tradizioni tribali aggressive e contrarie ai Diritti fondamentali internazionali della donna e del fanciullo. La monogamia, pur tra mille difficoltà, è e rimane un valore occidentale che garantisce una sufficiente stabilità sociale. Anche il più ateo o agnostico dei Giuristi non può negare che la famiglia monogamica giudaico-cristiana aiuta il raggiungimento di una pace sociale discreta e abbastanza normalizzante.
Nelle Motivazioni del leading-case Blackmore, il PG della Colombia Britannica ha ammesso e dichiarato che la poligamia << è una pratica che crea danni >> sotto il profilo socio-familiare, in tanto in quanto la Civiltà occidentale non è né predisposta né preparata per accogliere tradizioni esterne anti-monogamiche e semi-tribali. Anzi, dal punto di vista del Diritto Costituzionale canadese, l’ Art. 293 CP canadese si è rivelato perfettamente e fedelmente conforme agli Artt. 2a Cost. Canadese ( libertà di religione ), 2b ( libertà di pensiero ), 2d ( libertà di associazione ), 7 ( diritto alla vita ed alla sicurezza personale ) e 15 ( garanzia di eguaglianza ). La famiglia poligamica, nella Giurisprudenza canadese di legittimità, potrebbe mettere in serio pericolo le tradizioni egualitarie e democratico-sociali conquistate in due Millenni di Cultura cristiana, il tutto a prescindere da dettagli di matrice confessionale. Le sette mormone e l’ Islam manifestano elementi di oggettivo disturbo in danno della pace sociale. La Corte Suprema della Colombia Britannica ha apertamente specificato che << per quello che concerne l’ Art. 2a della Carta [ costituzionale canadese ] che garantisce la libertà di coscienza e di religione, l’ Art. 293 del Codice Criminale [ canadese ] non è stato creato per finalità anti-mormoniche, bensì soltanto per prevenire i danni alle persone implicate [ nella famiglia poligamica ] [ … ] l’ Art. 293 non contrasta la libertà di religione >>. Anche dal punto di vista della libertà di pensiero e di associazione, non trascrivere all’ Anagrafe un rito religioso di matrimonio è profondamente anti-costituzionale ed anti-giuridico, come confermato, nel 2003, dal Precedente Barbeau vs. British Columbia. Oltre a ciò, si consideri pure che le unioni poligamiche, soprattutto nell’ Islam, coinvolgono spesso spose-bambine che subiscono nozze clandestine e precoci, apertamente ed espressamente sanzionate dagli Artt. 293.1 e 293.2 CP canadese. Infatti, il PG difende l’ Art. 293 CP canadese nella misura in cui esso comprime la libertà religiosa dei mormoni per la difesa << reale, oggettiva, proporzionata e razionale >> delle mogli infra-16enni, oggettivamente e psicologicamente incapaci di manifestare un valido consenso. Del resto, anche il Precedente Alberta vs. Hutterian Brethren of Wilson Colony, nel 2009, aveva dimostrato che la libertà costituzionale di credo e di coscienza non è incompatibile con l’ Art. 293 CP canadese, giacché la protezione psico-evolutiva della sposa e della prole in età infantile prevale sempre e comunque. Oppure ancora, nel Precedente RJR – MacDonald Inc. vs. Canada, nel 1995, la Procura Generale del Canada ha confermato che << bisogna proteggere l’ istituzione del matrimonio monogamico [ … ] l’ Art. 293 del Codice Criminale canadese è conforme alla Costituzione, tranne per ciò che riguarda le donne che hanno meno di 18 anni, alle quali [ si applica ] nello specifico l’ Art. 293.2 CP >>.
