Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; progressione economica orizzontale

Redazione 15/04/05
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Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro dott. ********************, sentenza n. 61/2005

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott. ********************, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. 84/2004 R.G.
T R A
xxxxxx, rappr. e dif. dall’avv. xxxxx per procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
CONTRO
Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. xxxxxper procura a margine della memoria di difesa;
– resistente –
Avente ad oggetto: progressione economica orizzontale.
All’udienza del 03.02.2005 sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come trascritte nei rispettivi atti difensivi, la causa è decisa come da dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Ragusa (con domanda cautelare contestuale), depositato in data 26.01.2004, i ricorrenti in epigrafe indicati espongono di essere dipendenti del Comune di Ragusa inquadrati nella categoria contrattuale D, in posizione tabellare iniziale D1; di aver fruito della posizione economica orizzontale per effetto dell’art. 5 del CCNL del 31.03.1999, conseguendo la posizione economica D2 a far data dal 01.04.1999 e la posizione economica D3 a far data dal 01.01.2000.
Deducono che per effetto dell’art. 12, comma 3, del contratto citato, fino al 31.12.2001 non era possibile avanzare economicamente oltre la posizione D3; e che pertanto della seconda progressione economica a far data dal 01.01.2000 non hanno beneficiato taluni dipendenti che a quella data avevano già conseguito la posizione economica D3, essendo questi ultimi alla data del 01.04.99 (data della prima progressione economica) inquadrati in posizione economica D2 perché beneficiari del LED; che tale sbarramento è stato rimosso con il CCNL 5.10.2001, dichiarazione congiunta n. 11, che ha aperto la possibilità di progredire economicamente oltre la posizione D3 a far data dal gennaio 2002.
Lamentano che illegittimamente il Comune convenuto (con delibera 867 del 3 dicembre 2003, che ha autorizzato la sottoscrizione dell’accordo decentrato 14.11.2003 in materia di progressione economica orizzontale cat. D1 in applicazione della dichiarazione congiunta n. 11 CCNL 5.10.2001) ha limitato la platea dei beneficiari di tale ultima progressione economica, accordandola esclusivamente a quei dipendenti (sedici) che, essendo già in posizione D3 al momento della seconda progressione riconosciuta ai ricorrenti, non avevano beneficiato della stessa per il disposto dell’art. 12 citato; e che l’illegittimità discende dal fatto che, al momento del venir meno dello sbarramento contrattuale in questione, i ricorrenti erano anch’essi nella posizione economica D3, al pari di quei sedici dipendenti, e quindi ingiustamente sarebbero stati esclusi dalla selezione di cui all’art. 5 del CCNL 31.03.1999.
Chiedono in conseguenza che, disapplicati in parte qua la delibera 867 e l’accordo decentrato del 16.07.2003, sia dichiarato il loro diritto alla anzidetta progressione economica orizzontale e, pertanto, dichiarato il loro diritto al passaggio dalla posizione economica D3 alla posizione economica D4 con decorrenza dal 01.01.2002, come stabilita con i richiamati atti; con relativa condanna dell’Amministrazione alla corresponsione degli importi dovuti.
Chiedono in subordine (“in diversa altra ipotesi”) che il Comune sia condannato a risarcire i danni tutti patiti e patiendi dai ricorrenti per l’illegittimo operato del Comune medesimo.
Il Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituisce in giudizio, contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree, di cui chiede il rigetto.
Sostiene non esservi stata alcuna disparità di trattamento, poiché i sedici dipendenti in questione, già beneficiari del LED (un trattamento differenziato che li poneva in una posizione economica superiore), avevano goduto di una sola progressione economica orizzontale, mentre i ricorrenti avevano beneficiato di due progressioni economiche.
Venute meno le preclusioni contrattuali previste dall’art. 12 del CCNL del 1999 “l’amministrazione ha conferito una sorta di recupero della progressione a suo tempo non assentita, anche in considerazione del fatto che pende giudizio avanti il Tribunale per tale argomento e quindi ha inteso definire transattivamente la pendenza”.
“Quindi l’Ente non ha mai precluso ai ricorrenti il diritto a partecipare ad una terza selezione per la progressione ma ha, invece, inteso prioritariamente garantire a tutti la possibilità e il diritto ad avere due progressioni orizzontali”.
La causa, proseguita nel merito per avere parte ricorrente rinunciato alla domanda cautelare, previo deposito di note scritte, viene quindi discussa all’udienza del 03.02.2005, sulle conclusioni delle parti come trascritte nei rispettivi atti difensivi, nonchè decisa come da separato dispositivo in atti, di cui si dà pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Secondo l’art. 5 del CCNL 31.03.99 del comparto regioni ed autonomie locali all’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 13, ovvero partendo dal trattamento tabellare iniziale…con l’acquisizione in sequenza degli incrementi economici corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B allegata al contratto.
