Espropriazione forzata in generale

Redazione 25/09/18
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L’espropriazione forzata è quell’insieme di atti finalizzati alla soddisfazione delle pretese del creditore, attraverso la trasformazione di beni in danaro. In generale, i beni mobili (espropriazione mobiliare) o immobili (espropriazione immobiliare), facenti parte del patrimonio del debitore, vengono a questi coattivamente sottratti per essere trasformati in danaro, che andrà a soddisfare la pretesa creditoria. In particolare, nell’espropriazione presso terzi i beni in possesso di terzi, ma appartenenti al debitore, e i crediti del debitore verso terzi sono, di regola, assegnati al creditore a soddisfazione del suo credito. Il processo di esecuzione, a differenza di quello di cognizione, che tende all’affermazione di un diritto soggettivo su cui vi è incertezza, consente la soddisfazione di un diritto sul presupposto della sua certezza. Ed è per questo che il creditore per poter cominciare un’esecuzione forzata deve essere in possesso del titolo esecutivo e del precetto regolarmente notificati al debitore. Negli ultimi anni, anche in virtù della crescente esigenza di celerità del recupero del credito da parte degli aventi titolo, il legislatore è intervenuto numerose e incisive volte sulle disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il processo di esecuzione. Basti ricordare il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, che ha apportato modifiche sia al processo di cognizione che a quello esecutivo, con particolare riferimento agli artt. 543, 547 e 548 c.p.c. Inoltre, di ancora maggiore importanza è stata la c.d. “miniriforma” della giustizia civile ad opera del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2015, n. 132, che ha inciso profondamente sull’istituto processuale dell’espropriazione presso terzi a pochi mesi del sopra citato intervento del 2014. Ancora più di recente è stato emanato il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella l. 30 giugno 2016, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”. Quest’ultimo atto ha introdotto il nuovo istituto del Pegno non possessorio, per creare misure di sostegno alle imprese, e, di fatto, la legalizzazione del Patto marciano (art. 48-bis T.U.B.), per sostenere l’attività bancaria nella concessione del credito verso privati e aziende. Inoltre, il d.l. del 2016 ha innovato (ancora una volta in pochi anni) varie parti del processo di esecuzione, dall’art. 492, passando per varie norme fino all’art. 648 c.p.c. Nell’ottica della completezza è utile soffermarsi anche sul d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, che ha soppresso Equitalia, ma allo stesso tempo ha introdotto una forma di espropriazione “rafforzata” per il nuovo ente nato dalle ceneri del vecchio, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Infatti il nuovo agente incaricato della riscossione potrà, dal 1° luglio 2017, accedere alle diverse banche dati pubbliche e, dopo la notifica della cartella di pagamento e trascorsi 60 giorni senza reazioni da parte del debitore, procedere al pignoramento del conto corrente senza richiedere preventivamente l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, in forza dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973. Una novità dirompente destinata a far discutere. Infine, con l’emanazione del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace…”, il legislatore ha attribuito, a partire dal 31 ottobre 2021, competenza in materia di espropriazione forzata al giudice di pace.

I presenti contributi sono tratti da

Il pignoramento presso terzi

Strumento indispensabile per la risoluzione delle problematiche e criticità relative al pignoramento, la III edizione di questa Guida pratica esamina le fattispecie a formazione progressiva ovvero dei ruoli che assumono il terzo pignorato e il debitore esecutato e alcune fattispecie particolari quali i crediti futuri e/o condizionati, alla luce degli interventi che hanno recentemente rimodulato la disciplina sia sostanziale sia processuale del recupero del credito, soprattutto nell’ottica della celerità delle procedure esecutive e dell’introduzione di ulteriori strumenti stragiudiziali per rafforzare la tutela delle pretese creditorie nei confronti del debitore. Il testo è aggiornato con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali, in particolare sulla forma di espropriazione rafforzata per il nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, sui nuovi istituti del pegno non possessorio e del patto marciano e sulla disciplina processuale dell’espropriazione presso terzi, con modifiche significative in materia di pignoramento di pensioni e stipendi. Disponibili on line un ricco Formulario, in formato editabile per la personalizzazione e la stampa e la rassegna giurisprudenziale.Bruno Cirillo, Avvocato in Salerno, autore e coautore di diverse pubblicazioni giuridiche. 

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