La poligamia nel Diritto francese
Nel caso dell’ Ordinamento socio-giuridico francese, la poligamia, nella totalità dei casi oggetto di denuncia, costituisce un triste frutto dell’ immigrazione incontrollata di nuclei familiari africani ed asiatici in Francia. MICHEL ( 2003 ) afferma, senza mezzi termini, che << la poligamia va contro l’ identità nazionale francese [ … ] la poligamia è da considerarsi come assolutamente contraria all’ ordine pubblico francese e, in effetti, essa costituisce un ostacolo all’ acquisizione della nazionalità francese >>. Ancor più drasticamente, NIBOYET ( 2008 ) asserisce che << l’ essenza della nostra civilizzazione è il matrimonio monogamico. L’ Islam, con la sua poligamia più o meno dichiarata, è estraneo al nostro spirito ed al nostro diritto. Da Mosca a New York, la ripugnanza verso il matrimonio poligamico traccia una vera e propria linea di unità nella civiltà>>. In effetti, l’ Art. 21-4 CC francese e l’ Art. 222-9 CP francese impediscono agli stranieri poligami di ottenere la cittadinanza << per indegnità [ e ] per rifiuto di assimilazione >>. Siffatto impedimento civilistico è ulteriormente e severamente ribadito qualora la sposa immigrata sia minore degli anni 15 d’ età. La Legge 93-1027 del 24 agosto 1993 sull’ immigrazione ( denominata Legge Pasqua ) statuisce, nell’ Art. 15 bis, che << il permesso di soggiorno non può essere concesso ad un immigrato straniero che vive in stato di poligamia. Lo stesso vale per i congiunti dell’ immigrato. Un permesso di soggiorno concesso nell’ ignoranza della poligamia dev’ essere ritirato >>.
La nuova Legge n. 93-1027 del 24 agosto 1993 è nettamente proibizionistica, in tema di poligamia, in tanto in quanto, nell’ Art. 30, essa stabilisce che << quando uno straniero poligamo risiede in territorio francese con una prima moglie, il beneficio del ricongiungimento familiare non può essere accordato ad un’ altra moglie. Se l’ altra moglie non è deceduta o non è decaduta dai propri diritti di parentela, i suoi figli non possono beneficiare del ricongiungimento familiare. Il permesso di soggiorno richiesto o ottenuto da un’ altra moglie è rifiutato o ritirato. Il permesso di soggiorno dell’ immigrato straniero poligamo che ha fatto venire a coabitare con lui più di una moglie, o i figli non della prima moglie o di un’ altra moglie morta o divorziata, gli è ritirato >>. La << Loi Pasqua >> del 1993 è stata ribadita e rinnovata, in tutta la propria severità, anche nella novellazione successiva del 1998, ai sensi della quale il poligamo straniero non può acquisire il permesso di soggiorno temporaneo di un anno nemmeno per ( presunti ) motivi di studio e nemmeno in caso di matrimonio con una donna francese. In terzo luogo, l’ asilante poligamo perde qualsivoglia diritto d’ asilo ed è espulso o ricondotto alla frontiera. Molto illuminante, a livello di ratio, è pure il nuovo Art. 21-24 CC francese, novellato dalla L. n. 2011-672 del 16 giugno 2011. Siffatta Norma civilistica, nel nome della suprema tutela dell’ identità nazionale francese, prevede che << nessuno [ nemmeno il poligamo ] può essere naturalizzato se non presenta un’ assimilazione alla comunità francese, attraverso una sufficiente conoscenza, secondo la propria condizione, della lingua, della storia, della cultura e della società francesi [ e necessita ] l’ adesione ai principi ed ai valori essenziali della Repubblica >>. Questo auto-protezionismo identitario e sovranista impedisce la naturalizzazione dei coniugi di una famiglia poligamica, nei confronti della quale il Legislatore francese manifesta, in epoca contemporanea, un rifiuto totale e radicale. Inoltre, nell’ Ordinamento giuridico francese, la poligamia viola gravemente l’ Art. 14 CEDU in tema di parità tra uomo e donna ( v. anche il Decreto n. 2012-127 del 30 gennaio 2012 in tema di diritti e doveri degli immigrati naturalizzati ). Ex L. n. 2006-911 del 24 giugno 2006, l’ immigato poligamo, anche in caso di acquisizione della cittadinanza francese, non può trasmettere tale cittadinanza alla moglie ( rectius : alle mogli ) per juris communicationem derivante da pregresso legame di coniugio.
