I permessi ordinari (Parte Prima)

Redazione 11/09/04
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di Fabio Fiorentin
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3. Profili generali.
L’istituto dei permessi nasce con la riforma dell’ordinamento penitenziario, introdotta con L. 26.7.1975, n.354, (norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure limitative e privative della libertà).
Veniva così colmata una lacuna del precedente ordinamento, nel cui ambito non vi erano previsioni normative che consentissero al condannato in esecuzione di pena la ripresa di contatto – sia pure temporanea – con l’ambiente familiare di provenienza .
Il regolamento penitenziario del 1931 prevedeva, infatti, soltanto la concessione di licenze agli internati, mentre la prassi amministrativa penitenziaria ammetteva de facto la concessione di brevi permessi in occasione di particolari circostanze rilevanti per la vita del detenuto.
Con la riforma del 1975 venne introdotto l’art.30,L.26.7.1975,n.354 che costituì la prima normativizzazione della possibilità di accordare dei brevi permessi ai detenuti in rapporto a situazioni familiari di particolare gravità.
L’istituto venne ulteriormente rimodellato in senso restrittivo,alla luce di alcuni episodi eclatanti di evasione di detenuti ammessi al beneficio, con L.20.7.1977,n.450, con la quale era modificato il testo normativo originario, precisando che i permessi potessero essere concessi “eccezionalmente, per motivi familiari di particolare gravità”(attuale dizione dell’art.30,comma 2,L.26.7.1975,n.354), e introducendo, altresì, la facoltà di reclamo del PM avverso la concessione del permesso da parte del magistrato di sorveglianza.
Attesa la natura di provvedimento a carattere eccezionale, con finalità precipuamente umanitaria – la cui applicazione, dunque, doveva assumere i connotati di provvedimento extra ordinem – l’istituto del permesso non poteva essere utilizzato ai fini del trattamento penitenziario, cioè quale strumento di applicazione ordinaria ai detenuti meritevoli per favorire il loro reinserimento sociale.
Soltanto con la L. 10.10.1986,n.663 (c.d. “legge Gozzini”) venne introdotto l’art.30 ter dell’Ordinamento Penitenziario e – con esso – l’istituto dei permessi premio, concedibile in via ordinaria e senza carattere di eccezionalità a tutti i detenuti e gli internati che non dimostrino pericolosità sociale, per motivi di carattere familiare, lavorativo o di studio, al fine del loro migliore reinserimento sociale.
Alla luce della loro importante funzione rieducativa, l’esperienza dei permessi premio, secondo la dizione dell’art.30 ter, comma 3, L.26.7.1975, n.354, “fa parte integrante del programma di trattamento”.
La possibilità, dischiusa dall’istituto dei permessi – ordinari e premiali – di consentire ai reclusi un anticipato contatto con l’ambiente libero favorì una certa larghezza nell’applicazione pretoria delle nuove figure giuridiche, tanto che la Cassazione dovette intervenire fin dalle sue prime pronunce in materia, nella sua funzione di nomofilachia, per riportare l’istituto entro il suo naturale alveo applicativo:

l’istituto del permesso è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico con la legge 26 luglio 1975, n 354 ed è applicabile esclusivamente ai soggetti in essa contemplati, cioè ai detenuti – in custodia preventiva o in espiazione di pena – ed agli internati. E’ estranea,quindi, al vigente sistema processuale – penale la possibilità di concedere permessi a soggetti diversi, ancorché sottoposti a misure limitative della liberta personale, in particolare ai soggiornanti obbligati
(Cass. 13.5.1980 n.1611,Trimboli, CED).

Si è a lungo discusso sulla natura giuridica del permesso : da una posizione dottrinale e giurisprudenziale inizialmente propensa a ritenere la materia dei permessi quale appendice amministrativa delle competenze del magistrato si sorveglianza (Di Ronza1998,316,332) si è successivamente consolidata la tesi della loro natura giurisdizionale .
L’art.69 della L.26.7.1975,n.354 ricomprende peraltro– nella formulazione attuale, introdotta dalla L.10.10.1986, n.663 (c.d. “legge Gozzini”) -i permessi tra i provvedimenti che il magistrato emette nella forma del decreto motivato.

