Natura del contratto di leasing

Redazione 25/09/18
Nel nostro ordinamento non esiste una disciplina organica e unitaria del contratto di leasing, c.d. locazione finanziaria, eccezion fatta per il contratto di leasing finanziario mobiliare, disciplinato dalla Convenzione di Ottawa e del leasing immobiliare abitativo.

Tale tipologia contrattuale non può, dunque, essere qualificata come un’ipotesi di contratto tipico in senso tradizionale.

Il leasing finanziario e operativo

Tra le molteplici species del genus del contratto di leasing viene in rilievo la distinzione tra ” leasing operativo” e “leasing finanziario”.

Il leasing finanziario è caratterizzato dalla trilateralità del rapporto, in cui il concedente, ovvero l’impresa di leasing, si frappone tra il fornitore del bene e il suo utilizzatore, acquista o fa costruire dal produttore il bene mobile o immobile, scelto dall’utilizzatore e quindi, restandone proprietaria, lo conduce in godimento all’utilizzatore, che assume i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene.

Dal punto di vista giuridico la Corte di Cassazione ravvisa nell’operazione di leasing una fattispecie di collegamento negoziale, poiché vi è un collegamento funzionale tra il contratto di vendita stipulata tra il fornitore e il concedente e quello di leasing stipulato tra quest’ultimo e l’utilizzatore.

Solitamente la durata del contratto coincide con la vita del bene, difatti l’utilizzatore alla scadenza prestabilita ha normalmente facoltà di esercitare l’opzione di riscatto del bene stesso, acquisendolo in proprietà dietro pagamento di un modesto importo, generalmente inferiore al bene in quel momento.

Il leasing operativo, anche detto diretto, è un contratto bilaterale, in cui da un lato c’è l’utilizzatore e dall’altro il produttore del bene che assume altresì il ruolo di concedente.

Il leasing viene, altresì, preso in considerazione da alcune normative di settore, e in particolare dagli artt. 1, comma 2 n. 3 e 106 del d.lgs n. 385/1993 che riserva le operazioni di locazione finanziaria alle banche e agli altri intermediari finanziari, dalle disposizioni in materia di usura, dalle normativa antiriciclaggio che prevede determinati requisiti soggettivi per le società di leasing, dalla numerose disposizione che disciplinano il trattamento fiscale.

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