Nel Diritto francese, le unioni poligamiche costituiscono una grave aberrazione giuridica nella misura in cui l’ eguaglianza tra il marito e la moglie non è per nulla praticabile in un contesto di comunione domestica che vede il padre di famiglia unito a più di una coniuge. Del resto, come noto e come evidente nella pratica, le famiglie poligamiche islamiche sono fondate sulla base di una supremazia incontestabile dell’ uomo, il che viola la ratio costituzionale della parità. Nella Francia di Voltaire e di Rousseau, l’ égalité rappresenta uno dei Principi giuridici più importanti dello Stato democratico, anzi << la dottrina giuridica protegge il principio dell’ eguaglianza coniugale, il che è espresso anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo e nel Codice Civile [ … ] . In Francia, nel contesto dell’ ordine pubblico, la poligamia urta gravemente il nostro concetto di matrimonio e di uguaglianza tra gli sposi [ … ] . Per i tribunali, per il legislatore e per la maggioranza della dottrina, in Francia, esiste una forma di matrimonio “ nazionale “ che riflette i valori della popolazione >> ( NIBOYET, ibidem ). La Francia del Novecento e dei primi Anni Duemila può tollerare l’ immigrazione dalle ex colonie francesi, ma non può ammettere che le tradizioni poligamiche africane ed asiatiche intacchino quella parità tra coniugi che è frutto della Cultura cristiana o, perlomeno, dei Principi europei fondati dall’ Illuminismo del Settecento e dell’ Ottocento.
La Magistratura francese ( Corte d’ Appello di Parigi, 22 febbraio 1978 ) non impedisce, in maniera giustizialistica, la negoziazione di un matrimonio poligamico all’ estero, purché esso non produca, più o meno esplicitamente, degli effetti interni all’ Ordinamento nazionale francese. Secondo GNAKPAOU ( 2016 ) << i tribunali francesi accettano a priori la poligamia [ … ] se il matrimonio[ tra maggiorenni, ndr ] è stato regolarmente celebrato all’ estero e se esso è conforme alla Legge dello Stato estero competente per territorio. Ovvero, la seconda unione è valida [ per l’ estero ] >>, ma tale legame non deve recare conseguenze nella Volontaria Giurisdizione della Francia, né a livello giuridico-formale, né a livello socio-fattuale. Più esplicitamente, GERAUD ( 1999) precisa che << la legge francese riconosce la poligamia a condizione che il matrimonio poligamico sia celebrato tra stranieri ed in territorio straniero e a condizione che tale matrimonio sia autorizzato dalla legge nazionale degli sposi [ maggiorenni, ndr ] >>. Senza dubbio, la struttura fattuale della famiglia, nell’ ultima trentina d’ anni, è assai cambiata e, anche in Francia, << le nuove forme di famiglia mettono in dubbio l’ eguaglianza stessa tra i due sposi . [ Pertanto ], l’ ordine pubblico familiare si sta trasformando, sempre di più, in un ordine pubblico attenuato e limitato alla protezione della persona >> ( BENABENT, 1996 ). Purtroppo, nel caotico contesto etico odierno, laicista ed edonista, << la protezione delle persone vulnerabili ed i diritti e le libertà delle persone hanno sostituito la religione ed hanno anche soppiantato la morale come base delle regole dell’ ordine pubblico di stampo morale >> ( BAUDOUIN & JOBIN, 2013 ). Rimane, ognimmodo, da chiedersi se le nuove famiglie, compresa quella poligamica, siano in grado di tutelare valori meta-normativi ineludibili come l’ equilibrio pedagogico verso la figliolanza e la tutela della moglie / delle mogli dal dominio dispotico e dittatoriale tipico del marito islamico. L’ Occidente monogamico sta rinunciando a due Millenni di tradizione giudaico-cristiana per lanciarsi verso un orizzonte ignoto, fatto di violenze silenziose e di buonismo umanitario e falsamente ecumenico.
