La tempestività del ricorso
Relativamente all’ipotesi di tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico, l’onere di disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente, è del controricorrente.
Nell’ipotesi in cui, invece, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 art. cit.), la conferma di conformità all’originale ex art. 9 l. n. 53 del 1994 della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione art. 379 c.p.c. o all’adunanza in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 380 bis, 380 ter c.p.c.. In mancanza, il ricorso verrà dichiarato improcedibile.
Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c., del ricorso nativo digitale,voglia depositare il controricorso e disconosca la conformità all’originale della copia analogica difforme del ricorso depositata, in questo caso l’onere è del ricorrente depositare, nei termini anzidetti (sino all’udienza pubblica o all’adunanza di camera di consiglio), la conferma di legge riguardante la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all’originale notificato; viceversa il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Da ultimo, qualora vi siano più destinatari della notifica e non tutti depositino il controricorso, il ricorrente sarà vincolato a depositare, nei termini anzidetti, l’asseverazione di cui all’art. 9 della l. n. 53 del 1994.
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