Detta progressione economica si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri: …. per la progressione all’interno della categoria D, secondo la disciplina dell’art. 12, comma 3, previa selezione basata sui seguenti elementi: 1) risultati ottenuti; 2) prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione; 3) impegno e qualità della prestazione individuale; elementi utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:
diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;
grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro.
Secondo il successivo art. 6, inoltre, in ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente.
La progressione economica orizzontale deve quindi attuarsi sulla base di una serie di indici meritocratici; nonché all’esito di un percorso che passa attraverso la sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per la definizione dei criteri sulla utilizzazione e ponderazione degli elementi meritocratici sopra visti, sulla quantificazione in sede decentrata delle risorse per le progressioni economiche, sulla valutazione dei risultati, sull’attribuzione finale del beneficio economico.
In base all’art. 13 del CCNL in questione la progressione economica all’interno della categoria si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale…con l’acquisizione in sequenza degli incrementi economici corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B allegata al contratto.
Ne consegue che illegittimamente il Comune resistente ha escluso i ricorrenti dalla platea dei soggetti aventi diritto a partecipare alla progressione economica che ha inteso realizzare, poiché detti ricorrenti si trovavano nella medesima posizione (D3) di quelli ammessi alla progressione.
Il contratto collettivo decentrato integrativo del 14.11.2003, sottoscritto dal Comune in virtù della delibera 867 del 2003, è illegittimo nella parte in cui prevede “in applicazione della dichiarazione congiunta n. 11 allegata al CCNL del 5.10.2001”, di attuare una progressione economica orizzontale dall’1.1.2002 per i dipendenti “inquadrati alla data dell’1.4.99 in cat. D2 ed in atto inquadrati in cat. D3”.
La limitazione della platea dei partecipanti alla progressione economica orizzontale si pone in contrasto con gli artt. 5 e 13 del CCNL 31.03.1999, nella parte in cui dispongono che la selezione debba avvenire sulla base di criteri meritocratici e con riferimento a tutto il personale inquadrato nella categoria immediatamente precedente a quella da conseguire.
La contrattazione decentrata può completare ed integrare i criteri per la progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 5, comma 2, del CCNL 31.03.1999, secondo quanto prevede l’art. 16, comma 1, dello stesso CCNL; non può introdurre surrettiziamente requisiti di ammissione alle valutazioni dei dirigenti ai fini della progressione economica, per di più non in via generale, ma ex post, in sede di attuazione di istituti contrattuali.
È irrilevante il fatto che i dipendenti ammessi alla valutazione non avevano beneficiato di due progressioni, come invece i ricorrenti, poiché la disciplina di cui all’art. 5 del CCNL 31.03.1999 presuppone una selezione basata solo su indicatori meritocratici, sicchè è indifferente il numero delle selezioni attuate nei confronti dei dipendenti.
Inoltre la volontà contrattuale è stata nel senso di consentire la progressione economica fino al valore massimo D3 per un periodo transitorio fissato sino al 31.12 2001; successivamente, ovvero dall’anno 2002, “la progressione economica del personale inquadrato in profili con trattamento gabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi anche all’acquisizione di incrementi retributivi superiori ai valori B4 e D3” (dichiarazione congiunta n. 11 CCNL 5.10.2001).
Il Comune resistente ammette di aver consentito ai sedici dipendenti contemplati nella delibera contestata di recuperare la progressione a suo tempo non assentita per effetto della preclusione contrattuale prevista dall’art. 12 CCNL del 1999, “in modo che tutti fossero posti nelle condizioni di usufruire nel tempo di due progressioni orizzontali”.
Ma un tale risultato viola il disposto dell’art. 5 e 13 del CCNL 31.03.1999, poiché in primo luogo realizza forme generalizzate di progressione retributiva orizzontale, in contrasto con il principio di selettività previsto dal citato art. 5, in secondo luogo non evita disparità di trattamento tra soggetti posti, alla data del 31.12.2001, nella stessa situazione e che pertanto pari diritto avevano di partecipare alla selezione secondo le citate clausole contrattuali.
Avendo quindi il Comune resistente deciso di attuare una progressione economica per il passaggio dalla cat. D3 a D4, illegittimamente lo stesso ha escluso dalla partecipazione a detta progressione i ricorrenti, che pure ne avevano titolo, ed in assenza di una norma o clausola contrattuale che a tanto lo legittimasse.
Deve quindi dichiararsi il diritto dei ricorrenti a partecipare alla progressione economica attuata con la delibera 867 del dicembre 2003.
Spetta ai dirigenti responsabili valutare i risultati conseguiti dai ricorrenti, ai fini dell’attribuzione in concreto degli incrementi stipendiali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti a partecipare alla progressione economica finalizzata al passaggio dalla posizione economica D3 alla posizione economica D4, con decorrenza dal 01.01.2002;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 3.500,00.
Così deciso in Ragusa il 03.02.2005.
Il Giudice del lavoro
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Redazione

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