Profili di Sociologia del Diritto
A parere di PELLAND & CASONI ( 2008 ), la poligamia, presso la setta dei mormoni, ha provocato frequenti abusi e maltrattamenti in danno delle mogli e della figliolanza in età infantile, ma nulla o quasi nulla è stato predisposto nel nome del politicamente corretto e di una pseudo-tolleranza religiosa ipertrofica ed assolutizzata. Anzi, la cronaca giornalistica ha sottolineato, seppur inutilmente, che il leading-case Blackmore nascondeva, più o meno dichiaratamente, una situazione di degrado e di oggettivo disagio familiare. Purtroppo, la Magistratura, anche in Canada ed in Francia, evita di intervenire drasticamente, nel caso di maltrattamenti in famiglia, per timore di attacchi mass-mediatici fondati sul Principio della tutela delle minoranze religiose, pur se la religione non può giustificare violenze psico-fisiche. P.e., in Utah ed in Arizona, molti giovani mormoni si rendono protagonisti di violenze contro mogli e figli. Basti pensare, a tal proposito, che, in Canada, esistono frequenti casi di incesto, nelle famiglie poligamiche, pur se prevale l’ omertà e la complicità degli altri membri delle sette.
Per una donna mussulmana, sposarsi in un contesto poligamico costituisce un vantaggio socio-economico. Infatti, come precisato da MASHHOUR ( 2005 ), << in molti Paesi, il matrimonio poligamico rappresenta un arricchimento economico per le donne, poiché vi sono meno uomini che donne a causa delle guerre e delle malattie, o perché la maggioranza dei maschi deve lasciare la propria terra per trovare un lavoro >>. Anche negli ambigui quartieri islamici di città come Parigi, Milano, Torino o Londra, l’ applicazione autarchica e clandestina della Sharia concede molti benefici patrimoniali e sociali ai nuclei familiari poligamici. Anzi, con molta sincerità e lealtà culturale, ASCHA ( 1998 ) rileva che << non bisogna dimenticare che, in generale, la poligamia ha una funzione protettrice per molte donne, giacché il nubilato è malvisto in tutto l’ Islam >>. Vero è, comunque, che le giovani donne islamiche integrate di seconda generazione non si reputano più vincolate dalla poligamia, in tanto in quanto esse << si integrano il più velocemente possibile nelle società occidentali, imparano quali sono i mezzi legali e sociali per proteggersi e, finalmente, prendono decisioni autonome >> ( MASHHOUR, ibidem ). Non sono nemmeno mancati, come prevedibile, coloro che intendono legittimare la poligamia nel nome della libertà religiosa, ma costoro dimenticano che la laicità della legge statale non consente l’ introduzione automatica ed a-critica di usanze semi-primitive arretrate e degradanti. Anche PELLAND & CASONI ( ibidem ) prediligono l’ ordine armonico e semplice della monogamia, << che protegge più facilmente i familiari vulnerabili. Nel matrimonio monogamico, la protezione dei bambini e delle donne violentate è più facile. Non dimentichiamo che, nell’ Islam, l’ accettazione dei maltrattamenti del marito è considerata una prova d’ amore verso Dio >>. A tal proposito, si veda pure, nella Giurisprudenza canadese, il Precedente Awwad vs. Canada, 1999. La donna mussulmana non sporge quasi mai querela perché vive in una condizione perenne di paura e di vergogna.
