Il ricorso tributario

Redazione 28/09/18
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Il processo tributario viene instaurato tramite un atto processuale denominato ricorso.

Esso è proposto: – avverso uno degli atti elencati dall’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; – entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto da impugnare. Nel contenzioso tributario il ricorso viene, in un primo momento, notificato alla controparte, e successivamente portato alla conoscenza del giudice tramite la costituzione in giudizio. Occorre prestare attenzione ai requisiti formali del ricorso, in quanto la mancanza di taluni elementi può causare l’applicazione di sanzioni amministrative, la maggiorazione del contributo unificato o, addirittura, l’inammissibilità del ricorso.

Gli elementi per proporre il ricorso tributario

Gli elementi del ricorso tributario sono elencati all’art. 18, comma 2 e 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Secondo quanto previsto dalla norma citata, il ricorso deve contenere l’indicazione: – della Commissione tributaria cui è diretto; – del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata; – dell’ufficio nei cui confronti è proposto; – dell’atto impugnato; – dell’oggetto della domanda; – dei motivi. Inoltre, a norma dell’art. 18, comma 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione: a) della categoria di cui all’articolo 12 alla quale appartiene il difensore; b) dell’incarico a norma dell’articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Ad eccezione dell’indicazione relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente, la mancanza anche di uno solo degli elementi sopra indicati causa l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 18, comma 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ciò comporta che il processo si chiude con una pronuncia “in rito”, che inibisce al giudice di esaminare nel merito la causa.

Il presente contributo è tratto da

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