Si può ricorrere alla posta elettronica certificata per il deposito di istanze in materia penale?

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(Annullamento senza rinvio)

Il fatto

La Corte di appello di Firenze confermava la decisione di primo grado che aveva condannato L. M. R. e M. A. alla pena di mesi 1 di arresto ed C 10500,00 di ammenda ciascuno, relativamente al reato di cui agli art. 110, cod. pen. e 44, lettera B, d.P.R. 380/2001. Accertato il 7 novembre 2012.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorrevano per Cassazione, i due imputati, tramite difensore, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge (art.1., Cost., l. n. 83/2000, art. 2 bis) in quanto 1’astensione del difensore dalle udienze ha natura di diritto fondamentale e per l’udienza del 10 aprile 2017 il difensore aveva inviato alla cancelleria della Corte di appello (come da informazioni ricevute dall’URP della Corte di appello di Firenze), PEC per il rinvio dell’udienza in relazione all’adesione del difensore all’astensione di categoria mentre la Corte di Appello, invece, aveva nominato un difensore di ufficio e aveva deciso la causa, violando il diritto alla difesa effettiva.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Gli ermellini osservavano prima di tutto come il ricorso non risultasse manifestamente infondato in considerazione del contrasto di giurisprudenza, all’interno della Corte di Cassazione, sull’uso della Posta elettronica certificata per il deposito di istanze.
Difatti, rileva la Corte in questa pronuncia, secondo una parte della giurisprudenza, l’uso della PEC (anche se non rende l’atto irricevibile o inammissibile, così come già ritenuto per il Fax) comporta un dovere di diligenza del mittente di accertarsi della sottoposizione tempestiva dell’atto al Giudice: «La richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, anche se l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all’attenzione del giudice procedente» (Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014 – dep. 18/11/2014, omissis, Rv. 26096301). Per il fax: «L’invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore non comporta l’onere per la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, essendo, al fine, sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell’esistenza dell’istanza» (Sez. 5, n. 535 del 24/10/2016 – dep. 05/01/2017, omissis, Rv. 26894201; vedi anche Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017 – dep. 17/01/2018, omissis, Rv. 27204901).
Alla luce di questo approdo ermeneutico, i giudici di Piazza Cavour, in questa decisione, facevano presente come in tale orientamento nomofilattico non risultasse però chiarito come (e perché) il professionista deve interferire con l’organizzazione giudiziaria, per accertarsi dell’arrivo della PEC, quando la stessa automaticamente certifica la ricezione al destinatario della e-mail dato che si accolla al difensore un onere non previsto dalla legge e di difficile (se non impossibile) esecuzione, e ciò anche perché, sempre in sede di legittimità ordinaria, è stato rilevato che l’impossibilità di attivazione, del difensore, per le verifiche sia dimostrabile per escludere colpe dello stesso (Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017 – dep. 17/01/2018, omissis, Rv. 27204901: «nel caso in cui l’impedimento – improvvisamente ed inevitabilmente insorto – sia tale da precludere al difensore qualsiasi possibilità di attivazione, il medesimo è esentato dalle indicate verifiche, salvo l’onere di provare le circostanze che le hanno rese inattuabili»).
Pur tuttavia si osservava come la posta elettronica certificata fosse stata considerata valida per la presentazione delle richieste, e delle memorie, delle parti nel procedimento di convalida del DASPO: «Nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all’ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che l’art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti “ad horas”, entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l’inefficacia delle relative prescrizioni» (Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017 – dep. 04/04/2018, omissis, Rv. 27269201).
All’opposto, secondo un altro indirizzo interpretativo, viene escluso l’utilizzo della PEC per istanze di rinvio: «Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell’imputato)» (Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017 – dep. 22/06/2017, P, Rv. 27070201); così come esclude la presentazione di memorie nel giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016 – dep. 17/11/2016, omissis, Rv. 26819201) o di impugnazioni cautelari, anche da parte del P.M. (Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015 – dep. 05/06/2015, omissis, Rv. 26390001).
Chiariti questi due distinti orientamenti interpretativi, il Supremo Consesso, senza prendere posizione su tale contrasto ermeneutico, si limitava a rilevare in siffatta pronuncia come il reato dovesse ritenersi prescritto alla data odierna, per il decorso del termine massimo di prescrizione, di anni 5, ex art. 157 e 161, cod. pen. (reato accertato il 7 novembre 2012) disponendo contestualmente l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione.

Conclusioni

Nella sentenza in questione, si pone il problema di comprendere se sia possibile ricorrere alla pec da parte del difensore dell’imputato in materia penale.
Ebbene, pur non essendo stata presa una espressa posizione sul punto, questa sentenza sembra comunque interessante proprio perché evidenzia la sussistenza di un contrasto ermeneutico sul punto.
Sarebbe opportuno, ad avviso di scrive, che su tale questione, in assenza di una precisa normativa sul punto, intervenisse il legislatore chiarendo una volta per tutte se la pec sia utilizzabile a questi scopi.
Solo in questo modo, infatti, si verrebbe a dare certezza del diritto su una problematica che, come appena esposto, non è stata affrontata allo stesso modo da parte dei giudici di legittimità ordinaria.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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