Il matrimonio non si limita, nella vita sociale e quotidiana, al momento festoso ed iniziale della cerimonia. Ovverosia, << il Legislatore deve creare una struttura negoziale che mette i componenti adulti di qualunque famiglia davanti ad una scelta: siamo pronti per avere una relazione matrimoniale con tutti i diritti ed i doveri che ne conseguono ? Diversamente detto, il Legislatore deve rivalutare la relazione matrimoniale e tutti coloro che vi partecipano debbono essere coscienti delle conseguenze che una tale relazione potrà avere >> ( PELLAND & CASONI, ibidem ). Introdurre o legalizzare la poligamia non aiuta ad uscire dall’ odierna crisi del matrimonio, poligamico o monogamico che sia. Sempre più frequentemente, i coniugi non auto-percepiscono che i doveri quotidiani degli sposi non vanno vissuti nel contesto infantile di un eterno viaggio di nozze. La poligamia legalizzata non toglie le enormi difficoltà scaturenti da un consenso negoziale immaturo e sciappo. Il coniugio, islamico, mormone, cristiano o laico che sia, comporta, sempre e comunque, nel lungo periodo, il dovere di educare la prole, di prestarsi mutua assistenza, di esercitare con serietà la potestà genitoriale e di gestire in maniera ottimale gli aiuti socio-assistenziali che la PA eroga a beneficio delle famiglie. La poligamia non cambia le regole giuridiche fondamentali della vita coniugale.
Erroneamente, WHITE ( 1990 ) ha sostenuto che << il diritto continua ad essere uno strumento di controllo e non di libertà >>, ma tale regolamentazione anti-poligamica garantisce un minimo di rispetto delle regole e previene l’ anarchia tanto sociale quanto personale. Non esistono libertà compresse nel Diritto di Famiglia. L’ imposizione di regole ed il rigetto legislativo della poligamia aiutano a regolamentare le relazioni familiari senza che si producano disordine ed egocentrismo anti-sociale. EMENS ( 2004 ) impiega lemmi ridicolmente pseudo-rivoluzionari e sostiene che << siamo arrivati alla fine di un’ era … la democrazia sessuale [ … ] garantirà la massima libertà alle multiformi identità degli individui >>. Si tratta di affermazioni fuorvianti e pericolose, in tanto in quanto la poligamia e/o il pansessualismo libertario non risolvono né gli attriti sociali né i problemi ordinari dei nuclei familiari. Tradire la monogamia tradizionale proietterebbe l’ intera società verso confini ambigui o, più semplicemente, inutili. WHITE ( ibidem ) afferma che << senz’ altro, in questi ultimi anni, il legislatore, in Francia ed in Canada, ha incluso le persone dello stesso sesso ed i congiunti di fatto nel contesto delle relazioni da proteggere e da sostenere, ma che ne sarà del fratello che sostiene la propria sorella o di molte altre relazioni nelle quali lo Stato non si immischia ? >>. Le nuove famiglie, comprese le unioni poligamiche, hanno messo in secondo piano l’ importanza altrettanto basilare della famiglia monogamica di tipo mediterraneo. L’ iper-tutela delle minoranze sessuali ha recato all’ oblio di milioni di bambini bisognosi di una pedagogia semplice e non inficiata dall’ ossessione di un erotismo alternativo o falsamente alla moda. In ogni caso, YOUNG ( 2009 ) ha rimarcato che la poligamia e le altre forme di unione a-tipica sono difficili da giuridificare, anche e soprattutto sotto il profili tributario e socio-sanitario. Infatti, la genitorialità è stravolta e non risulta più a-problematico nemmeno interpretare lemmi atavici come << figlio, figlia, coniuge, padre, madre, fratello, sorella, suocera, nuora >>. Ovverosia, le regole della Sharia islamica o della setta dei mormoni non possono essere compatibili con la millenaria e ben consolidata tradizione monogamica. DNES & ROWTHORN ( 2002 ) hanno