Permessi e autorizzazioni per pergola e pergolato: guida pratica per l’operatore pubblico e privato

Redazione 05/10/18
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di Paola Minetti

La nozione di pergola o pergolato è contenuta nelle definizioni uniformi che la Regione Emilia-Romagna ha approvato – con atto deliberativo del consiglio comunale – nel 2014 dapprima e poi con deliberazione della giunta regionale 922 del 28 giugno 2017 che così riporta: “struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili”.
Definita la nozione si vede, tuttavia, che la stessa non è riportata nelle definizioni uniformi approvate dallo Stato, con un elenco che si limita alla nozione di portico, o porticato, scrivendo: “portico o porticato: «Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio»”.
Pertanto è lasciata alla giurisprudenza la spiegazione di cosa sia un pergolato e se sia ammissibile l’intervento senza titolo, con la necessità di entrare, spesso, nel merito del problema per poter comprendere l’ammissibilità, o meno, di un intervento.
La definizione non è di poco conto perché è dalla nozione del manufatto e dalla sua natura che si comprende se si tratti di un intervento di nuova costruzione, poiché crea un volume, o meno.

La giurisprudenza di legittima

Partendo dalla fine cito la sentenza più recente della Cassazione penale in materia, la n. 23183, sez. III, del 2018 (Ud. 29 mar 2018), dove ritroviamo la seguente definizione: “si intende per pergolato una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno”.
L’attenzione è subito attratta da due fattori: ossia che la struttura deve essere di modeste dimensioni e di facile amovibilità; senza queste caratteristiche siamo di fronte ad un intervento stabile, che muta il volto del territorio ed è subordinato ad un’autorizzazione a costruire. Inoltre la struttura aperta e leggera deve distinguersi dalla tettoia, che, invece, è una struttura atta a creare una copertura e, pertanto, a presentare un diverso aspetto costruttivo.
Proseguono i giudici della Suprema Corte ricordando che “la giurisprudenza di questa Corte ha preso in considerazione la nozione di «pergolato» per distinguerla dalla «tettoia», osservando che la diversità strutturale delle due opere è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l’abitabilità dell’immobile”.
Tali definizioni “sono state peraltro ribadite prendendo in considerazione le nozioni di «tettoia» e «pensilina», rilevandone la sostanziale identità ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici e riconoscendo la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell’intervento (Cass., sez. F, n. 33267 del 15 luglio 2011)”.
Certo è che il legislatore dello Stato ha mancato una buona occasione per dare una definizione che sgombrasse il campo da ogni dubbio, dato che – oggi – ad eccezione che in Emilia-Romagna, le definizioni di questi comunissimi interventi sono lasciate al diritto pretorio.

La giurisprudenza amministrativa

Anche la giurisprudenza amministrativa, infatti, è intervenuta spesso sulla differenza tra tettoia e pergolato, differenza, che, come si è detto, si riverbera sulla necessità o meno di presentare una richiesta di permesso di costruire; va ricordato che la mancanza di tale titolo presuppone anche un reato edilizio, per cui la distinzione non è di poco conto.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 825 del 18 febbraio 2015 ha ribadito che: “la tettoia si caratterizza come struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato, il quale è normalmente costituito da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali”.
Il T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, nella sentenza n. 3416 del 19 giugno 2014, ricorda che “una struttura può definirsi precaria quando è destinata a un uso specifico e temporalmente limitato del bene”. E nel caso di specie, le opere (tettoia, ampliamento di un terrazzo, pergolato) sono tutte di dimensioni tali da non poter essere ritenute accessorie all’edificio principale. I giudici inseriscono un altro parametro che non era emerso prima: la dimensione.
Anche una struttura sovradimensionata ha bisogno di un titolo perché opera una trasformazione del territorio in maniera permanente o per lungo tempo. Il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza n. 4711 del 15 novembre 2016 dispone che: “un pergolato aperto su più lati e con una copertura in gran parte assicurata da tende amovibili non costituisce un volume urbanistico”.
Ecco un altro parametro che i giudici prendono in considerazione per dare la corretta definizione ai fini dell’eventuale titolo da ottenere: il carico urbanistico.
Quando vi sia un carico urbanistico aumentato vi è necessità di acquisire un titolo edilizio (nel caso di specie un permesso di costruire). Il T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 5435 del 24 novembre 2015 riporta: “il pergolato, rilevante ai fini edilizi, deve essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, a mezzo delle quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; di conseguenza non è riconducibile alla nozione di pergolato una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo.”
Qui emerge il quarto punto che i giudici considerano nella nozione dei manufatti di cui si parla: il tempo per cui viene lasciata la costruzione.
(continua a leggere…)

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