Come viene richiesta la modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento?

Redazione 17/09/18
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In ogni momento, nel momento in cui dovessero sopraggiungere “fatti nuovi sopravvenuti” è sempre possibile chiedere ed ottenere dal giudice la sospensione oppure la riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge (e/o dei figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti). Rivedere l’assegno significa, in parole “povere”, aggiornarne l’importo, viste e considerate le mutate condizioni economiche delle parti. Sarà, pertanto, necessario ottenere un provvedimento del giudice che possa autorizzare la modifica delle precedenti condizioni economiche; ciò in quanto il soggetto obbligato al versamento del mantenimento non ha facoltà di poter ridurre oppure sospendere il pagamento stesso. È possibile richiedere la modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento tramite: – procedura dinanzi al giudice quando ricorrano giustificati motivi sopravvenuti rispetto al precedente provvedimento; ciò avviene nel caso di disaccordo tra coniugi; – accordo tra coniugi (anche senza giustificati motivi), tramite il procedimento di negoziazione assistita.

Quando ricorre l’ipotesi di modifica o revoca dell’importo stabilito?

È possibile, quindi, chiedere la modifica o la revoca dell’importo stabilito nell’assegno di mantenimento solamente quando ricorrano giustificati motivi oppure in presenza di fatti nuovi sopravvenuti che modificano la situazione economica dei coniugi, determinando o l’arricchimento o l’impoverimento di uno di loro, andando, di conseguenza, ad alterare l’equilibrio raggiunto con il precedente provvedimento del giudice.

A mero titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica e/o revisione dell’importo dell’assegno: – motivi di salute; – cambiamento condizioni economiche di un coniuge in peggio (ad esempio un licenziamento) oppure in meglio (ad esempio aumento di retribuzione); – nuova famiglia, ovvero convivenza stabile, equiparabile a quella matrimoniale. Con la “rivoluzionaria” sentenza del 10 maggio 2017 n. 11504 scatta il diritto all’assegno divorzile solamente per mancanza di mezzi adeguati oppure per impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica desunta da quattro indici, ovvero: – possesso di redditi; – di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; – capacità e possibilità effettive di lavoro; – stabile disponibilità di una casa di abitazione. Non rileva più, come visto in precedenza, il parametro dello stile di vita coniugale, per cui non vi sarà diritto all’assegno (e se lo si percepisce se ne rischia la revoca) per chi sia autosufficiente o possa diventarlo, anche se non riesca a conservare gli agi goduti durante il matrimonio.

Quali potrebbero essere gli scenari possibili in seguito alla richiesta di modifica?

Anzitutto in seguito all’istanza di parte il giudice potrà ritenere di non doverla accogliere: in tal caso continueranno a far fede quelli che sono gli obblighi originariamente previsti; il giudice potrà ritenere che la situazione economica di uno dei due coniugi sia peggiorata: in tale situazione se a peggiorare dovesse essere la situazione del coniuge obbligato potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di una riduzione; se invece a peggiorare fosse la situazione del coniuge beneficiario, l’importo dell’assegno potrebbe essere aumentato; la situazione economica di uno dei due potrebbe essere migliorata: in tal caso se a migliorare fosse la situazione economica del coniuge beneficiario il giudice potrebbe diminuire l’importo ritenendo che, per tenere uno stile di vita paragonabile a quello precedente, ha bisogno di meno denaro da parte dell’ex coniuge; infine, nel caso in cui il giudice dovesse ritenere che la situazione economica del beneficiario, per qualunque motivo sopravvenuto, sia tale da non necessitare più di un contributo da parte dell’obbligato, potrebbe anche disporre la revoca dell’assegno.

Il presente contributo è tratto da

Assegno divorzile: i parametri dopo le Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018

Corredata delle più utili formule di riferimento, l’opera esamina, con taglio pratico e forma accessibile, le questioni maggiormente dibattute relative all’assegno divorzile, fino all’analisi della recente sentenza della Cassazione civile a Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018.Attraverso un’originale struttura, il testo risponde ai quesiti che più frequentemente ci si pone, tra cui: in cosa consiste il tenore di vita ed è ancora valido quale parametro? Come si può ottenere la modifica dell’importo dell’assegno? Quali azioni sono esperibili per il recupero dell’assegno?Con l’ultimo intervento della Suprema Corte, si dà atto di cosa è cambiato e quali siano oggi i parametri di riferimento per la determinazione dell’assegno.Per garantire uno strumento immediatamente operativo le risposte ai quesiti sono accompagnate dalle principali formule di riferimento.Manuela Rinaldi Avvocato in Avezzano; Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazionale e Diritto Processuale Civile, Diritto del Lavoro. Incaricata (a.a. 2016/2017) dell’insegnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Dal 2011 Docente Tutor Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari convegni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.

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