giustamente evidenziato il caos socio-normativo odierno, in tanto in quanto << distruggere il matrimonio tradizionale significa che lo Stato si dovrà ritirare dal proprio ruolo attuale di definire e controllare il matrimonio. Non si utilizzerà più nemmeno la parola “ matrimonio “ come categoria per distribuire benefici o attribuire obblighi legali. Il matrimonio diventerà una vaga associazione di beneficenza >>. Il matrimonio, monogamico o poligamico che sia, è e deve rimanere un’ Istituzione molto seria e non una comunità auto-gestita fondata sul capriccio privato e sul gusto di un momento. La legalizzazione delle unioni poligamiche scardinerebbe lo welfare assistenziale post-bellico dolorosamente e faticosamente ideato e creato negli Anni Quaranta del Novecento
B I B L I O G R A F I A
ASCHA, Mariage, polygamie et répudiation en Islam: justifications des auteurs arabo-musulmans
contemporains, Editions L’ Harmattan, Paris, 1998
BAUDOUIN & JOBIN, Les obligations 7e éd., editions Y. Blais, Cowansville, Québec, 2013
BENABENT, L’ ordre public en droit de la famille, dans THIERRY, L’ ordre public à la fin du Xxe
siècle, Dalloz, Paris, 1996
BITTON & LAMBSON, Demographic Limits of Nineteenth-Century Mormon Polygyny, BYU
Studies Quarterly 7-26, 2012
COOK & KELLY, La polygamie et les obligations du Canada en vertu du droit international en
matière de droits de la personne, Rapport de recherche, Ministère de la justice,
Section de la famille, des enfants et des adolescents, Ottawa, 2006
DNES & ROWTHORN, The Law and Economics of Marriage and Divorce, Cambridge
University Press, Cambridge, 2002
EMENS, Monogamy’s Law: Compulsory Monogamy and Polyamorous Existence, New York
University Review of Law & Social Change, 277, 29, 2004
GERAUD, Des effets en France d’ unions polygamiques régulièrement contractées à l’ étranger,
JCP, Semaine Juridique, édition notariale et immobilière, Paris, 1999
GNAKPAOU, Le droit international privé francais à l’ épreuve de la polygamie, Le village de la
justice ( en ligne ), 14 mars 2016
IMLOUL, La polygamie en France: une fatalité ?, Etude de l’ Institut Montaigne, Paris, 2009
YOUNG, taking Spousal Status into Account for Tax Purposes: The Pitfalls and Penalties,
BOTTOMLEY & WONG, Changing Contours of Domestic Life, Family and Law:
Caring and Sharing, Hart Publishing, Oxford, 2009
KOKTVEDGAARD, Polygamy: A Cross-Cultural Analysis, Paris / Berg, 2008
MASHHOUR, Islamic Law and Gender Equality – Could There be a Common ground ? A Study of
Divorce and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and
Egypt, Human Rights Quarterly, 562, 27, 2005
MICHEL, Le non-renouvellement de la carte de résident à une étragère en situation de polygamie,
Actualité Juridique Droit Administratif 851-854, 2003
NIBOYET, L’ ordre public matrimonial, Editions Lextenso, Paris, 2008
PELLAND & CASONI, Entre le retrait et la contestation. Réactions des mormons
fondamentalistes à des allégations d’ entorses aux lois, Criminologie, 41:2,
2008
SARGENT & CORDELL, Poligamy, disrupted reproduction, and the state: Malian migrants in
Paris, France, Social Science and Medicine, 2003
SELBY, poligamyin the Parisian Banlieues: Discourse and Debate on the 2005 French Urban
Riots, CALDER & BEAMAN, Poligamy’s Rights and Wrongs: Perspectives on
Harm, Family and Law, UBC Press, Vancouver, 2013
STACEY, Unhitched: Love, Marriage, and Family Values from West Hollywood to Western China,
New York University Press, New York, 2011
STARKWEATHER & HAMES, A Survey of Non-Classical Polyandry, Human Nature 149-172,
2012
WHITE, Subordination, rhetorical survival Skills and Sunday shoes: notes on the hearing of Mrs.
G., 38 Buff. L. Rev. 1, 1990
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