Le garanzie in un contratto
Occorre ricordare, infine, come al fine di garantirne l’adempimento, o permettere un più facile risarcimento in caso di danno, la legge predispone vari strumenti. In base all’art. 1325 c.c., un contratto è concluso purché siano definiti i requisiti fondamentali (accordo
delle parti; causa; oggetto) e purché sia rispettata la forma, se prescritta dalla legge a pena di nullità. Il Codice civile prescrive l’obbligo della forma scritta solo per pochissimi tipi di contratti (in particolare, per quanto di più diretto interesse dell’attività industriale, i contratti riguardanti gli immobili; i contratti di subfornitura; alcune informazioni scritte per i contratti coi consumatori conclusi fuori dei locali commerciali) (1). Da ciò ne consegue che costituisce un contratto qualsiasi accordo concluso anche informalmente tramite semplici scambi di corrispondenza commerciale, purché sia chiaro l’accordo delle parti su una certa prestazione e relativa controprestazione. Un contratto regolato dalla legge italiana è concluso e valido anche se contiene pochissime clausole. Per tutti gli aspetti non definiti, si applicano di diritto le clausole previste dalle norme vigenti. Se un contratto contiene una clausola in contrasto con una norma non derogabile, tale clausola è nulla e va automaticamente sostituita dalla relativa disposizione di legge, in base all’art. 1339 c.c. In caso di compravendita, il codice civile contiene varie norme sulla garanzia da vizi del prodotto. Le norme in materia sono in gran parte derogabili e quindi i contraenti possono liberamente disciplinare la materia. Ove nulla dispongano le parti, si applica il codice civile.
L’azione di esatto adempimento, che gli consente di far entrare nel suo patrimonio il bene che avrebbe dovuto ottenere dall’esatta e tempestiva attività del debitore, soddisfacendo pienamente il suo diritto (la prestazione risarcitoria infatti è non satisfattoria poiché rappresenta solo l’equivalente in denaro di quanto pattuito originariamente); l’azione di risoluzione del contratto, con cui invece il creditore manifesta formalmente il suo disinteresse finale e assoluto a ottenere la prestazione da parte del debitore. Questa domanda, a differenza della precedente, presenta il carattere della definitività, poiché impedisce al creditore qualsiasi ripensamento in merito all’adempimento.
L’inadempimento contrattuale
In caso di inadempimento, la parte adempiente può: insistere per l’adempimento, oppure chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Come già visto in precedenza, nel caso in cui si chieda la risoluzione del contratto, non si può pretendere successivamente l’adempimento. In entrambe le ipotesi, la parte adempiente ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia, mentre il corretto e completo adempimento può essere chiesto per qualsiasi violazione contrattuale, in base all’art. 1455 C.C. il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse dell’altra parte. Una delle più note garanzie in tema di contratti è senza dubbio la fideiussione, ovvero l’obbligo di garantire l’adempimento di un debito altrui che può nascere o da un negozio (contratto o negozio unilaterale) ovvero da una disposizione normativa. Allo stesso tempo, la fideiussione indica, altresì, il diritto personale di garanzia costituito dal fideiussore in favore del creditore, giacché espressamente l’art. 1936 c.c. prevede che oggetto della fideiussione è, appunto, la garanzia di un debito altrui. Come noto poi, la fideiussione non richiede la
forma scritta per produrre effetti giuridici ma, al contrario e, in ossequio al disposto ex art. 1937 c.c., è soggetta al particolare onere della dichiarazione espressa, esternata in maniera oggettiva e inequivoca (2). È possibile, anzitutto, prevedere una caparra con funzione penitenziale o confirmatoria, oppure una clausola penale (con funzione di determinazione anticipata del valore del danno in caso di inadempimento). È poi possibile prevedere delle specifiche garanzie, tanto di natura reale (cioè riferite a beni mobili o immobili) oppure di natura personale (che fanno invece riferimento al patrimonio personale di un soggetto terzo). Come garanzie reali la legge prevede il pegno (che si costituisce su beni mobili che passano in possesso del creditore) e l’ipoteca (che si costituisce invece su beni immobili o su altri diritti immobiliari, senza spostamento del possesso). Pegno e ipoteca possono anche essere concessi da un terzo. A titolo di garanzia personale possono invece prevedersi, tra le altre, la fidejussione, o la fidejussione omnibus, oppure la garanzia a prima richiesta.
Il presente contributo è tratto da:
Note
(1) Beretta M.G., Le dieci regole d’oro per tutelarsi nei contratti commerciali, in Dispense Assolombarda, aprile 2009.
(2) Campagnoli M.C., Fideiussione a garanzia di un contratto di locazione, in Le Questioni – Avvocato 24 ore – ottobre 2010
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