2.I permessi ordinari.

L’art.30 O.P. stabilisce che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo.
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità (in tal caso, è considerata anche l’attinenza dell’evento grave ai componenti della famiglia di fatto ed ai conviventi).
Il permesso può essere richiesto, secondo autorevole dottrina, non soltanto dall’interessato detenuto ma anche dai suoi prossimi congiunti, e la prassi giudiziaria conferma tale orientamento[1].
Non pare vi siano, inoltre, obiezioni a ritenere ammissibile l’istanza formulata dal difensore nominato ad hoc per tale incombente.
Antecedentemente all’introduzione dell’istituto dei permessi premio, la magistratura di sorveglianza interpretava tale possibilità come rivolta a consentire la concessione dei permessi ordinari anche in occasione di eventi fausti (es. matrimoni, battesimi).[2]
Tale interpretazione estensiva – comprensibile in un contesto nel quale non vi erano altri strumenti giuridici in grado di assicurare tutela alle ordinarie esigenze familiari e umane dei detenuti – non si ritiene più condivisibile, poiché la L. 10.10.1986, n.663 ha previsto disciplinato l’istituto dei permessi premio in relazione ad una serie di circostanze ed esigenze di vita del detenuto[3].
Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo.
L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.
Come anticipato, il decreto del magistrato di sorveglianza è soggetto a reclamo dell’interessato e del PM.
Con una previsione condivisibile alla luce dell’improrogabilità che la circostanza impone, la legge ha previsto che il reclamo del PM, nel caso di permessi concessi a fronte di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente (art.30, comma 1, L.26.7.1975, n.354), non abbia effetto sospensivo.
Il permesso può essere concesso a tutti i soggetti in esecuzione di pena: imputati (anche agli arresti domiciliari), condannati (anche semiliberi e detenuti domiciliari) ed internati .
Nel novero degli elementi valutabili dal magistrato di sorveglianza ai fini della concessione del permesso ordinario non rientra la meritevolezza dell’interessato:
“ai sensi dell’art. 30 della legge n. 354 del 1975 i permessi prescindono del tutto dal ravvedimento del condannato potendo, in taluni specifici casi,essere concessi anche senza che egli abbia serbato una buona condotta, con l’effetto che la loro concessione e il puntuale ritorno in carcere, che costituisce una semplice norma di adattamento al regolamento carcerario, non costituiscono un elemento determinante per la concessione della liberazione condizionale”(Cass., 31.1.1986, n.674,D’Ursi,CED).
Secondo il condivisibile principio enunciato nella massima sopra riportata, pertanto, l’eventuale concessione di permessi ai sensi dell’art.30, L.26.7.1975, n.354, non essendo fondata su una valutazione circa la condotta e la partecipazione del condannato al trattamento rieducativo, non potrà ex se costituire elemento per ottenere l’accesso all’esperienza dei permessi premio, né fondare alcun genere di aspettativa in tal senso da parte del detenuto.
Il tenore letterale della norma dell’art.30 dell’O.P., segnatamente se letto in rapporto dialettico con la previsione di cui all’art.30 ter l.26.7.1975, n.354, induce a ritenere che, quando siano accertati i presupposti oggettivi e fattuali posti a fondamento dell’istanza (a es. l’imminente pericolo di vita del coniuge) il detenuto abbia il diritto di essere ammesso alla fruizione del breve permesso, salva sempre la facoltà discrezionale del magistrato di sorveglianza di adottare le prescrizioni più opportune (a es. la cautela della scorta per tutta la durata del permesso) atte a salvaguardare le esigenze di ordine pubblico e di prevenzione del pericolo di fuga[4].
Note:
[1] Canepa M., Merlo S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffré, Milano,2002,p.168.
[2] Canepa M.,Merlo S.,op.cit.,p.170.
[3] Di Ronza P.,Manuale dell’esecuzione penale, CEDAM, Padova,1998,p.318;v.anche Fiorillo A.,Atti dell’incontro di studio sul tema “i rapporti con l’amministrazione penitenziaria. Il trattamento interno.Le varie figure del trattamento. I permessi”, a cura del C.S.M., Roma, 1997,p.16.
[4] In senso conforme,Canepa M.,Merlo S., cit.,p.171.

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